Sentenza 17 maggio 2003
Massime • 2
In tema di assistenza sanitaria del cittadino italiano all'estero, la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale, cui è stata data esecuzione con legge 21 ottobre 1963 n. 1781, mentre comporta che il Ministero della Sanità italiano è tenuto ad anticipare le spese di prestazioni sanitarie rese ad assicurati svizzeri che, soggiornando in Italia, siano rimasti vittime di incidenti non professionali, altrettanto non prevede per i cittadini italiani vittime di infortuni non professionali avvenuti in Svizzera, applicandosi detta convenzione in Italia, oltre che in campo previdenziale, solo alla legislazione sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'estensione del campo di applicazione non può considerarsi avvenuta con la legge n. 833 del 1978 istitutiva del servizio sanitario nazionale, essendo all'uopo necessari, ai sensi dell'art. 2 della Convenzione, una normativa concernente un nuovo ramo della sicurezza sociale, nonché uno specifico accordo tra le parti contraenti.
In tema di assistenza sanitaria del cittadino italiano all'estero, la legge n. 595 del 1995 e la normativa secondaria emanata in attuazione di essa, ove correttamente interpretate, garantiscono ai cittadini italiani un'assistenza sanitaria estera di carattere esclusivamente sussidiario, in presenza di determinati presupposti, ma non prevedono il diritto del cittadino all'assistenza sanitaria globale usufruibile anche nel caso di urgenza derivata da infortunio non professionale. Nè è fondato il dubbio di legittimità costituzionale per la disparità di trattamento configurabile tra quest'ultimo caso e la situazione di chi si ricovera all'estero per prestazioni urgenti di altissima specializzazione, in quanto, salvo il nucleo irriducibile di tutela del diritto alla salute sancito dall'art. 32 Cost in difesa degli indigenti, il legislatore incontra il limite delle risorse finanziarie disponibili.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2003, n. 7736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7736 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. GIACALONE Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC EL, CE RO, IC GI, quali eredi del Signor IU IC, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G BAZZONI N 3, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO PAOLETTI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO CAVALLARO, CLAUDIO DUCHI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALE CIVILE" DI VIMERCATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DORA 2, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE LIUZZO, rappresentato e difeso dall'avvocato BRUNO SANTAMARIA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 470/00 del Tribunale di MONZA, depositata il 03/03/00 - R.G.N. 775/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/03 dal Consigliere Dott. Giovanni GIACALONE;
udito l'Avvocato PAOLETTI;
udito l'Avvocato COSTA per SANTAMARIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'ANGELO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 20 marzo 2000, il Tribunale di Monza ha rigettato l'appello proposto da LI e IT EC e SA IC avverso la sentenza con la quale il medesimo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro di primo grado, aveva respinto la domanda da loro proposta nei confronti dell'Azienda ospedaliera "Ospedale civile" di Vimercate, diretta ad ottenere il rimborso delle spese sostenute all'estero per il ricovero d'urgenza del loro familiare PE EC che il 20 luglio 1997, mentre si trovava in Svizzera, aveva subito un infortunio mortale. Secondo i giudici di appello, il caso di specie non rientra in nessuna ipotesi di assistenza indiretta di cui all'art. 2 d.m. 3 novembre 1989, perché le prestazioni effettuate in favore del EC furono originate da infortunio non professionale (incidente sciistico) avvenuto all'estero e non furono rese al medesimo perché non adeguatamente e tempestivamente erogabili nelle strutture sanitarie nazionali. Nè la fattispecie è riconducibile a quella delle prestazioni sanitarie usufruibili dai cittadini che accidentalmente già si trovino all'estero, perché anche tali prestazioni sono dovute, previa autorizzazione od anche senza di essa in caso di comprovata urgenza, nei limiti della medesima casistica di cui al richiamato art.
