Sentenza 24 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/07/2001, n. 10018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10018 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2001 |
Testo completo
2 E N 6 O 8 I 9 Z 1 / A O 6 62635 4 R / T 6 2 S I . 01 G R ud.4/5/2001; oggetto: iva, agevolazioni per eventi sismici;
. E P A . R D . A B L E D A 1 001 8 D T I E S 1 T N 3 N E 1 S E S I PU BLICA ITALIAN 1. E A NOME DEL POPOLO ITALIANO Crow. 22622 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA composta dai magistrati presidente Vincenzo Carbone rel. consigliere Giulio Graziadei Massimo Oddo 66 Vincenzo Di Nubila Giuseppe Falcone CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE 62635 SENTENZA 3 sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro, per legge difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12; ricorrente the contro 2 9 0 1 VA AM, elettivamente domiciliato in Roma, via VA Battista Martini n. 6, presso l'avv. Ester Perifano, che lo difende per procura in calce al controricorso;
resistente per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 53/17 del 31 ottobre-21 novembre 1997; sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. De Stefano, per la ricorrente, e l'avv. Perifano, per il resistente;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Marco Pivetti, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio-iva di Benevento, in relazione ad acquisti senza fatturazione di attrezzature e macchine agricole effettuati nel 1989, ha contestato a VA AM la mancata regolarizzazione dei rapporti, reclamando il pagamento dell'imposta in lire 4.560.000 ed irrogando le corrispondenti sanzioni pecuniarie;
ha dedotto che le cessioni, in quanto successive al 31 dicembre 1988, non godevano del beneficio previsto per gli atti di ripristino delle scorte dall'art. 5 primo comma lett. d) del d.l. 5 dicembre 1980 n. 799 (convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 1980 n. 875) in favore degli imprenditori agricoli colpiti dal sisma del 1980. M Lo AM ha impugnato il relativo avviso, sostenendo che gli acquisti si sottraevano a tassazione ai sensi dell'art. 8 quarto comma del d.1. 20 novembre 1987 n. 474 (convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1988 n. 12). La tesi del contribuente è stata condivisa dalla Commissione tributaria di primo grado di Benevento. La Commissione tributaria regionale della Campania ha respinto l'appello dell'Ufficio, affermando che l'esenzione dall'iva concessa dal predetto art. 8 per gli acquisti di nuove attrezzature agricole opera fino all'entrata in vigore del d.lgs. 30 marzo 1990 n. 76 (testo unico delle leggi per gli interventi nei territori colpiti dai terremoti degli anni 1980, 1981 e 1982), e, quindi, era nella specie invocabile. L'Amministrazione delle finanze, con ricorso notificato il 2 gennaio 1999, ha chiesto la cassazione della sentenza della Commissione regionale, riproponendo l'assunto secondo cui l'esonero da tassazione contemplato dall'art. 5 primo comma lett. d) del d.l. n. 799 del 1980 è cessato alla data del 31 dicembre 1988 e che analoga scadenza deve riconoscersi all'art. 8 quarto comma del d.l. n. 474 del 1987, trattandosi di norma interpretativa della precedente disposizione. Lo AM ha replicato con controricorso, pregiudizialmente contestando l'ammissibilità del ricorso, in quanto non notificato nel domicilio eletto presso il difensore che lo aveva assistito nel giudizio di merito. Il resistente ha depositato memoria. M MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è ammissibile. L'atto è stato notificato nella residenza ed a mani proprie dello AM, cioè in un luogo e con modalità non prive di riferimento con il destinatario. Ne consegue che l'eventuale inosservanza dell'art. 330 cod. proc. civ., ove prescrive la notificazione dell'impugnazione presso il procuratore costituito, potrebbe implicare non inesistenza, ma nullità di detta notificazione nella residenza (art. 160 cod. proc. civ.), e dunque un vizio non influente, per effetto del pieno raggiungimento dello scopo segnato dalla proposizione di controricorso. Il ricorso è infondato. L'art. 5 primo comma lett. d) del d.l. n. 799 del 1980, recante provvidenze per le popolazioni colpite dal terremoto del novembre del 1980, stabilisce che non sono soggette ad iva le cessioni di beni e le prestazioni di servizi in favore di aziende agricole, se dirette a ripristinare e ricostituire le scorte vive o morte che risultino distrutte o danneggiate dagli eventi sismici (sulla scorta di certificazione rilasciata dal comune). L'art. 8 quarto