Sentenza 17 settembre 2008
Massime • 2
Non può essere concessa l'estradizione di un imputato minorenne all'epoca del fatto, in presenza di una legislazione dello Stato richiedente che non gli assicuri, sul piano processuale e sostanziale, un trattamento giuridico differenziato e mitigato rispetto a quello riservato all'adulto, ostandovi le esigenze di tutela della condizione minorile, che nel nostro ordinamento assume rango di diritto fondamentale della persona, ai sensi dell'art. 31 Cost. (Fattispecie in cui la richiesta di estradizione proveniva dal Governo della Repubblica di Polonia).
Appartiene alla sezione per i minorenni della Corte d'appello la competenza a deliberare in ordine alla domanda di estradizione concernente un imputato che al momento del fatto non aveva ancora compiuto il diciottesimo anno di età. (V. Corte cost., 30 luglio 2008 n. 310)
Commentario • 1
- 1. Minorenni e mandato d’arresto europeo: solo il giudice minorile può decidere sulla consegna (Cass. Pen. n.33850/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 22 ottobre 2025
Il principio di diritto È competente a decidere sulla richiesta di consegna nell'ambito di un mandato di arresto europeo emesso per fatti commessi da soggetto minorenne all'epoca dei fatti la Sezione per i minorenni della Corte d'appello. La competenza si fonda sull'art. 18 D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, che attribuisce al giudice minorile tutte le funzioni della Corte di appello nei procedimenti riguardanti imputati minorenni, anche dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 alla legge n. 69/2005. La sentenza integrale Cassazione penale sez. VI, 14/10/2025, (ud. 14/10/2025, dep. 15/10/2025), n.33850 RITENUTO IN FATTO 1. Il ricorrente impugna la sentenza con la …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/09/2008, n. 36757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36757 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 17/09/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 2309
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 015745/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) C.A. DI CATANIA SEZ. MINORI - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) C.A. CATANIA SEZ. PROVVEDIMENTI SPECIALI;
ORDINANZA del 18/04/2008 CORTE APP. SEZ. MINORENNI di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. FEBBRARO Giuseppe, il quale ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte d'appello di Catania. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con provvedimento del 27.2.2008, la Corte di Appello di Catania dichiarava la propria incompetenza a deliberare sulla richiesta di estradizione presentata dalla Repubblica di Polonia nei confronti di J.R.W. e disponeva la trasmissione degli atti alla Sezione Minorenni della stessa Corte, in quanto l'estradando non aveva ancora compiuto il __diciottesimo__ anno di età al momento della consumazione del reato.
In data 18.4.2008 la Sezione Minorenni della Corte di Appello di Catania rilevava conflitto negativo di competenza per materia osservando che il codice vigente attribuisce la competenza in materia di estradizione senza attribuire alcuna rilevanza alla maggiore o minore età dell'imputato.
Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere definito dichiarando la competenza della Sezione Minorenni della Corte di Appello di Catania.
Deve premettersi che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non può essere concessa l'estradizione di un imputato minorenne, in presenza di una legislazione dello Stato richiedente che non assicuri, sul piano processuale e sostanziale, un trattamento giuridico differenziato e mitigato rispetto a quello riservato all'adulto, ostandovi le esigenze di tutela della condizione minorile, che nel nostro ordinamento assume rango di diritto fondamentale della persona, ai sensi dell'art. 31 Cost., (Cass. Sez. 6^, 7 ottobre 2005, Baran, rv. 232763; Sez. 6^, 19 gennaio 2004, P.G. in proc. Spika, rv. 229163; Sez. 1^, 25 maggio 1987, Sciacca, rv. 177012).
Da tale premessa deve trarsi il corollario, di lineare consequenzialità logica e giuridica, che nella deliberazione della domanda di estradizione non può prescindersi dalla qualità di soggetto minorenne dell'estradando: con l'ulteriore conseguenza che deve essere ribadito il principio enunciato da questa Corte secondo cui la competenza a deliberare sulla domanda di estradizione concernente un imputato che al momento della commissione del fatto non aveva ancora compiuto il diciottesimo anno di età, appartiene alla sezione per minorenni della corte di appello (Cass. Sez. 6^, 22 maggio 2008, n. 21005, ric. Sardaru). Tale conclusione ha avuto autorevole conferma in una recente decisione della Corte costituzionale che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 701 e 704 c.p.p., per erroneità del presupposto interpretativo, rilevando che in ragione della generale previsione contenuta nel D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, art. 18, "le disposizioni censurate, nel riferirsi esplicitamente alla Corte di appello quale organo competente in materia di estradizione, devono essere interpretate .... nel senso che, se il relativo procedimento riguarda un minore, la competenza di decidere è devoluta alla relativa sezione per i minorenni" (Corte cosi, 30 luglio 2008, n. 310). In applicazione di tale principio di diritto la competenza a deliberare sulla richiesta di estradizione appartiene alla Sezione Minorenni della Corte di Appello di Catania.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara la competenza della Corte di Appello di Catania - Sezione Minorenni, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2008