2. Infatti, il sistema attuale garantisce ai cittadini italiani un'assistenza sanitaria estera di carattere esclusivamente sussidiario, ove le strutture interne non siano in grado di supplire ad urgenze spesso indifferibili, e non prevede il diritto del cittadino all'assistenza sanitaria globale, usufruibile ovunque egli si trovi e per qualsiasi ragione, compreso il caso dell'urgenza derivata da sinistro. Pertanto, il diritto soggettivo alla salute viene contemperato con l'interesse pubblico a non rendere insostenibile la spesa pubblica gravante sull'intera comunità; in quest'ottica dovendosi leggere la sentenza della Corte costituzionale n. 309 del 1999, là dove ha affermato l'incostituzionalità degli artt. 37 l. n. 833 del 1978 e 1 e 2 d.p.r. n. 618 del 1980 nella parte in cui non prevedono forme di assistenza sanitaria gratuita a favore dei cittadini italiani, che, non rientrando nelle categorie indicate dall'art. 2 (lavoratori e studenti), si trovino temporaneamente all'estero (extra comunità europea ed extra convenzioni internazionali) e versino in disagiate condizioni economiche. Situazione, quest'ultima, prevalente sull'interesse della comunità, ma non pertinente al caso del EC, "che sembra godesse di un reddito iniziale e quindi modesto - essendo state esibite solo due buste paga - ben distante però dal concetto di disagio, cui appartiene lo stato d'indigenza vero e proprio". I giudici di appello hanno, inoltre confermato l'inapplicabilità alla fattispecie della convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale, firmata a Roma il 14 dicembre 1962, resa esecutiva con l. n. 1781 del 1963, la quale prevede per i cittadini svizzeri il diritto alla restituzione delle spese sanitarie sostenute in Italia in caso di infortuni non professionali mentre non altrettanto è previsto a favore dei cittadini italiani, dovendosi tale evidente disparità di trattamento alla circostanza che la convenzione aveva preceduto nel tempo l'istituzione in Italia del sistema sanitario nazionale, senza che le Parti Contraenti si attivassero per l'aggiornamento dell'accordo, a norma dell'art.
2.a dello stesso.
Avverso questa sentenza propongono ricorso per cassazione LI e IT EC e SA IC con due motivi;
resiste l'azienda ospedaliera con controricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione del d.m. 3 novembre 1989, nonché insufficienza ed irragionevolezza della motivazione, lamentano che il Tribunale, in relazione all'art. 2, comma 3, di detto d.m. - che definisce prestazione non ottenibile tempestivamente in Italia quella che comporta un periodo di attesa incompatibile con l'esigenza di assicurare con immediatezza la prestazione stessa - "mostra di ritenere" che la disposizione si applichi solo alle prestazioni erogabili dalle strutture di alta specializzazione, mentre questo requisito sarebbe privo di ogni supporto normativo. Questa lettura introdurrebbe, in danno dei soggetti necessitanti prestazioni, che, benché essenziali ed indilazionabili, non siano di alta specializzazione, un'inaccettabile disparità di trattamento, confliggente con il generalissimo principio di uguaglianza. Contesta, inoltre, il concetto d'indigenza ritenuto dai giudici di appello, dovendosi esso riferire non all'impossibilità assoluta di sostenere spese sanitarie indifferibili, bensì alla possibilità di sostenerle continuando a mantenere un livello di vita accettabile. La Corte osserva innanzitutto, ai fini dell'ammissibilità della prima doglianza per la parte concernente la falsa applicazione d.m. Sanità 3 novembre 1989 (modificato successivamente da altri decreti), che esso, in quanto emanato in attuazione della legge 23 ottobre 1985 n. 595, che all'art. 3, quinto comma, affida al
Ministro della sanità il compito di provvedere con decreto per le prestazioni non ottenibili nel nostro Paese tempestivamente e in forma adeguata alla particolarità del caso clinico, ha natura normativa, per cui la sua violazione o falsa applicazione da parte del giudice del merito è denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. (Cass. agosto 1999 n. 8580; per analoga ipotesi relativa a decreti ministeriali in tema di disciplina del commercio, Cass. 16 luglio 1993 n. 7905). Il motivo è, tuttavia, infondato.
