Sentenza 8 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/01/2002, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2002 |
Testo completo
001 36/ 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO: LA CORTE SUPRE Oggetto [accortamento SEZIONE SECONDA CIVILE della propriete di un Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: лешоbile Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 13540/99 .146 Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Cron. .33 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Rep. Consigliere Dott. Carlo CIOFFI ud.23/05/01 Rel. Consigliere - Dott. Francesca TROMBETTA ha pronunciato la seguente 1- 1 في SENTENZA FT2 sul ricorso proposto da: NG EA IE ND, elettivamente domiciliato in CORTE SUPREMA DI CACAZIONE ROMA VIA LUCREZIO CARO 62, studio UFFICIO COPIE presso 10 Richiesta copia studio dell'avvocato CICCOTTI FRANCESCO, che lo difende IL SOLE 24 ORE ---dal Sig. ЗА unitamente all'avvocato BUSNARDO VALENTINO, giustper diritti 8 GEN. 2002 delega in atti;
IL CANCELLIERE - ricorrente
contro
CO UN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA presso 10 studio dell'avvocato MASSIMOFERRARI 35, FILIPPO MARZI, che lo difende unitamente all'avvocato MARIO DALLA PALMA, giusta delega in atti;
2001 886 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 920/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 01/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/01 dal Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA;
udito l'Avvocato MARZI Massimo Filippo, difensore del resistente che ha chiesto rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. FT2 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 26 ottobre 1997 UN RT conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Bassano del Grappa il nipote JE IE RO NG deducendo: che con rogito not. Farinaro del 20.5.83, tali TT e Corsato vendevano allo NG un immobile sito in Bassano;
che con controdichiarazione rilasciata nello stesso giorno lo NG riconosceva che esso attore era il dell'immobile, impegnandosi a vero proprietario il bene a sua richiesta;
che tale trasferirgli richiesta l'istante aveva fatto senza alcun FTL risultato. Chiedeva, pertanto, che, accertata la simulazione egli fosse dichiarato unico ed esclusivo proprietario dell'immobile. Il convenuto, costituitosi, contestava la domanda sostenendo che il bene gli era stato donato dallo zio RT, al quale egli aveva rilasciato alcune procure а vendere e ad amministrare l'immobile, e che non aveva mai rilasciato la controdichiarazione, che pertanto doveva ritenersi carpita con l'inganno ed in mala fede. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda ed in via riconvenzionale il risarcimento danni, proponendo successivamente querela di falso (la contro l'atto da lui sottoscritto 3 controdichiarazione) prodotto dall'attore. Successivamente, lamentando di essere stato spogliato del possesso dell'immobile dal nipote che si era introdotto nello stesso forzando le porte e provocando danni, il Pretore di Bassano del Grappa reintegrava il RT nel possesso dell'immobile e rimetteva le parti davanti al Tribunale della stessa città davanti al quale la causa possessoria veniva riunita a quella già pendente tra le stesse parti. di Espletata 1'istruttoria, con assunzione FT testimoniali, il Tribunale, con sentenza prove 17.1.95, affermata l'infondatezza della querela di l'irrilevanza delle prove richieste dal falso e convenuto accertava che la fattispecie configurava interposizione fittizia di persona e che iluna RT era l'effettivo acquirente dell'immobile; confermava il provvedimento di reintegra nel possesso emesso dal Pretore. quale Su impugnazione dello NG, al resisteva il RT chiedendo la condanna dell'appellante al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., la corte di appello di Venezia, con sentenza 1° giugno 1998, respingeva l'appello. Sull'assunto dell'appellante secondo il quale la dichiarazione prodotta dal RT non rispecchierebbe la sua volontà, o perché la firma sarebbe stata apposta su foglio in bianco, o perché gli sarebbe stata carpita dal RT con dolo о malafede, afferma la corte d'appello che la firma dello NG in calce alla dichiarazione deve ritenersi autentica perché non formalmente disconosciuta;
che la pretesa di non ritenere genuino il documento è del tutto sfornita di prova e l'onere di tale prova grava sullo NG;
che da lui di una dichiarazione l'esistenza FT2 inequivocabile, il cui contenuto è sottoscritta, trova conferma nella testimonianza del notaio il quale ha confermato che la dichiarazione fu firmata dallo NG in sua presenza e contestualmente alla redazione del contratto di compravendita e che essa fu dettata dallo stesso notaio in quel momento o in precedenza;
