Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/03/1999, n. 172
CASS
Sentenza 22 marzo 1999

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L'esercizio, da parte delle Camere, a norma dell'art. 66 della Costituzione, del potere di giudicare dei titoli di ammissione dei suoi componenti, ivi compreso il riscontro del regolare svolgimento delle operazioni elettorali e del risultato numerico della votazione, è riservato ad esse in via esclusiva e l'accertamento che in proposito ne risulta, è vincolante ed insindacabile da parte di qualsiasi autorità giurisdizionale. Qualora, a seguito di detto esercizio venga proclamato eletto un candidato, riguardo al quale la Camera abbia accertato che illegittimamente, a causa di irregolarità compiute dagli organi elettorali, era mancata la tempestiva proclamazione da parte dell'ufficio elettorale circoscrizionale, rientra nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, che ben può conoscere, senza ormai interferire nell'esercizio di quel potere, già avvenuto, degli effetti derivanti dall'accertamento - al quale è vincolata - che la proclamazione tempestiva illegittimamente mancò, la domanda, con la quale quel candidato, lamentando il ritardo della proclamazione, chieda il risarcimento del danno conseguentemente sofferto (nella specie identificandolo nella mancata percezione dell'indennità parlamentare fino al momento della proclamazione), mentre assume il carattere di questione di merito l'accertamento della concreta esistenza del diritto all'invocato risarcimento, sotto il profilo della configurabilità e sussistenza di un danno ingiusto. La legittimazione passiva avverso tale domanda appartiene allo Stato, posto che l'attività dei vari organi del procedimento per le operazioni elettorali, relative all'elezione delle Camere (ivi compresi gli uffici elettorali di sezione, ai quali, nel caso di specie, la Camera dei Deputati aveva accertato risalire l'occultamento di preferenze che aveva determinato la mancata proclamazione immediata del candidato), è attività di natura amministrativa, compiuta da organi amministrativi temporanei, facenti parte della Pubblica Amministrazione Statale, ed allo Stato deve, pertanto, astrattamente imputarsi la responsabilità derivante dal fatto dei componenti di tali uffici, in ipotesi lesivo del diritto soggettivo pubblico a ricoprire il mandato parlamentare.

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    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 1 ottobre 2013

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/03/1999, n. 172
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 172
Data del deposito : 22 marzo 1999

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