Sentenza 18 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/04/2001, n. 5722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5722 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA5722 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 01 Ogg REVORATONA I POTECA E RIMESSE SEZIONE PRIMA IN CONTO CORRENTE BANCARIO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 13235/99 Presidente Dott. Pellegrino SENOFONTE Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Cron.12291 PLENTEDA Rel. Consigliere Dott. Donato Consigliere Rep. 2013 Dott. Mario ADAMO. Ud. 23/10/2000 Dott. Giuseppe SALME' Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 dal Sig. BANCA DI SICILIA SpA, FONDAZIONE DELLA BANCA DI il1.8 APR. 2001 legali SICILIA, in persona dei rispettivi IL CANCELLIERE rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FONTANELLA BORGHESE 72, presso l'avvocato CANCELLERIA VOLTAGGIO F., rappresentati e difesi dall'avvocato EMPEDOCLE, giuste procure speciali la primaMIRABILE per Notaio Ugo Serio di Palermo rep. n. 53049 del 20.5.1999, la seconda per Notaio Ugo Serio di Palermo repè. 18721 del 27.5.1997; ricorrenti 2000 contro 1916 TO RM nella qualità di Curatore del 1 NT SS & C., della SOC. COOP. EMPEDOCLE PESCA a r.l., e dei signori AR NC, IN RE, SS TT, IN LO, BO RE, AL AR, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MATTEO LUS, giusta mandato in calce al controricorso;
controricorrente avversO la sentenza n. 805/98 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 27/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/2000 dal Consigliere Dott. Donato - PLENTEDA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo L'8.8. 1985 il Banco di Sicilia concesse alla SO- cietà cooperativa OC Pesca a r.l. una sovvenzio- ne ipotecaria di L. 700.000.000, su un conto infrutti- fero dello stesso Istituto;
in pari data SS Vitto- rio e RO, AL NA, IO IL e SS DA, TI GE e DA, AT Lucia e RI AN concessero a garanzia del mutuo ipo- su alcuni loro immobili per l'importo di L.
1.400teca 2 milioni. Il successivo 4.9.1985 il Banco di Sicilia ac- creditò sul conto corrente della cooperativa la somma netta di L. 683.000.000 e su quelli intestati a RI AN e a TI GE le somme rispettivamente di L. 39 e 84 milioni, per consentire iloro il rientro nel massimo di scopertura originariamente concesso dal- la banca. Il 6.2.1986 il Tribunale di Agrigento dichiarò il fallimento della predetta società cooperativa, della società SS e C. s.r.l. e di RI AN, As- sello TO, TI GE, GI EA ė AL AS e con successiva sentenza del 20.11.1986 lo stese al TI LA e SS DA. Il 27.2.1987 il curatore del fallimento convenne dinanzi al Tribunale di Agrigento il Banco di Sicilia e deducendo che l'operazione era stata compiuta کچے dall'istituto bancario per acquisire una garanzia ipo- tecaria rispetto alla consistente esposizione della so- cietà cooperativa e di RI AN e TI Calo- gero, nella consapevolezza dello stato di decozione, chiese che fossero dichiarate inefficaci la concessione di ipoteca e le rimesse attive della cooperativa e dei predetti RI e TI, con la condanna a restituire la somma di L. 902.211.134, con gli interessi. Il convenuto resistette alla domanda, che il tribu- 3 nale con sentenza 24.7.1991 accolse, dichiarando inef- ficace la ipoteca concessa 1'8.8.1985 e le rimesse per L.683 , 84 e 39 milioni eseguite sui conti della socie- tà cooperativa del TI e del RI e condannò il convenuto a restituire la somma di L.
1.066 milioni, interessi inclusi. Propose appello il Banco di Sicilia s.p.a., cui re- sistette il fallimento, e la Corte di Appello di Paler- mo, dopo avere integrato il contraddittorio nei con- fronti della Fondazione Banco di Sicilia, ente di di- ritto pubblico, che era stato convenuto in primo grado, con sentenza 8.5.1998 confermò la decisione impugnata e condanno Banco di Sicilia e Fondazione Banco di Sicilia alle spese del processo. Ritenne la corte di merito che con la ipoteca dovessero revocarsi anche le rimesse rinvenienti dalla sovvenzione ipotecaria impiegate per estinguere la vecchia debitoria, costituita dai conti 5 scoperti e non passivi, ed escluse che ricorressero mo- tivi per compensare anche in parte le spese del proces- ily So. Ha proposto ricorso per cassazione il Banco di Si- cilia s.p.a. con due motivi, resistiti dal curatore del fallimento, che ha depositato controricorso. Le parti hanno presentato memorie. Motivi della decisione 4 Con il primo motivo la società ricorrente denunzia la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in ordine alla condanna al pagamento di L.
