Sentenza 3 agosto 2001
Massime • 1
Gli interessi compensativi ex art. 1499 cod. civ. sono dovuti nei contratti di scambio per una funzione equitativa allo scopo di ristabilire l'equilibrio economico tra i contraenti, mirando a compensare il creditore del mancato godimento dei frutti della cosa da lui consegnata all'altra parte prima di ricevere la controprestazione. Attesa la loro particolare finalità sono dovuti, a differenza degli interessi moratori, indipendentemente dalla mora e dall'inadempimento ed a prescindere dalla liquidità ed esigibilità del credito, sempre che di questo sia provata la certezza e la definitività.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/08/2001, n. 10726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10726 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente -
Dott. Rosario DE JULIO - Rel. Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere -
Dott. Umberto GOLDONI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LI SC difeso da se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato ROSSI G., difeso dall'avvocato LI SC, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SIEE SU DI ZZ CI & C. S.n.c., in persona del legale rapp.te p.t.;
- intimato -
e sul 2° ricorso n. 02784/99 proposto da :
SIEE SU DI ZZ CI & C. S.n.c. in persona del legale rapp.te p.t. Sig.ra DI MARTINO RAFFAELA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ENNIO QUIRINO visconti 103, presso lo studio dell'avvocato ZINI A., difesa dall'avvocato RUGGIERO SALVATORE, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
LI SC;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1349/97 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 20/10/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/01 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 20 aprile 1996 PO SC proponeva appello avverso la sentenza emessa dal giudice di pace di Gragnano il 20 marzo 1996, nella causa avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento. Con la impugnata pronuncia il giudice di pace, nel rigettare l'opposizione proposta dallo PO, dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo emesso sulla base di una fattura di L.
1.694.827 e di una bolla di accompagnamento, relativa al prezzo della fornitura di una centralina telefonica fornita dalla SIEE Sud di PU IR all'opponente.
Con l'atto di appello, l'avv. PO eccepiva che alcun impianto telefonico di smistamento delle telefonate era stato installato dalla società appellata presso lo studio dell'appellante; che alcuna bolla di consegna era stata consegnata dalla SIEE;
che la bolla posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo era priva dei requisiti di legge non identificando con esattezza i beni viaggianti;
che l'appellato non aveva fornito alcuna prova in ordine al prezzo dell'opera.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio la SIEE SU SNC, la quale, dopo aver decisamente contestato le circostanze assunte dall'appellante, concludeva per il rigetto dell'appello.
Con sentenza del 30.9-20.10.1997 il tribunale di Torre Annunziata respingeva l'appello.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione SC PO con quattro motivi di gravame;
la SIIE Sud di PU IR e C. s.n.c. resiste con controricorso e ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 335 c.p.c. vanno riuniti il ricorso principale e quello incidentale per connessione soggettiva ed oggettiva. Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2214 cod. civ. e 214 c.p.c., in relazione all'art. 360 n.3 e n.5 c.p.c.,
per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che sarebbe emerso con sufficiente chiarezza che la fattura di L.
2.915.000 era stata consegnata da tale ND, socio della SIEE, all'appellante, il quale non aveva provveduto ad onorarla. Secondo il ricorrente il tribunale avrebbe violato l'art. 2214 cod. civ., perché la fattura è documento che rientra tra le scritture contabili dell'imprenditore, nel quale sono contenute le sue dichiarazioni;
il tribunale avrebbe omesso di esaminare il documento proveniente dalla SIEE. Deduce ancora il ricorrente che la fattura sarebbe stata consegnata dal nominato ND, secondo la deposizione del teste EC;
il quale non aveva invece assistito alla consegna stessa;
che l'omesso esame della documentazione dei registri IVA e della documentazione giustificativa, nonché l'errata valutazione della deposizione del teste EC costituiscono omessa motivazione su punti decisivi della controversia, che hanno determinato il rigetto dell'appello;
che, in ogni caso, egli aveva anche disconosciuto la sottoscrizione sulla bolla di consegna prodotta dalla SIEE a sostegno del ricorso monitorio, senza che la controparte avesse proposto istanza di verificazione nel corso del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, attribuendo la sottoscrizione della bolla alla sua segretaria Angela Cassandro, che aveva dichiarato invece di avere sempre firmato le bolle di forniture allo studio a propria firma e non apponendo la firma dell'avv. PO.
Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 633 e segg. c.p.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., avendo l'impugnata sentenza contraddittoriamente affermato che il valore dell'opera andava determinato in base al tariffario del provveditorato alle OO.PP. della Campania ed ai mercuriali analoghi di altre ditte.
I primi due motivi vanno esaminati congiuntamente, perché attengono sotto profili diversi e complementari alla sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, per quanto concerne la prova scritta del credito.
Le doglianze sono infondate.
Osserva correttamente il tribunale che nessun pregio ha il disconoscimento da parte dello PO della sua firma in calce alla bolla di consegna prodotta dalla SIEE, ne' il mancato esame della fattura emessa dalla società e dei registri IVA dello PO, dal momento che da tutta l'istruttoria svoltasi in primo grado era emerso: "1°) che la fattura di L.
