Sentenza 10 agosto 2001
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- 1. Prove nel processo del lavoro: poteri del giudice superano le preclusioniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 luglio 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/08/2001, n. 11035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11035 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2001 |
Testo completo
1 035 /0 1 Aula 'B' REPUBBLICA IN NOME EL PO LO LIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente R.G.N. 23027/99 Dott. Luciano Consigliere Cron. 23655 VIGOLO CAPITANIO Rel. Consigliere Dott. Natale Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud. 24/0 4/01 FILADORO ConsigliereDott. Camillo ha pronunciato la seguente 2069 S EN TENZA sul ricorso proposto da: LA SC, elettivamente domiciliato in ROMA (C/O UFF LEGALE ASSOINVALIDI F-5) presso lo studio dell'avvocatoVIA MARSALA PAPADIA, che lo rappresenta e difendeSC V. all'avvocatounitamente EDOARDO DI BERARDINO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 2001 in ROMA VLE UMBERTO TUPINI 113, presso lo studio 1961 dell'avvocato NICOLA CORBO, che lo rappresenta e -1- difende, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 4072/98 del Tribunale di BARI, depositata il 14/12/98 R.G.N. 2364/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/04/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato CORBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. AN MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- . . . SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 8 aprile 1991 AN NZ conveniva in giudizio davanti al Pretore di Bari 1'Ente Ferrovie dello Stato chiedendo che venisse dichiarata come malattia in subordine, come malattia professionale 0, dipendente da causa di servizio l'infermità da cui era affetto (lomboartrosi con discopatia L 5- S1) con conseguente condanna dell'Ente convenuto al pagamento della rendita per l'inabilità permanente о dell'equo indennizzo in caso di riconoscimento della causa di servizio. Disposta consulenza tecnica, l'adito Pretore sentenza in data 22 maggio 1996 accoglieva la con domanda subordinata del lavoratore affermando che il medesimo era affetto da infermità ascrivibile a causa di servizio e, in conseguenza, condannava 1'Ente convenuto al pagamento dell'equo indennizzo in favore del NZ, oltre rivalutazione, interessi e spese del giudizio con distrazione. Con sentenza in data 20 ottobre/14 dicembre 1998 il Tribunale di Bari, in accoglimento dell'appello dell'INPS, rigettava la domanda del lavoratore osservando che la consulenza tecnica d'ufficio sulla base della quale era stata accolta 3 dal Pretore la domanda subordinata del riconoscimento della causa di servizio, era motivata, in quanto il dettoinsufficientemente consulente aveva apoditticamente riconosciuto il nesso causale tra l'attività lavorativa di conduttore svolta dal NZ con la patologia denunciata, senza considerare, peraltro, che tale patologia (lomboartrosi con discopatia L5 -S1) è a eziologia multifattoriale ed è presente in una larga fascia della popolazione in relazione alla sicura esistenza coesistenza di fattori endogeni e costituzionali. Il NZ ricorre per cassazione con unico motivo. l'Ente Ferrovie dello Stato con Resiste controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo il NZ si duole che il Tribunale con omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., pur avendo indicato le mansioni rientranti nella qualifica attribuitagli di conduttore e descritte dal consulente tecnico d'ufficio, aveva concluso affermando che il detto consulente non avrebbe 4 indicato nemmeno un elemento e/o un indizio in forza del quale le dette mansioni avrebbero esposto maggiormente l'attore a un qualsiasi rischio sia pure generico. Il consulente, invece, secondo il ricorrente, non si era limitato a valutare l'anamnesi lavorativa dell'assicurato ma aveva preso atto (ai fini della valutazione della causa di servizio) delle mansioni effettivamente svolte dal NZ. Inoltre, conclude il ricorrente, nel prendere considerazione la natura multifattoriale