1.066 milioni, assumendo che con la revoca del versamento di L. 683.000.000, pa- ri al controvalore della sovvenzione ipotecaria la condanna alla restituzione dell'8.8.1985, e dell'importo, nonché con la declaratoria di inefficacia della sovvenzione e della conseguente iscrizione ipote- caria, la Corte di Palermo, aderendo alla decisione del primo giudice, aveva duplicato la soccombenza del Ban- co, nei cui riguardi, una volta revocata la ipoteca costituita per garantire la pregressa esposizione non troverebbe ragione la revoca delle rimesse. Con la condanna, ad essa conseguente, la posizione debitoria del Banco veniva infatti ad azzerarsi, con la perdita definitiva del credito vantato. Censura in particolare 5 "sentenza impugnata laddove afferma che il netto la ricavo della sovvenzione andava restituito, perchè non più utilizzato per riportare i conti intrattenuti nel limite di fido"; mentre avrebbe dovuto considerare e in ciò risiederebbe il vizio di omessa valutazione di un punto decisivo che il netto ricavo era stato im- piegato per riportare i conti in quei limiti ed acqui- sire la garanzia ipotecaria, sicchè basterebbe la revo- 5 ca di quest'ultima per neutralizzare il pregiudizio dei " creditori. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia analo- go vizio di motivazione con riguardo alle spese proces- suali, liquidate a proprio carico nel primo grado anzi- ché essere compensate, ricorrendo giusti motivi, per il fatto che la domanda della curatela era stata accolta in parte;
a riguardo la sentenza impugnata, ritenendo che difettino elementi concreti per siffatta compensa- zione, risulterebbe apodittica e meritevole di censura. Il ricorso è infondato sotto entrambi i profili. Quanto al primo, la censura si incentra sulla de- dotta circostanza che l'accoglimento della azione revo- catoria, nei termini in cui è avvenuto, avrebbe dupli- cato l'effetto reintegratorio del patrimonio che era rimasto pregiudicato dalla operazione compiuta 1'8.8.1985, qualche mese prima del fallimento della mu- M tuataria, consistita nella erogazione di un mutuo ipo- tecario, e che la revoca della ipoteca aveva ricosti- tuito nella situazione qua ante;
sicchè la ulteriore declaratoria di inefficacia delle rimesse rinvenienti dalla sovvenzione ipotecaria aveva da un lato irragio- nevolmente duplicato la soccombenza del ricorrente e dall'altro aveva portato all'azzeramento della debito- ria della fallita nei confronti del Banco di Sicilia. La tesi è priva di pregio giuridico. Va in punto di fatto premesso che secondo la ricostruzione dell'opera- zione, accertata nei gradi di merito e non controversa, il Banco di Sicilia, creditore della società cooperati- va OC Pesca, in forza di un affidamento in conto corrente, peraltro scoperto, erogò un mutuo assistito da ipoteca e accreditò l'importo su quel conto;
in tal modo l'operazione venne ad articolarsi in due atti di- stinti, il primo volto a garantire il credito concesso, corrispondente a quello preesistente, ed il secondo a soddisfare quest'ultimo, con le risorse della erogazio- ne del mutuo;
e duplice fu l'effetto, quello cioè di costituire una prelazione e quello di estinguere la pregressa debitoria. Essendo i due atti prossimi al fallimento, intervenuto sei mesi dopo, e risultando co- sì suscettibili di essere revocati, il curatore esperì l'azione per conseguire il risultato, utile alla massa concorsuale, della inefficacia di entrambi;
