Sentenza 11 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/07/2002, n. 10105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10105 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2002 |
Testo completo
Ce 66/15 ESENTE OS RESTI 901799; ud. 12/4/02; og: irpefed ilor, rettifica;
AI SENE! I pre 3/4/1966 N. 131 TAN ALL R N. 5 TRIBUTARIA MATERIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA 0rom 27598 composta dai magistrati presidente Giovanni Paolini rel. consigliere Giulio Graziadei Massimo Oddo Giuseppe Falcone CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Vittorio Ragonesi CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente N. 66715 SENTENZA sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro, per legge difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12; ricorrente
contro
W 0 2 5 1 LI LA, elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia n. 495, presso il prof. avv. Giuseppe Tinelli e l'avv. Angelo Stefanori, che la difendono per procura in calce al controricorso;
resistente per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria n. 438/1 del 5 novembre-3 dicembre 1998; sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. De Stefano, per la ricorrente;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Ennio Attilio Sepe, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso limitatamente al secondo ed al terzo motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Spoleto, sulla scorta di verbale di constatazione della Guardia di finanza di Spoleto, a sua volta basato su verifica effettuata dalla Guardia di finanza di Andria nei confronti della S.r.l. Sia, ha contestato alla S.a.s. IO EN il carattere fittizio di acquisti d'olio di oliva da detta società Sia, sul rilievo, fra l'altro, che la stessa Sia non risultava aver avuto la disponibilità del prodotto;
ha di conseguenza accertato, con riferimento al 1992, a carico della società EN, un maggiore imponibile ai fini dell'ilor, escludendo la detraibilità dei prezzi dichiaratamente pagati per quelle operazioni, ed a carico di LI M 2 LA, socia per quota del 25%, un maggiore imponibile ai fini dell'irpef, elevando a lire 196.946.000 il reddito denunciato in lire 141.136.000. La LA ha impugnato l'avviso emesso nei suoi confronti, sostenendo, fra l'altro, che la società EN aveva realmente acquistato la merce. L'impugnazione è stata accolta dalla Commissione tributaria di primo grado di Spoleto. L'appello proposto dall'Ufficio è stato rigettato dalla Commissione tributaria regionale dell'Umbria, la quale ha preliminarmente disatteso la richiesta dell'Avvocatura erariale di acquisire, con altri documenti, il verbale redatto dalla Guardia di finanza di Andria, non ritenendolo necessario per la decisione, e poi, quanto al merito, ha richiamato la propria coeva pronuncia resa nella parallela causa inerente all'accertamento nei confronti della Società. In detta pronuncia, secondo il contenuto trascritto dall'Amministrazione nel ricorso e non contestato dalla resistente, la Commissione regionale aveva rilevato: -che il carattere meramente "cartolare" dei rapporti in discussione non era desumibile dalla sola circostanza che la Sia difettava di organizzazione e struttura aziendale per acquistare, immagazzinare e rivendere l'olio, ben potendo essersi avvalsa di approvvigionamenti diretti nei luoghi di produzione, seguiti da immediate cessioni alla EN, con risparmio di costi;
M 3 -che l'effettività degli acquisti trovava conforto nella regolarità delle fatture, delle bolle di accompagnamento e della contabilità della società EN, nell'emissione di assegni bancari in pagamento dei prezzi, nella sentenza, prodotta il 13 ottobre 1998, con cui il Tribunale penale di Spoleto aveva assolto il legale rappresentante della società stessa da imputazioni attinenti a similari compravendite di olio. L'Amministrazione finanziaria, con ricorso notificato il 15 novembre 1999, ha chiesto la cassazione della sentenza della Commissione regionale, formulando tre motivi. La LA ha replicato con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE La controversia pone problematiche analoghe a quelle in passato affrontate e definite da questa Corte in cause riguardanti sempre la società EN ed i suoi soci (sentt. 24 marzo 2001 n. 4322 ed altre), ed esige, secondo il Collegio, identiche soluzioni. Con il primo motivo del ricorso si critica la reiezione dell'istanza di acquisizione del processo verbale redatto dalla Guardia di finanza di Andria. La ricorrente premette che tale verbale, da cui ha avuto origine l'accertamento in discussione, non era nella disponibilità dell'Ufficio, perché coperto da riservatezza in ragione della pendenza di processo penale, e deduce che il mancato accoglimento di quell'istanza è + viziato da carenza di motivazione, in quanto non spiega la ritenuta non necessità dell'atto ai fini della decisione, è contraddetto dalla riconosciuta inadeguatezza degli elementi probatori offerti dall'Ufficio, e comunque incorre in violazione degli artt. 7 e 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e 213 cod. proc. civ., sotto il profilo che l'esercizio dei poteri inquisitori conferiti da tali norme sarebbe doveroso ove occorra colmare con ulteriori documenti la semiplena probatio fornita dalle risultanze processuali. Il motivo è infondato, per l'erroneità della premessa da cui muove. La Guardia di finanza di Andria, come ricorda la ricorrente, ha svolto una "verifica fiscale generale” a carico della società Sia, e, quindi, ha operato nell'ambito delle sue funzioni di collaborazione