Sentenza 7 marzo 2012
Massime • 1
La Cassazione che si è pronunciata nei confronti di un imputato dopo la sua morte ha il potere-dovere di revocare la propria decisione, anche di ufficio, con la procedura di cui all'art. 625 bis cod. proc. pen, in quanto la tardiva conoscenza di tale evento é equiparabile ad un errore materiale o di fatto, incombendo, su tutti i giudici penali un obbligo, non codificato ma permanente, di accertare lo stato in vita dell'imputato come condizione di procedibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/03/2012, n. 12841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12841 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 07/03/2012
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 319
Dott. FAZIO Anna Maria - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 46444/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PM presso il Tribunale di Casale Monferrato;
avverso la ordinanza del 22 marzo 2011 della Corte di Cassazione emessa nei confronti di:
1. EF SA;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Maria Fazio. RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 22 marzo 2011, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da EF SA avverso la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. dal Tribunale di Casale Monferrato in data 21 luglio 2010.
Il PM ha proposto innanzi al Giudice dell'esecuzione di quel tribunale ricorso per la declaratoria di estinzione della pena per morte del reo, essendo stato accertato che la EF era deceduta il 15 dicembre 2010.
Il Giudice ha rimesso gli atti a questa Corte, sotto il profilo che essendosi verificata la morte prima della decisione di inammissibilità, si era verificata la inesistenza giuridica della pronunzia che andava dichiarata dallo stesso giudice che aveva deliberato il provvedimento invalido.
È stata di conseguenza fissata udienza ex art. 625 bis c.p.p.;
Tanto premesso si osserva che la mancanza del soggetto nei cui confronti si esercita l'azione penale si traduce nella mancanza di uno dei presupposti essenziali del processo penale (Sez. 6, sent. n. 34400 del 2001). Talché, per quanto non espressamente codificato, incombe sul giudice penale l'obbligo, permanente, di accertare lo stato in vita dell'imputato, come fondamentale condizione di procedibilità e, poiché tale obbligo non può tradursi, nella pratica, in una costante attività di indagine, la tardiva conoscenza dell'evento morte, verificatasi nel corso del processo, può essere considerata errore di fatto paragonabile all'errore materiale e soggetto, con applicazione estensiva dell'art. 130 c.p.p., al procedimento della correzione degli errori materiali, anche nei gradi successivi del giudizio, determinando quella mancanza l'inesistenza giuridica della sentenza, per essere estinto il reato per morte del reo, così come ritenuto da questa Corte (cfr. Sez. 6, sent. n. 4069 del 1999) anteriormente all'introduzione del rimedio ex art. 625 bis c.p.p., il cui comma 3 prevede che l'errore materiale disciplinato dal primo comma può essere rilevato d'ufficio dalla Corte di Cassazione in ogni momento.
Quanto alla competenza di questa Corte essa è radicata nel fatto che tale inesistenza va dichiarata dallo stesso giudice che ha deliberato la sentenza (Sez. 6, sent. 31410 del 30.4 - 25.7.2003, rv 226207;sez. 6, sent. 1804 del 9.5 - 17.7.1995, rv. 202825; Sez. 6, sent. 31299 del 15 - 29.7.2009, rv 244703). Revocata la sentenza di questa corte, va quindi annullata senza rinvio la sentenza di prime cure, in ragione della morte dell'imputata intervenuta dopo la sua deliberazione e prima della deliberazione di questa Corte di legittimità.
P.Q.M.
Revoca la sentenza 22.3.2011 RG 36465/10 della Corte di Cassazione ed annulla senza rinvio la sentenza del 21 luglio 2010 del Tribunale di Casale Monferrato nei confronti di EF SA per morte dell'imputata.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2012