Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2003, n. 7736
CASS
Sentenza 17 maggio 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di assistenza sanitaria del cittadino italiano all'estero, la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale, cui è stata data esecuzione con legge 21 ottobre 1963 n. 1781, mentre comporta che il Ministero della Sanità italiano è tenuto ad anticipare le spese di prestazioni sanitarie rese ad assicurati svizzeri che, soggiornando in Italia, siano rimasti vittime di incidenti non professionali, altrettanto non prevede per i cittadini italiani vittime di infortuni non professionali avvenuti in Svizzera, applicandosi detta convenzione in Italia, oltre che in campo previdenziale, solo alla legislazione sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'estensione del campo di applicazione non può considerarsi avvenuta con la legge n. 833 del 1978 istitutiva del servizio sanitario nazionale, essendo all'uopo necessari, ai sensi dell'art. 2 della Convenzione, una normativa concernente un nuovo ramo della sicurezza sociale, nonché uno specifico accordo tra le parti contraenti.

In tema di assistenza sanitaria del cittadino italiano all'estero, la legge n. 595 del 1995 e la normativa secondaria emanata in attuazione di essa, ove correttamente interpretate, garantiscono ai cittadini italiani un'assistenza sanitaria estera di carattere esclusivamente sussidiario, in presenza di determinati presupposti, ma non prevedono il diritto del cittadino all'assistenza sanitaria globale usufruibile anche nel caso di urgenza derivata da infortunio non professionale. Nè è fondato il dubbio di legittimità costituzionale per la disparità di trattamento configurabile tra quest'ultimo caso e la situazione di chi si ricovera all'estero per prestazioni urgenti di altissima specializzazione, in quanto, salvo il nucleo irriducibile di tutela del diritto alla salute sancito dall'art. 32 Cost in difesa degli indigenti, il legislatore incontra il limite delle risorse finanziarie disponibili.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2003, n. 7736
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7736
    Data del deposito : 17 maggio 2003

    Testo completo