Sentenza 30 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2001, n. 1272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1272 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
E IN N DE POPOLO IT LIANG01272/01 6 N 8 5 O 5 9 A 0 I 1 I . Z / 4 C.C. N 4 R A 56 / - R A 6 6/4/19 T 2 T B S . . I U R L . PUBBLICA ITAL B G L P 2 I . E A D R R . T L B OGGETTO E A A D D T I A I.V.A.: interessi S 1 E I 3 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N T 1 anatocistici R E N S . E E I N T S A E ⚫ SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA A M composta dai Magistrati: R.G. N. 21914/98 Dott. Michele CANTILLO Presidente Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Cron. 2682 PAOLINI Consigliere Dott. Giovanni Consigliere Rep. Dott. Mario CICALA Ud. 27.9.2000 Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21914 R.G. 1998, proposto da BIOCHIMICA ZANARDI S.r.l., in liquidazione, in persona del liquidatore 'pro tempore', rappresentata e difesa, con procura a margine del ricorso, dall'avv. Aldo PIRAS, domiciliatario in Roma . N alla via Granito Di Belmonte 19, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
- ricorrente -
Richiesta copia studio
contro
IL SOLE 24 ORE dal Sig. *1500 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro 'pro dirittiper dirty B. 2001 il IL CANCELLIER tempore', rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello UIRE 1500 Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12; CANCELLERIA
- controricorrente -
ı ç ş a per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria 1 Regionale del Lazio in data 21 ottobre 1997, depositata col n. 322/38/97 il 22 ottobre 1997. Uditi, nella pubblica udienza del 27 settembre 2000: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. Barbieri per il controricorrente;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per l'inammissibilità del primo e del terzo motivo e l'accoglimento del secondo. Svolgimento del processo La Biochimica Zanardi S.r.l. impugnò il silenzio-rifiuto dell'Ufficio IVA di Roma per il pagamento degli interessi dovuti sui rimborsi effettuati dal 1981 al 1986, in essi compresi quelli anatocistici;
sulla resistenza dell'Ufficio, la Commissione Tributaria di primo grado, con decisione 93/13/528 del 28 giugno 20 settembre 1993, accolse la domanda. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza del 21 ottobre 1997, depositata col n. 322/38/97 il 22 ottobre 1997, ha limitato gli accessori dovuti a quelli previsti dalla disciplina speciale in materia tributaria, con esclusione degli interessi sugli interessi, disciplinati in via generale nell'art. 1283 c.c. Per la cassazione ricorre, articolando tre motivi, la Società, con atto notificato il 5 dicembre 1998. Resiste l'Amministrazione finanziaria, con controricorso notificato l'8 gennaio 1999. 2 Motivi della decisione Denunzia la Società contribuente, in ordine successivo: 1) non specificata né motivata violazione di legge;
2) la una- - nullità della sentenza e del procedimento, per essere stato proposto l'appello 'fuori termini'; 3) il vizio di motivazione della sentenza impugnata - senza ulteriore specificazione -. Oppone, l'Amministrazione, l'inammissibilità del primo e del terzo motivo, con riserva di controdedurre sul secondo. Tale mezzo di cassazione risulta fondato. La decisione di primo grado è stata emessa il 28 giugno 1993 e depositata col n. 528 (integralmente, 93/13/0528) il 20 settembre 1993, come risulta dagli atti del fascicolo di ufficio - che la natura del vizio denunziato impone di verificare-e, parzialmente, dalla stessa epigrafe della sentenza;
allo stesso modo, emerge che l'appello venne depositato dall'Ufficio IVA di Roma il 18 novembre 1995. Ne deriva la tardività del gravame come sopra proposto, per l'intervenuto decorso del termine lungo, computati, in aggiunta all'anno, i 46 giorni del periodo di sospensione feriale, ai sensi dell'art. 1 della legge 742/1969. Da qui l'accoglimento del motivo- con assorbimento dei restanti e la cassazione della sentenza impugnata, senza rive, trattandosi di processo che, per l'intervenuto giudicato, non poteva essere proseguito. Le spese del precedente grado possono restare compensate fra le parti, avuto riguardo all'attività in concreto 3 espletata da entrambe, mentre quelle del giudizio di cassazione vanno, per il criterio della soccombenza, poste a carico delle resistente Amministrazione.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbiti i restanti;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata;
dichiara compensate le spese del precedente grado fra le parti, e condanna l'Amministrazione resistente alla rifusione di quelle anticipate da controparte per il giudizio di cassazione, liquidate in complessive lire 1.150.000, di cui 1.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2000. II Presidente II Cons. estensore Michele Cantillo CORTE Enrico Papa - - صامدة E A N S O P R S U M A E I Z S A C IL CANCELLIERE C) Amaldo Casano Maleb Oggi 30 GEN. 2001 DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE Arnaldo Casano REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 . N. 5 DA TAB. ALL. B ESENTE RIA TA 131 TRIBU IA N. TER A M