Sentenza 7 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/07/2001, n. 9262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9262 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2001 |
Testo completo
O T A T 0 I S 1 R . E 1 I O 1 N L L A . E H T T D R A R O E C 8 N I 9 O R I - A S 3 PUBBLICA ITALIANA - L C 8 U A P L S E E E S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO : D E IA P 0 R S SEZIONE PRIMA9 2 6 2 4 E A CORTE SUPREMA DIC T . E A L M SPULLIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 23202/00 Dott. Corrado CARNEVALE Presidente Rel. Consigliere Dott. Vincenzo PROTO Cron..21346 Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere - Rep. Ud. 25/05/2001 Dott. Francesco FELICETTI Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: BO UE PE, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE 2PASSARELLA, giusta delega in atti;
ricorrente avverso il provvedimento del Tribunale di MILANO, depositato il 13/11/00/ NCS 166/2000 N.C.(NCS N.C.). -66/2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 25/05/2001 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
2001 lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore 1399 Generale Dott. Antonio MARTONE con le quali si chiede 1 che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso. Fatto e diritto Visto il ricorso con il quale OR TR HT ha dichiarato di impugnare con ricorso per cassazione il provvedimento pronunciato il 13 novembre 2000 dal Tribunale di Milano, che aveva rigettato il ricorso avversO il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Milano, ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n.286 del 1998;
ritenuto che
il ricorso in materia di provvedimenti di espulsione ordinaria (Cass. Sent. 1082/1999), come si evince, fra l'altro, dal richiamo "agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile" contenuto nell'art.13 del t.u. sulla disciplina dell'immigrazione, nel testo modificato dall'art.3 del d.lgs. n.113 del 1999, nonché dal tenore dell'art.13 bis dello stesso d.lgs., deve essere proposto secondo le forme del codice di rito civile, e in tal senso è l'orientamento di questa Corte (cfr.sent.4995 e 8284 del 2000); considerato che il ricorso stesso, sottoscritto dalla parte personalmente, non risulta notificato e de- ve essere, dunque, dichiarato inammissibile. visto il parere del Pubblico Ministero che ha con- 2 cluso per l'inammissibilità del ricorso;
ritenuto che
nessun provvedimento va emesso sulle spese;
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso nella camera di consiglio della prima Sezione civile il 25 maggio 2001. Il Presidente Il Consigliere, estensore Vincenzo Proto Corrado nevale Tin IL CANCELLIERE Domenico palup Omecure Markaluf CORTE SUDDEMA DICASSAZIONE Pr STATO Deput 11.10 7 LUQ 2001 NIERI ELLO T. STRA D R A CANG ERE RICO 8 E -3-9 LSION A C 6 A L ESPU E E ES D SP 0 ATERIA: 4 . L M 3