con gli uffici tributari, redigendo atti nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria. L'eventualità che quel verbale abbia dato luogo anche a processo penale, per avere la Guardia di finanza denunciato in veste di polizia giudiziaria i reati ravvisati nei fatti accertati in qualità di polizia tributaria, e sia di conseguenza rimasto inutilizzabile per tutta la durata del giudizio di merito a causa di segretezza determinata da ragioni di giustizia penale, non è stata tempestivamente dedotta, né comunque dimostrata, tenendosi conto che detta segretezza cessa quantomeno con l'apertura della fase dibattimentale (anteriore alla conclusione del procedimento dinanzi alla Commissione regionale, M 5 ove si tratti del processo penale definito con la menzionata pronuncia del Tribunale di Spoleto). Si rende così superfluo prendere posizione sulle questioni inerenti alla pretesa obbligatorietà dell'iniziativa istruttoria della Commissione regionale, o comunque alla sindacabilità della motivazione con la quale è stata negata, dato che è priva di legittimazione ed interesse a sollecitare l'ordine di produzione di un documento, e poi a denunciare il mancato accoglimento dell'istanza, la parte che detenga il documento stesso e sia in grado di versarlo in causa (anche nel corso del giudizio d'appello, ai sensi dell'art. 58 secondo comma del d.lgs. n. 546 del 1992). Il secondo ed il terzo motivo del ricorso, da esaminarsi congiuntamente, attengono espresso dalla convincimento Commissione regionale sulla mancata dimostrazione della dedotta inesistenza delle compravendite d'olio. Il relativo apprezzamento, ad avviso della ricorrente, per la parte inerente alla svalutazione degli elementi addotti dall'Ufficio, non dà logica spiegazione della ritenuta equivocità del fatto che la pretesa venditrice era carente di organizzazione e capacità produttiva o distributiva, e, per la parte inerente alla valorizzazione degli elementi offerti dalla contribuente, trascura che la regolarità formale non è sintomo di veridicità delle scritturazioni contabili, che il versamento di una somma non autorizza a presumere la sua effettuazione M solvendi causa, che la citata sentenza penale non era vincolante, e nemmeno utile, riferendosi a fatti diversi. I motivi sono fondati, sulla scorta e nei limiti delle considerazioni seguenti. L'Ufficio ha basato l'accertamento a carico della società EN e dei suoi soci sull'assunto della simulazione dei contratti di compravendita di olio d'oliva, per effetto di un accordo inter partes diretto a creare una mera apparenza di trasferimenti di merce. La simulazione assoluta, proprio perché caratterizzata da volontà negoziale solo formalmente manifestata, ma in realtà improduttiva di effetti in forza di un patto sottostante tenuto celato dai contraenti, è logicamente conciliabile con la consacrazione di detta volontà in atti e scritturazioni, quale mezzo al fine di creare un'esteriorità fittizia. Ne discende, nell'ambito del dibattito giudiziale sulla simulazione assoluta di una compravendita di merce, la non decisività del riscontro di documenti del dichiarato venditore o del dichiarato acquirente potenzialmente coerenti con un'alienazione effettiva, come le fatture, i registri di carico e scarico, i titoli di pagamento, restando aperta ed impregiudicata l'alternativa della formazione dei documenti medesimi per creare o confortare una concordata situazione d'apparenza. Determinante, al fine indicato, è invece l'indagine sull'esistenza della merce, quale necessario presupposto di un suo effettivo passaggio dal venditore al compratore;
l'inesistenza della merce M 7 stessa è astrattamente idonea a dimostrare la divaricazione fra atti formali e realtà. La Commissione regionale non ha mancato di rilevare che la società in tesi venditrice non risultava aver avuto la disponibilità "fisica" delle consistenti partite di olio in discorso, ma ha ritenuto il fatto carente di valore probatorio, in quanto compatibile con l'ipotesi di una disponibilità “di diritto" della merce, per acquisti effettuati presso i produttori ed i luoghi di produzione, con immediate rivendite alla società EN tramite operazioni di trasporto direttamente da detti luoghi alla subacquirente. Queste argomentazioni, alla luce delle osservazioni generali dinanzi svolte, non si sottraggono alla critica d'insufficienza dell'indagine e della motivazione, dato che l'attendibilità dell'indicata ipotesi, il cui verificarsi avrebbe privato di concludenza gli elementi allegati dall'Ufficio, poteva e doveva essere vagliata sulla scorta delle altre risultanze di cause, e, segnatamente, delle deduzioni e delle indicazioni delle parti dei rapporti in contestazione circa la provenienza della merce assertivamente compravenduta e circa le modalità del suo trasporto. Per un riesame che colmi l'evidenziata lacuna, e poi provveda a rivalutare il complessivo quadro indiziario in esito al relativo approfondimento, si deve, con l'accoglimento in parte del secondo e del terzo motivo, cassare la sentenza impugnata e disporre la prosecuzione della causa in sede di rinvio. M 8 Al Giudice di rinvio, che si designa in altra Sezione della medesima Commissione regionale, si affida anche la decisione sulle spese di questa fase processuale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie per quanto di ragione il secondo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale dell'Umbria. Il presiden✓ presidente) Roma, 12 aprile 2002. Lithi Il consigliere rel. est. в о расовый IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 11 LUG, 2002 9