che, anche se la dichiarazione fu redatta dal RT, comunque lo NG appose la firma davanti al notaio;
che le pretese reticenze del notaio si spiegano con il fatto che esso, già indicato come teste, era chiamato a pronunciarsi sulle circostanze sulle quali avrebbe dovuto deporre;
che da quanto esaminato mancava qualsiasi prova di un vizio della volontà. 5 Precisa ancora la corte d'appello che l'esistenza della procura a vendere ed amministrare rilasciata al RT dimostrava che egli si riteneva unico proprietario dell'immobile; mentre еча del tutto coerente con la dichiarazione er il contenuto della lettera 10.8.87 inviata dallo NG allo zio con la quale questi era invitato dal ma a cambiare nipote non già a comprare l'immobile, come infine, giustificate l'intestazione; formale del bene, debbono dall'intestazione FT2 ritenersi le azioni intraprese dallo NG per sfrattare l'inquilino dall'immobile. Conclude la corte d'appello dichiarando inammissibili, perché irrilevanti, le prove richieste e non ricorrenti i presupposti per deferire il giuramento suppletorio. Avverso tale sentenza ricorre in cassazione lo NG con quattro motivi di ricorso. Resiste con controricorso il RT, che deposita memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Deduce il ricorrente a motivi di impugnazione: 1) la violazione dell'art. 1414 c.civ., nonché l'errata qualificazione giuridica della fattispecie e le sue conseguenze sulla valutazione delle prove (dirette ed indirette) per avere la corte 6 d'appello erroneamente qualificato la fattispecie come integrante una simulazione relativa del contratto di compravendita per interposizione fittizia di persona anziché come simulazione relativa per interposizione reale conseguendo da tale errata qualificazione una errata valutazione delle prove acquisite e di quelle richieste, in particolare: della testimonianza del Viero, per - la parte venditrice, che avrebbe potuto portare ad escludere non solo l'accordo trilatero, ma anche F72 quello bilaterale (interponente-interposto); della testimonianza del notaio, che affermando di 20.5.83, escludeva aver dettato la dichiarazione l'accordo trilaterale, ma non confermava l'esistenza di un accordo bilaterale (RT-NG) con la conseguenza che essendo stato il notaio informato dell'accordo simulatorio dal solo RT tutt'altro che mancante avrebbe dovuto ritenersi la prova che lo NG ebbe a sottoscrivere la dichiarazione con coscienza e volontà, tanto più che nessuno dei testi presenti aveva sentito specificare dal notaio il contenuto della dichiarazione;
che ciò costituiva un indizio della falsità ideologica della dichiarazione, falsità che le prove richieste e non ammesse avrebbero potuto 7 confermare;
2) l'omessa, insufficiente motivazione per avere la corte d'appello, omettendo di valutare controversia, quali punti decisivi della l'insussistenza della causa simulandi, lo scopo preciso del rilascio della procura a vendere, la documentazione che dimostrava come il RT si proponesse di beneficiare l'unico nipote in segno di gratitudine nei confronti della di lui madre e sorella del resistente, erroneamente non ravvisato nella fattispecie una donazione indiretta;
772 per3) l'omessa, insufficiente motivazione avere la corte d'appello omesso di valutare adeguatamente il punto decisivo della controversia relativo alla inconsistente e contraddittoria causa simulandi dedotta;
4)- l'insufficiente e contraddittoria motivazione per avere la corte d'appello, di valutare sia 1'aspetto della omettendo liberalità indicato dallo NG, che quello della causa simulandi dedotta dal RT, non considerato che la tesi della simulazione relativa per interposizione fittizia, affermata in sentenza, satebbe stata logicamente sostenibile ove, invece di una semplice procura a vendere, fosse stata 8 rilasciata una procura irrevocabile а vendere con dichiarazione dello NG, per far valere la simulazione nei confronti dei terzi. Il ricorso è infondato. laIn ordine al primo motivo di impugnazione, censura è inammissibile in quanto con essa si lamenta l'errata qualificazione giuridica data dal d'appello alla fattispecie, siccomegiudice configurante una simulazione relativa per interposizione fittizia nel contratto di 772 compravendita immobiliare, laddove, ad avviso del ricorrente, dovrebbe ravvisarsi una interposizione reale nello stesso contratto. Si solleva, cioè, in sede di legittimità una questione di diritto che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, volti, nella loro articolazione, soltanto a contestare le testimonianze rese, attribuendo loro significato diverso da quello ritenuto dal un Tribunale, ed а negare valore alla dichiarazione sottoscritta dal ricorrente, ritenuta, viceversa autentica sia nella sottoscrizione che nel contenuto, come dimostrato dall'avvenuto rigetto della querela di falso dallo stesso proposta. Come emerge dal motivo in esame, al fine di pervenire ad una diversa qualificazione giuridica り della fattispecie, si prospetta una nuova e difforme valutazione delle prove acquisite e di quelle richieste;