e i giudici di merito, correttamente applicando l'art. 67 L. F., SO- no pervenuti alla conclusione di vanificare la iscri- zione della ipoteca e di recuperare le risorse che la cooperativa aveva conseguito con il mutuo per poi im- piegarle in chiave solutoria a vantaggio dell'istituto erogante. A fronte di tale situazione di fatto, è priva di 7 consistenza la censura in ordine alla omessa, insuffi- ciente e contraddittoria motivazione della sentenza im- pugnata, che ha fatto puntuale applicazione dei princi- pi di diritto fallimentare, in merito alla azione revo- catoria, ed ha offerto adeguate ragioni della decisione adottata, affermando che "una volta accertato che la sovvenzione ipotecaria era stata concessa nella consa- pevolezza dello stato di dissesto in cui versavano le controparti, correttamente il tribunale ha accolto sia la domanda di revoca delle rimesse..... sia quella di revoca degli atti di costituzione ipotecaria, trattan- dosi rispettivamente di atti aventi natura solutoria e di diritti di prelazione costituiti contestualmente al credito garantito, compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento"; poi aggiungendo che "proprio in conseguenza dell'inefficacia di quegli ac- creditamenti e della specifica domanda formulata dalla curatela, la banca è tenuta a restituire alla massa le somme che costituivano il ricavo netto della sovvenzio- ne ipotecaria già concessa ai debitori e non più uti- lizzata per riportare i conti intrattenuti nei limiti dei fidi". Rileva il ricorrente che in tal modo esso viene a perdere totalmente il suo credito, posto che la prece- dente posizione debitoria era stata estinta per effetto 8 dell'acquisizione della rimessa proveniente dal netto ricavo della sovvenzione ipotecaria;
ma l'assunto non può essere condiviso. Poichè l'azzeramento del credito si realizzerà solo con la restituzione delle somme cor- rispondenti alle rimesse dichiarate inefficaci, in quello stesso momento, proprio per effetto della resti- tuzione, insorgerà una nuova pretesa di credito, cor- alla precedente, ai sensi dell'art. 71rispondente L. F., la quale riporterà il rapporto obbligatorio nella situazione preesistente alla operazione controversa, per cui il credito originario, chirografario, del Banco di Sicilia, che avrebbe dovuto essere ammesso al passi- vo, in quanto corrispondente alla esposizione debitoria della fallita per il rapporto di conto corrente, sarà ammesso al passivo, in quanto corrispondente al debito di restituzione conseguente all'accoglimento della re- vocatoria. Quanto al secondo motivo, la censura è per un verso inammissibile e per l'altro infondata. Premesso, infat- ti che è escluso qualunque sindacato in ordine alla compensazione delle spese del processo, essa rientrando nei poteri discrezionali del giudice di merito, il cui limite è costituito ○ da una motivazione che si fondi su ragioni illogiche od erronee ovvero dal divieto di porre anche parzialmente le spese a carico della parte 9 vittoriosa T in ogni altro caso restando la facoltà del giudice di compensarle, in tutto o in parte, anche sen- za motivazione a riguardo, ovvero di porle a carico del soccombente, disattendendo la espressa sollecitazione alla compensazione (Cass. 5909/1999; 11970/1998; - nella specie la corte territo- 5174/1997; 2949/1995 ) riale ha da un lato ritenuto che non sussistessero ra- gioni per la compensazione, nemmeno parziale, e dal- l'altro ha considerato che dovesse operare il principio 60000 TOT: 310000 della soccombenza, che correttamente è stato applicato, pur risultando la domanda accolta in una misura infe- 38,40 8065 17,0 riore alla richiesta della curatela. т е 0 в 0 Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente va . 4 1 2 condannata al pagamento delle spese processuali che si liquidano in L. 15.196.200 AGENZA DELLE ENTRATE ROMA 2 di cui L. 15.000.000 Registrate in 24 SET.200 bere 4 0208065 £11,00 per onorari. IN DUECENTOUNDICA/29
P.Q.M.
gen. Area Servizi Ach Grazia ) Servici iudiziar La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al pagamento delle spese processuali in L. 15.196.200- 0 0 7 di cui L. 15.000.000 per onorari. Roma 23.10.2000. Il Consigliere estensore Il Presidente Pellegrino SenofonteFay Plentedathing CANCELLERIA 1/8 APR. 2001 IN DEPOSITATA IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo, Nuano IL CANCELLIERE Oggi, Macia Dr Nuzlo