Cass. civ., sez. II, sentenza 03/08/2001, n. 10726
CASS
Sentenza 3 agosto 2001

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Massime1

Gli interessi compensativi ex art. 1499 cod. civ. sono dovuti nei contratti di scambio per una funzione equitativa allo scopo di ristabilire l'equilibrio economico tra i contraenti, mirando a compensare il creditore del mancato godimento dei frutti della cosa da lui consegnata all'altra parte prima di ricevere la controprestazione. Attesa la loro particolare finalità sono dovuti, a differenza degli interessi moratori, indipendentemente dalla mora e dall'inadempimento ed a prescindere dalla liquidità ed esigibilità del credito, sempre che di questo sia provata la certezza e la definitività.

Commentario1

  • 1Regime fiscale degli importi da equalizzazione nei fondi alternativi
    Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 5 settembre 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 03/08/2001, n. 10726
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10726
Data del deposito : 3 agosto 2001

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