2.915.500 era stata consegnata da tale ND - socio della SIEE - all'appellante, il quale non aveva provveduto ad onorarla (teste EC); 2°) che gli operai della ditta appellata avevano installato presso lo studio PO una centralina e quattro telefoni a viva voce collegati tra di loro e con la centrale medesima" come era risultato dalle testimonianze rese (testi ND e EC). Pertanto le risultanze istruttorie superavano il disconoscimento della bolla da parte del ricorrente, per cui non poteva contestarsi l'avvenuta consegna del materiale telefonico.
Inoltre dalle testimonianze rese in primo grado era emerso che era stata proprio la segreteria dello studio PO a sottoscrivere la bolla di consegna della merce, sia pure firmando a nome dell'attuale ricorrente.
Correttamente poi il Tribunale ha provveduto alla determinazione del valore della fornitura in base al tariffario del provveditorato alle OO.PP. della Campania e dei mercuriali analoghi di altre ditte, tenuto conto della mancanza di un accordo tra le parti e della domanda riconvenzionale dell'opposta di provvedere comunque alla determinazione del credito quale corrispettivo della prestazione, certamente effettuata.
Col terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 1658 cod. civ., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., per avere il tribunale omesso di motivare sulla natura del rapporto contrattuale intercorso tra le parti e sulla disciplina da applicare al rapporto stesso;
e per avere il tribunale violato gli artt. 1657 e 1958 cod. civ., avendo ritenuto dovuto il corrispettivo richiesto dalla SIEE.
Deduce ancora il ricorrente che il "giudice non poteva sostituirsi alla parte nell'onere della prova (art. 2697 cod. civ.) sul prezzo dei beni forniti e recepire il prezzo di listino di altri telefoni ritenuti - senza motivazione - similari". La censura è infondata;
essa ripete in parte le critiche mosse alla sentenza impugnata col secondo motivo e verte sui criteri di determinazione del corrispettivo in concreto applicati e sulla valutazione dei fatti e delle prove, rimessa istituzionalmente al giudice del merito e non sindacabile in cassazione. Peraltro il giudice del merito correttamente ha applicato al caso in esame il disposto dell'art. 1657 cod. civ., ricorrendo al tariffario del Provveditorato alle
OO.PP. della Campania e sui mercuriali di altre ditte per prestazioni analoghe, in mancanza di ulteriori elementi di prova. Col quarto motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 1282 cod. civ., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per avere il tribunale stabilito erroneamente che gli interessi decorressero dalla consegna della fattura, mentre i crediti di somme di danaro per produrre interessi devono essere liquidi ed esigibili. Deduce ancora il ricorrente che il requisito della liquidità presuppone che il credito sia di ammontare certo;
che nel caso in esame il preteso credito non era certo, non essendo stato il corrispettivo stabilito dalle parti;
che, dovendo essere il corrispettivo determinato dal giudice ex art. 1657 cod. civ., esso diventa certo solo con la sentenza costitutiva che lo accerta;
che la mora presuppone un ritardo colpevole e la costituzione in mora ex persona;
che non essendo determinato il corrispettivo, il credito era incerto.
Il motivo è infondato.
Il tribunale ha riconosciuto nella specie gli interessi compensativi e non moratori, con decorrenza dal momento in cui il credito si è configurato come liquido ed esigibile dalla emissione della fattura. È giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex multis, sent. n. 274/1984) che gli interessi compensativi, come espressamente denominati nel titolo dall'art. 1499 cod. civ., sono dovuti nei contratti di scambio per una funzione equitativa, allo scopo cioè di ristabilire l'equilibrio economico tra i contraenti mirando a compensare il creditore del mancato godimento dei frutti della cosa, da lui consegnata all'altra parte prima di ricevere la controprestazione;
che essi, quindi, attesa la loro peculiare finalità, sono dovuti, a differenza degli interessi moratori, indipendentemente dalla mora e dall'inadempimento e a prescindere dalla liquidità ed esigibilità del credito, sempre che di questo, tuttavia, sia provata la certezza e la definitività. Nè il credito perde il carattere della liquidità per le eventuali contestazioni mosse da parte del debitore, come nella fattispecie, perché la pronuncia giudiziale in tal caso ha effetto meramente dichiarativo, essendo diretta ad accertare una liquidità già esistente (cfr. sentenza n. 2775/1973 di questa Corte). La SIEE SU s.n.c. ha proposto ricorso incidentale per mancata pronuncia sulla doglianza per l'avvenuta compensazione parziale delle spese di primo grado.
Il ricorso è infondato, perché nella sentenza si dà atto della conferma integrale della sentenza di primo grado;
con la conferma quindi della compensazione parziale stabilita con detta sentenza per giusti motivi. È noto che in sede di legittimità non sono sindacabili i criteri discrezionali del giudice che ha compensato tra le parti parzialmente le spese.
Rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti la metà delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta sia il ricorso principale che quello incidentale;
condanna il ricorrente principale al pagamento della metà delle spese del presente giudizio, liquidandole, nell'intero, nella misura di L. 1.135.900, di cui L.900.000 per onorari.
Così deciso in Roma il 19.2.2001.
Depositato in cancelleria il 3 agosto 2001.