comma del d.l. n. 474 del 1987 dispone che nor sono soggetti ad iva gli acquisti di nuove attrezzature, anche se di tipo diverso da quelle preesistenti, effettuati per il potenziamento di aziende danneggiate dagli eventi sismici nel settore agricolo o nei settori previsti 4 dagli artt. 21 e 22 della legge 14 maggio 1981 n. 219 (industria, commercio, artigianato, turismo, spettacolo e cooperazione). Questa Corte, con la sentenza 28 novembre 1998 n. 12100, ha affermato che la seconda norma, per le imprese agricole, è interpretativa della prima, e così incontra gli stessi limiti temporali di efficacia, alla luce dei lavori parlamentari, della mancanza di una distinta scadenza, del raffronto con le previsioni dell'art. 1 primo comma bis lett. b) dello stesso d.l. n. 474 del 1987. Tale affermazione non può essere condivisa. Al predetto art. 8 quarto comma si deva attribuire il valore di disposizione introduttiva di un autonomo beneficio, sul rilievo che la norma radicalmente manca delle connotazioni proprie dell'atto d'interpretazione autentica, perché non richiama un'altra disposizione dell'ordinamento e non esprime (esplicitamente od implicitamente) l'intento del legislatore di assegnarle un significato vincolante, ed ha un contenuto non sovrapponibile, nemmeno in parte, con quello della norma assertivamente interpretata, dato che il ripristino di scorte, vale a dire la ricostituzione di provviste aziendali, è vicenda economicamente e giuridicamente differenziata dal potenziamento dell'impresa con nuove attrezzature e macchinari. Detti insormontabili ostacoli all'individuabilità degli estremi dell'atto di esegesi autentica rendono non decisivi i lavori parlamentar inerenti alla conversione del d.l. n. 474 del 1987, nei quali peraltro s. 1 5 manifesta solo il generico proposito di mettere ordine e chiarezza nella normativa anteriore. Inconferente è poi la mancata fissazione di una scadenza per l'agevolazione dei nuovi acquisti, essendo questa desumibile, come appresso si dirà, dalla complessiva disciplina degli interventi per le zone dell'Italia centrale e meridionale danneggiate dai terremoti. La convivenza infine nello stesso d.l. n. 474 del 1987 sia dell'art. 8 in esame sia dell'art. 1 primo comma bis lett. b), il quale a sua volta sostanzialmente ripropone fino al 31 dicembre 1988 l'agevolazione per il ripristino delle scorte di cui all'art. 5 del d.l. n. 799 del 1980 (per il tramite della proroga delle disposizioni che hanno recepito l'identica agevolazione accordata in occasione del terremoto del Friuli dall'art. 40 del d.l. 18 settembre 1976 n. 648, convertito con modificazioni in legge 30 ottobre 1976 n. 730), non smentisce, ma anzi conferma la diversità dei due benefici, in quanto non sarebbe coerente con la logica dell'atto d'interpretazione autentica la collocazione della relativa previsione in un articolo distinto da quello che proroga la disposizione in tesi interpretata. Il riconoscimento dell'autonomia di detto art. 8 quarto comma comporta, per l'anno 1988, la coesistenza in favore degli imprenditori agricoli dell'esonero dall'iva per gli investimenti in nuove attrezzature dell'esonero dall'imposta medesima per gli atti di ripristino dello scorte Il beneficio per il ripristino dello scorte viene meno a partire dal 1° gennaio 1989, tenendosi conto che l'art. 13 della legge 10 febbraio 6 1989 n. 48 proroga fino al 31 dicembre 1989 l'art. 5 del d.l. n. 799 del 1980 con limitato riferimento alle lett. c) ed f). Il beneficio per gli acquisti di nuove attrezzature perdura invece fino all'entrata in vigore del d.lgs. 30 marzo 1990 n. 76, che prevede il non assoggettamento ad iva degli acquisti medesimi soltanto per imprese operanti in settori diversi dall'agricoltura (art. 74), abrogando le anteriori disposizioni incompatibili (art. 112). I principi sopra enunciati portano alla reiezione del ricorso, non essendo in discussione che l'acquisto di nuove attrezzature agricole da parte dello AM ricada nell'anno 1989 ed abbia i requisiti richiesti dall'art. 8 quarto comma del d.l. n. 474 del 1987. La natura della questione affrontata e la revisione del precedente indirizzo giurisprudenziale rendono equa la compensazione delle spese di questa fase processuale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente E giudizio. N O I 6 5 A Z 8 Roma, 4 maggio 2001 I . A 9 R 1 N R / - T A 4 S / T il presidente I B 6 U G 2 . L E . B L P I R . A il consigliere rel. est. P R . A T D R A L I 2 V 3 X F E formis Косковый D IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA 24 LUG. 2301Oggi IL CANCELLIERE Innocenzo Battista