Sentenza 6 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/07/2001, n. 9139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9139 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
I E A D S O ) S A 4 T R 7 A REPUBBLICA ITALIANA . S T T S O 7 I 8 A P 9 G IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 R M I E ' T o L L z R r L a I A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A m Oggetto e D I D g N g , e E G SEZIONE PRIMA CIVILE L O T 201Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: L O 9 N 913 9 1 L . E t r A O S A ( D B E Dott. Pellegrine SEOFON Presidente R.G.N. 20212/99 Cron.21058 Rel. Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI VERUCCIDott. Giovanni Consigliere Rep. Dott. Giuseppe SALME' Consigliere Ud. 19/03/01 SPAGNA MUSSO - Consigliere Dott. Bruno ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NE MO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARONCINI 6, presso l'avvocato GENNARO CONTARDI, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
NI NC PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE;
- intimati avversO il decreto n. 999999/99 della Corte d'Appello ▼ 2001 di FIRENZE, depositato il 04/08/99; 789 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 19/03/2001 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto del 9 luglio - 4 agosto 1999 la Corte di Appello di Firenze dichiarava inammissibile il reclamo proposto da GA ER avverso il provvedimento emesso nel giudizio di revisione delle condizioni della separazione personale dal coniuge NC NN dal Tribunale di Montepulciano in data 30 marzo 1999, in quanto proposto oltre il termine di dieci giorni dalla notifica di detto provvedimento. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il ER deducendo un unico motivo illustrato con memoria. Non vi è controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l' unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 739, 136, 137, 326 e 327 c.p.c., si deduce l' errore della Corte di Appello per non aver rilevato che il decreto reclamato non era stato notificato, ma soltanto comunicato a cura della cancelleria del giudice a quo ai difensori delle parti, e che pertanto non era nella specie applicabile il termine breve di cui all' art. 739 comma 2 c.p.c. -La censura è fondata.
Ritenuto che
come risulta dall'esame diretto degli atti, consentito a questa Corte vertendosi in tema di error in procedendo, e come d' altro canto ha rilevato la stessa Corte di Appello il decreto del primo giudice non fu notificato ad istanza di parte, ma comunicato in forma integrale a cura della cancelleria, appare evidente l' errore compiuto dalla stessa Corte nel dichiarare inammissibile il reclamo, per essere decorso il termine di dieci giorni dalla notifica del provvedimento, previsto dall' art. 739 comma 2 c.p.c. Va al riguardo rilevato che le Sezioni Unite di questa Suprema Corte con la nota sentenza n. 3670 del 1997, componendo il contrasto in precedenza insorto nell' ambito di questa sezione, hanno affermato che ai sensi della norma suindicata nei procedimenti in camera di consiglio svolgentisi nei confronti di più parti la notificazione del provvedimento che abbia definito il processo è idonea a far decorrere il termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo unicamente ove sia stata effettuata ad istanza di una delle parti, e non già quando sia stata eseguita a ministero o su istanza del cancelliere del giudice a quo, e che tale disciplina soccorre anche con riferimento ai procedimenti contenziosi soggetti per legge al rito camerale (quale è certamente quello per la revisione delle condizioni di separazione personale dei coniugi ), salvo che non sia diversamente disposto in modo espresso. Come si è ampiamente osservato nella richiamata pronuncia, in tanto può riconoscersi che con riferimento ai provvedimenti camerali emessi nei confronti di più parti, siano o meno oggettivamente contenziosi, il termine per il reclamo decorra dalla notifica effettuata dal cancelliere del giudice a quo o su sua istanza in quanto risulti che l' ordinamento abbia espressamente attribuito a detto ausiliare il dovere di eseguire tale adempimento. Non è infatti rinvenibile nella disciplina relativa ai procedimenti in discorso un precetto di portata generale che imponga al cancelliere di effettuare, o al giudice di ordinare, la notifica di ufficio del provvedimento che abbia definito il processo ai 2 fini del decorso del termine per la proposizione del reclamo;
al contrario il legislatore, quando ha voluto prevedere un potere d' impulso officioso in ordine ai termini di impugnazione relativamente ad alcune specifiche controversie di natura contenziosa, pur se ha richiamato in via recettizia gli artt. 737 e ss. c.p.c., ha espressamente svincolato il decorso del termine breve da un atto di iniziativa delle parti, ancorandolo invece ad un atto di impulso dell' ufficio. E pertanto, al di fuori di ipotesi siffatte, il termine breve per la proposizione del reclamo non può che decorrere, secondo i principi generali in materia di impugnazione, dalla notificazione del provvedimento eseguita dall' ufficiale giudiziario ad istanza di una delle parti del procedimento, ai sensi dell' art. 137 c.p.c. La Corte di Appello è quindi incorsa nell' errore di diritto denunciato per aver ritenuto la idoneità della comunicazione del provvedimento del primo giudice effettuata a cura della cancelleria a far decorrere il termine breve e per aver conseguentemente affermato la tardività del reclamo, e per non aver invece rilevato che in mancanza di una notifica ad istanza di parte era applicabile il termine annuo di cui all' art. 327 c.p.c. Il decreto impugnato deve essere conseguentemente cassato e la causa rinviata ad altro giudice, che si designa in altra sezione della Corte di Appello di Firenze, che provvederà ad esaminare i motivi di gravame proposti avverso il decreto del Tribunale e pronuncerà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE 3 Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 19 marzo 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE 3 to ) I 4 A E 7 D . S n S O A 7 R 8 T A 9 T S T 1 S O I o A P z r G R a M I E T m ' R L L L A I A e I D g D g N , a E L G O T O 9 L 1 N . L t E r A O A S ( D B E