in dell'infermità denunciata, il Tribunale non aveva c tenuto conto del fatto che la ridotta entità obiettiva della patologia non escludeva, ai sensi anche a livello di concausa, ildell'art. 41 C.p. nesso eziologico affermato dal consulente tecnico come sussistente tra infermità e attività lavorativa, con la conseguenza che il giudice del gravame avrebbe dovuto fornire per tale esclusione cosa che non aveva fatto adeguata motivazione. Il ricorso è infondato. Va, intanto, premesso, che un'infermità può considerarsi contratta per causa di servizio con indennizzo per il dipendetediritto all'equo aggravata pubblico se sorta о si с 5 nell'adempimento degli obblighi del rapporto di lavoro, sempre che tale adempimento abbia costituito la causa concausa efficiente determinante dell'infermità (v. Cass. 18 novembre 1998 n. 11621; Cass. 1° giugno 1999 n. 5327). Il riconoscimento, sulla base dei criteri indicati dall'art. 64 D. P. R. 29 dicembre 1973 n. 1092, della dipendenza di un'infermità о di una lesione da causa di servizio ai fini dell'attribuzione ai pubblici dipendenti dell'equo indennizzo previsto dall'art. 68 D. P. R. 10 gennaio i r 1957 n. 3 stato esteso ai dipendenti delle a t Ferrovie dello Stato ed è stato mantenuto pur dopo i op la privatizzazione del loro rapporto di lavoro ai sensi della legge 17 maggio 1985 n. 210. P Il dipendente delle Ferrovie dello Stato, perciò, al pari del pubblico dipendente, se chiede l'equo indennizzo per un'infermità 0 per una lesione per causa di servizio, in sede è tenuto soltanto a indicare laamministrativa natura dell'infermità o della lesione contratta per causa di servizio e le mansioni inerenti al rapporto di lavoro che determinarono l'infermità. Spetta, infatti, alla P.A. accertare d'ufficio, sulla base di tali indicazioni, la sussistenza 6 degli indicati presupposti per la relativa liquidazione. Contro la reiezione dell'istanza, però, il pubblico dipendente o il dipendente delle Ferrovie giudiziaria ha l'onere di dello Stato in sede dell'accertamento negativo dimostrare l'erroneità della P.A. in riferimento ai presupposti negati per la liquidazione dell'equo indennizzo. Nella specie, tuttavia, l'insussistenza del nesso eziologico ai fini del riconoscimento della dipendenza della infermità dalla causa di servizio era stata affermata dal Tribunale con motivazione esauriente e logica attraverso un approfondito esame critico della relazione del consulente tecnico nominato dal Pretore che ne aveva, invece, condiviso il parere. Il Tribunale, infatti, con valutazioni di merito non sindacabili in questa sede di legittimità, nel non condividere il parere del consulente tecnico nominato dal Pretore, aveva posto in rilievo che il detto consulente nel riferire sulle infermità accusate dal NZ (lomboartrosi e discopatia L5 -S1), infermità notoriamente multifattoriali di natura endogena e evidenziato alcuna causa о genetica, non aveva 7 concausa efficiente delle infermità come dipendenti dall'attività espletata dal dipendente, essendosi limitato a descrivere tutte le mansioni rientranti nella qualifica attribuita al lavoratore e a concludere, poi, apoditticamente, per la sussistenza della causa di servizio in relazione alla lomboartrosi e alla discopatia accertate. aveva, altresì, Il giudice del gravame prova per testi correttamente aggiunto che la dipendente e non richiesta in primo grado dal non era diretta a reiterata, peraltro, in appello, dimostrare la sussistenza della causa di servizio infermità denunciatein relazione bensì la alle che al momento irrilevante circostanza dell'assunzione in servizio egli non era affetto 0 3 6 0 . 1 dalle patologie denunciate. M . T 3 A R S 7 - S A ' A 8 T 1 , A Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato. ai Ricorrono giusti motivi per compensare, sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese del giudizio. Maring
P.Q.M.
"Presidente: Il Cons. estensore: Matale Capitani La Corte rigetta il ricorso. IL CA GI affi Compensa le spese del giudizio di Depositate Cancellerla cassazione. 10 AGO. 2001 Così deciso in Roma il 24 aprile 2001. Oggi, CA agilit Klassi 0 8 0