Sentenza 6 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2002, n. 11796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11796 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro R.G. N. 21800/9917 9 6702 Composta dagli Ill i Sig.ri Magistrati: esidente Dott. Paolino DELL'ANN Cron. 29405 Dott. Michele DE LUCA Dott. Luciano VIGOLO Rep.Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Ud. 13/03/02 Dott. Guglielmo SIMONESCHI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente F
contro
AN SA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OSLAVIA 14, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO MANCUSO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE CAUDO, giusta delega in atti;
2002
- controricorrente -
la sentenza n. 355/99 del Tribunale di 1097 avverso -1- MESSINA, depositata il 02/07/99 R.G. N. 798/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/02 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del Processo Il Tribunale di Messina, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva, con decorrenza dall'1.1.97, la domanda proposta da TA SA, con ricorso notificato al Ministero dell'Interno in data 4.4.95, per l'accertamento del diritto alla indennità di accompagnamento, ritenendo di dover condividere le conclusioni della C.T.U. di secondo grado che avevano espresso un giudizio di invalidità permanente della assicurata tale da impedire alla stessa l'autonoma soddisfazione dei più elementari bisogni di vita. Premessa dal Tribunale la sussistenza della legittimazione passiva del Ministero dell'Interno, atteso che gli accertamenti sanitari risalivano ad epoca anteriore al 5.1.95, ovvero ad epoca anteriore alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della legge n. 537/93, emanato con d.p.r. 698/94, con il quale si era stabilita, in via esclusiva e per il periodo successivo, la legittimazione del Ministero del Tesoro per gli accertamenti sanitari e del Ministero dell'Interno per la determinazione della prestazione, nel merito precisava il Tribunale che il suddetto accertamento era confortato da un attento esame anamnestetico e clinico, integrato dai necessari accertamenti specialistici e dallo studio della documentazione in atti, ed assistito da una convincente motivazione degli accertamenti svolti e delle conseguenti conclusioni, sì da doversi assumere a fondamento di una corrispondente decisione. Avverso questa sentenza ricorre per Cassazione il Ministero dell'Interno censurandola, con dieci motivi per violazione di legge e vizio di motivazione. Resiste con controricorso la parte intimata alle avversarie censure. Motivi della decisione Deduce il Ministero ricorrente, con il primo e il secondo motivo, violazione dall'art. 4 della legge n. 260/1958, degli artt 6/5, 3/5, 4/1, 2, del d.p.r. 698/94, 3 coordinati con l'art. 11 della legge n. 537/1993, oltre a vizio di motivazione, considerando che il Tribunale ha erroneamente affermato la legittimazione passiva del Ministero dell'Interno, in quanto, in relazione alle suddette norme, nelle controversie proposte dagli interessati davanti al giudice ordinario per l'accertamento sanitario o per l'erogazione delle provvidenze economiche, la legittimazione passiva spetta rispettivamente al Ministero del Tesoro e al Ministero dell'Interno. Ritiene la Corte che il motivo deve essere rigettato, aderendosi a Cass. 12 gennaio 2000, n. 483, per la quale il privato che intenda ottenere una prestazione di assistenza sociale per invalidità civile ed abbia già ricevuto in sede amministrativa un provvedimento negativo in ordine alla sussistenza del requisito sanitario (come nella specie), non è ✗ſtenuto a chiedere preventivamente in giudizio l'accertamento del requisito sanitario nei confronti del Ministero del Tesoro e poi a chiedere, con distinto processo, l'attribuzione della prestazione pecuniaria nei confronti del Ministero dell'Interno, essendo invece sufficiente che egli proponga un'unica azione nei confronti di quest'ultimo Ministero;
invero la suddetta azione, essendo rivolta alla affermazione del diritto alla prestazione pecuniaria richiesta, comporta un accertamento soltanto incidentale dello status di invalido. Con il terzo e quarto motivo deduce il ricorrente, in via subordinata, violazione dell'art. 1 della legge n. 18/80 nonché vizio di motivazione, considerando sia che il Tribunale non ha chiarito adeguatamente le ragioni della preferenza attribuita alla C.T.U. di secondo grado, rispetto a quella difforme di primo grado, sia che, tenuto conto dell'art. 6 del d.lg.vo n. 509/88, che esclude, nell'accertamento della invalidità civile, la rilevanza dei fattori connessi all'età senile (oltre i 65 anni), anche ai fini dell'accertamento del diritto alla indennità di accompagnamento non 4 rilevano gli stessi fattori invalidanti connessi al superamento della suddetta età, rilevando invece le sole patologie che determinano non tanto un bisogno di assistenza quanto il bisogno di assistenza quanto il bisogno di persona che sostituisca le proprie energie a quelle mancanti all'assicurato. Ritiene la Corte che anche questi motivi devono rigettarsi, sotto il primo profilo, perché l'accoglimento delle conclusioni della C.T.U. di secondo grado costituisce un sufficiente diniego delle conclusioni di quella di primo grado;
sotto il secondo profilo perché la situazione protetta, ai fini della indennità di accompagnamento, è oggettivamente definita dal legislatore, senza che sia consentito distinguere tra le diverse possibili ragioni del suo verificarsi, ed fin particolare tra la sua derivazione da fattori patologici specifici o la sua derivazione da fattori connessi all'età. Con il quinto, sesto, settimo motivo deduce il ricorrente, subordinatamente e in via alternativa, violazione degli artt. 75 e 83 c.p.c., conseguente nullità della sentenza, oltre a vizio di motivazione, rilevando che, se effettivamente l'intimato fosse stato nelle condizioni di legge per fruire della indennità di accompagnamento non avrebbe potuto e dovuto agire personalmente ma tramite un legale rappresentante. Anche questi motivi devono rigettarsi essendo evidente che le condizioni che giustificano l'indennità di accompagnamento non s'identificano affatto e di necessità con quelle che, determinando uno stato di incapacità, impongono la nomina di un legale rappresentante. Con l'ottavo, nono e decimo motivo deduce il ricorrente, sempre subordinatamente ed in via alternativa, violazione degli artt. 34 e 295 c.p.c., nullità del procedimento e vizio di motivazione, rilevando che il riconoscimento della indennità per deficit psichico si risolve in un accertamento di status che avrebbe dovuto formare l'oggetto di un separato giudizio. Ritiene la Corte che 5 anche questi motivi sono privi di fondamento, posto che l'oggetto del giudizio, pur imponendo un accertamento in via incidentale dello status psichico dell'assicurato, si estendeva al diverso fine di un accertamento del diritto alla prestazione richiesta. Per i motivi che precedono la Corte rigetta il ricorso;
Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il Ministero ricorrente alle spese che si 8,50 , oltre a euro 1.500 per onorari.liquidano in euro.. . Così deciso in Roma il 13 marzo 2002 Il Cons. Est. Il Presidente Morelle IL CANG Depositat Quae ferulls