il che si pone in aperto contrasto con quanto costantemente affermato da questa Corte che, non solo esclude in linea di principio che possano costituire motivi di ricorso per cassazione, questioni о nuovi profili di diritto non trattati nel giudizio d'appello (v. sentt. 2928/2000; 5671/2000) semprechè non mariguardino questioni rilevabili d'ufficio -; quando ammette la possibilità di pervenire ad una FT2 diversa qualificazione giuridica della fattispecie vuole che le nuove tesi giuridiche ed i nuovi profili di difesa si fondino su elementi di fatto acquisiti e che non debbano essere oggetto di nuova valutazione o apprezzamento. Nella presente fattispecie, invece, nella quale l'interposizione reale di persona da luogo ad una situazione di fatto diversa da quella della simulazione per interposizione fittizia di persona, realizzandosi in questa una manifestazione negoziale difforme da quella realmente voluta, con l'intesa che sia inefficace;
e viceversa, nella prima, un negozio valido ed efficace con la persona interposta, con l'obbligo di quest'ultima, ad un 10 trasferimento del bene a favore del ulteriore beneficiario effettivo del rapporto, l'esigenza di nuove valutazioni di fatto si pone come necessità imprescindibile. E del resto la diversità dei presupposti giuridici e di fatto sottesi all'accertamento dell'acquisto della proprietà sotto i due diversi profili (interposizione fittizia ○ reale) è ribadita dalla giurisprudenza di questa corte che ritiene domanda nuova proporre il profilo in appello l'accertamento sotto dell'interposizione fittizia quando in I° grado lo FT2 interposizione si è chiesto sotto quello della reale (v. sent. 2944/99). Il primo motivo di ricorso va, pertanto, respinto. Parimenti inammissibile è la censura sollevata con il secondo motivo di ricorso, lamentando il ricorrente che il giudice d'appello non abbia ravvisato nella fattispecie una donazione indiretta. Tale questione non può essere proposta in questa sede non essendo stata oggetto di esame in sede di appello. ricorrente, infatti, senza proporre sul Il uno specifico motivo di appello, ha solo punto 11 genericamente affermato, per negare l'intestazione fittizia del bene, che lo zio intendeva beneficarlo. della censuraL'inammissibilità consegue, quindi, alla necessità di accertare lo spirito di liberalità del RT nell'acquistare a nome del nipote il bene immobile con i propri soldi, accertamento di fatto riservato esclusivamente al giudice di merito. Infondato il terzo motivo di ricorso, non essendo necessario ai fini dell'accertamento della FR simulazione l'individuazione della causa simulandi, cioè dello scopo che ha indotto le parti a porre in essere un contratto non voluto, essendo tale individuazione rilevante, come ha già affermato questa Corte (v. sent. 4323/87) solo per fornire indizi rivelatori dell'accordo simulatorio accordo che, nella specie, è stato ritenuto provato con l'istruttoria espletata (dichiarazione sottoscritta della dal ricorrente, confermata dal rigetto querela di falso;
e testimonianze rese). L'inammissibilità del secondo motivo di impugnazione e 1'infondatezza del terzo motivo, rendono del tutto irrilevante il vizio di motivazione dedotto con il quarto motivo di ricorso che ripropone censure superate dal mancato 12 accoglimento dei precedenti motivi. Il ricorso va, pertanto, respinto. Il ricorrente, soccombente, va condannato al pagamento in favore del resistente, delle spese del presente giudizio nella misura che si liquida in FT2 dispositivo.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese del presente giudizio che liquida in 219,200 oltre L.
4.000.000 per onorari. L.. (€ 2065,83) (€113,21) Così deciso in Roma il 23 maggio 2001. Francesca Trombetta est. Правый 109T 129,11 Frances ChainniaCATC ERIE IL CANCELLIERE C1 14 41,32 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 8 GEN. 2002 TOT. 170, 43 Roma IL CAND L.. 1 IZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 in data !" 2019 21719Versale €. 170,43 (euro EN SEITANSA 143 p. Il Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Mina Grazia DI APO) li Responsabile Dervizio A u g (Dr M RACCITINOL 200 13