Il citato d.m. 3 novembre 1989, emanato in attuazione di quanto disposto con il quinto comma dell'art. 3 della citata legge n. 595 del 1985, dopo avere ribadito all'ari 4 che il concorso nella spesa
è concesso per le prestazioni autorizzate, prevede al secondo comma dell'art. 7, ferma restando la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui al precedente art. 2, l'esonero "dalla preventiva autorizzazione per le prestazioni di comprovata eccezionale gravità ed urgenza", ed il rimborso delle spese già sostenute. Il successivo d.m. 30 agosto 1991 ha quindi chiarito che nella previsione di cui al secondo comma dell'art. 7 citato "rientrano esclusivamente i casi per i quali l'assistito comprovi la sussistenza, al momento del trasferimento all'estero, dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 2 del predetto d.m. 3 novembre 1989 (dimostrazione di essere in lista di attesa, presso almeno due strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, da un periodo di tempo superiore a quello massimo previsto dal d.m. 24 gennaio 1990 e successive modificazioni) e l'attivazione, prima di recarsi all'estero, delle procedure per ottenere l'autorizzazione al trasferimento per cure". Considerato il chiaro tenore di tali disposizioni ministeriali, correttamente il Tribunale ha ritenuto che presupposti per ottenere, in mancanza di preventiva autorizzazione, il rimborso delle spese sostenute per cure mediche e chirurgiche presso le strutture ospedaliere e case di cura non convenzionate fossero condizioni di eccezionale gravità ed urgenza delle cure mediche e chirurgiche da praticare, ma pur sempre nei limiti della casistica di cui all'art. 2 del d.m. 3 novembre 1989. Correttamente il Tribunale ha, altresì, affermato che il sistema attuale garantisce ai cittadini italiani un'assistenza sanitaria estera di carattere esclusivamente sussidiario, ove le strutture interne non siano in grado di supplire ad urgenze spesso indifferibili, e non prevede il diritto del cittadino all'assistenza sanitaria globale, usufruibile ovunque egli si trovi e per qualsiasi ragione, compreso il caso dell'urgenza derivata da sinistro. Accertato, per quanto si è innanzi rilevato, che non sussistono i presupposti per l'applicabilità del d.m. 3 novembre 1989, osserva la Corte che si rivela insussistente il dubbio di legittimità costituzionale del decreto stesso, che i ricorrenti prospettano per l'asserita disparità di trattamento che l'interpretazione qui accolta (conforme, del resto a quella emergente da Cass. n. 8580 del 1999, pur invocata nel ricorso per cassazione) introdurrebbe tra chi si ricovera all'estero per prestazioni urgenti di altissima specializzazione e chi, sempre all'estero si ricovera per altre indilazionabili ed essenziali, interventi (derivanti, come nella specie, da infortunio non professionale). Infatti, l'esercizio - all'estero come all'interno del territorio nazionale - del pur fondamentale diritto alla salute non incondizionato, posto che l'art. 32 Cost. prevede che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti": Tale diritto, pertanto, non può non subire i condizionamenti che lo stesso legislatore incontra nel distribuire le risorse finanziarie delle quali dispone, senza che possa essere, tuttavia, compresso il nucleo irriducibile di detta tutela, consistente nel diritto dei cittadini in disagiate condizioni economiche, o indigenti, a che siano loro assicurate cure gratuite (Corte cost. 16 luglio 1999 n. 309, nonché la precedente giurisprudenza costituzionale ivi richiamata).
Al riguardo, con un motivato accertamento in fatto, i giudici di appello hanno escluso che detta sentenza della Corte costituzionale assumesse rilievo nella specie, godendo il EC di un reddito iniziale e, quindi modesto (desumibile dalle due sole buste paga esibite), ma distante, comunque, dal concetto di disagio economico, al quale appartiene lo stato d'indigenza vero e proprio. È evidente che le censure proposte, sul punto, si risolvono in valutazioni di merito, inammissibili in questa sede, al fine di sostituire all'apprezzamento di fatto operato dal giudice del merito altro, diverso, conforme alle aspettative dei deducenti.
Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione della convenzione tra Italia e Svizzera, conclusa il 14 dicembre 1962, resa esecutiva in Italia con l. n. 1781 del 1963, i ricorrenti deducono che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto inapplicabile detta convenzione, perché: a) l'infortunio è accaduto in Svizzera, con conseguente applicabilità della legislazione federale sugli infortuni non professionali, contemplata dalla convenzione;
b) la convenzione, in forza delle estensioni del suo campo di applicazione di cui all'art. 1, comma 2, avrebbe dovuto applicarsi al caso di specie senza che si realizzasse "l'evidente disparità" tra cittadini italiani e svizzeri, rilevata dal Tribunale, posto che, già nel 1962, il novanta per cento dei cittadini italiani beneficiava dell'assicurazione malattie e infortuni prestata dagli enti mutualistici e che, comunque l'introduzione del sistema sanitario nazionale avrebbe comportato l'estensione di tale tutela anche ai pochi soggetti che ne erano privi. Anche questa censura si rivela priva di pregio, in ciascuna delle sue articolazioni.
Correttamente, invero, il Tribunale ha ritenuto inoperante, nella specie, la Convenzione fra l'Italia e la Svizzera relativa alla "sicurezza sociale", conclusa a Roma il 14 dicembre 1962, resa esecutiva con l. n. 1781 del 1963. Infatti, questa convenzione - che ha lo scopo di facilitare i cittadini dei due Paesi, consentendo loro di usufruire delle prestazioni previdenziali ed antinfortunistiche ottenendone l'anticipazione dall'organismo del Paese in cui si trovino, con rimborso poi da parte dell'organismo, dell'altro paese, da cui dipende l'assicurato - mentre comporta che il Ministero della sanità italiano è tenuto ad anticipare le spese di prestazioni sanitarie rese ad assicurati svizzeri che, soggiornando in Italia, siano rimasti vittime di incidenti non professionali (Cons. Stato, sez. 1^, parere 20 giugno 1986 n. 1090), altrettanto non prevede per i cittadini italiani vittime di infortuni non professionali durante il soggiorno in Svizzera, applicandosi detta convenzione in Italia, oltre che in campo previdenziale, solo alla legislazione sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 1 lett. B, punto 2^). Non rileva, ai fini dell'ambito oggettivo di applicazione della convenzione, che l'infortunio sia avvenuto in Svizzera, in quanto l'applicabilità della stessa, in Italia (recte, per l'Italia) alla sola legislazione sugli infortuni professionali serve ad individuare la portata delle spese per cure mediche che gli organismi assicuratori italiani sono tenuti a rimborsare agli omologhi organismi elvetici, che le anticipano agli italiani infortunatisi in quel Paese, in base alle previsioni dell'art. 11 dell'accordo.
Inoltre, diversamente da quanto prospettato dai ricorrenti, l'estensione del campo di applicazione della convenzione agli infortuni non professionali occorsi ai cittadini italiani in Svizzera non può considerarsi avvenuta in base all'art. 2 b) della convenzione stessa, in quanto ne' l'assistenza mutualistica esistente in Italia prima della legge n. 833 del 1978, ne' l'istituzione, a seguito di detta legge, del sistema sanitario nazionale possono considerarsi leggi o regolamenti che abbiano esteso "i regimi esistenti a categorie nuove di beneficiari". Invece, un'eventuale estensione della tutela della convenzione agli infortuni in questione presupporrebbe l'adozione di una legge italiana (o di un regolamento) "concernente un nuovo ramo della sicurezza sociale", nonché uno specifico accordo tra le Parti Contraenti, a norma dell'art. 2, lett. a) della Convenzione. Ne deriva il rigetto del ricorso.
Ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2003