CASS
Sentenza 30 agosto 2023
Sentenza 30 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/08/2023, n. 36205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36205 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IG EL, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza della Corte di appello di Trieste in data 2/03/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Re'noldi; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 2/03/2022, la Corte di appello di Trieste, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha disposto, in accoglimento della richiesta della locale Procura generale, la revoca, ex art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., della sospensione condizionale della pena inflitta a EL IG con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Gorizia in data 8/01/2008, irrevocabile il 23/09/2008. Ciò in quanto IG aveva riportato condanna per un nuovo delitto, commesso il 15/06/2013 e, dunque, nel termine di cinque anni dalla data di irrevocabilità della predetta condanna, per il quale, con sentenza della Corte di appello di Trieste del 7/12/2020, irrevocabile il 23/03/2021, gli era stata Penale Sent. Sez. 1 Num. 36205 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 21/06/2023 inflitta la pena di 10 mesi di reclusione e di 1.800 euro di multa;
pena che, cumulata con quella precedente, superava il limite stabilito dall'art. 163 cod. pen. 2. EL IG ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Ottavio Romano, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt:. 163 e 168 cod. pen. In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che il condannato, nato il [...], all'epoca della commissione dei reati (tra il 2006 e il 2007) aveva meno di 21 anni, sicché ai sensi dell'art. 163, quarto comma, cod. pen., il limite per la concessione della sospensione condizionale della pena era pari a 2 anni e 6 mesi di reclusione;
limite che, in applicazione del principio del favor rei avrebbe dovuto impedire la revoca, tenuto conto che sommando le pene inflitte con le due sentenze si perverrebbe a un totale di 2 anni, 3 mesi e 10 giorni di reclusione, inferiore all'anzidetto limite di 2 anni e 6 mesi. 3. In data 5/12/2022 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, nel caso di una prima condanna per un delitto, con la quale sia stato concesso il predetto beneficio, e di una seconda condanna, anch'essa per delitto ma senza la sospensione condizionale, non ha rilievo la circostanza che il cumulo delle pene detentive inflitte con le due condanne sia inferiore ai due anni. Infatti, la clausola di riserva contenuta nel primo comma dell'art. 168 cod. pen., che fa salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen., sta a significare che in caso di nuova condanna la revoca della sospensione condizionale è sempre disposta, tranne che nel caso in cui il giudice di cognizione ritenga di reiterare il beneficio in relazione a una pena che, sommata a quella precedentemente inflitta, si mantenga entro il limite dei due anni, come prescritto dall'art. 163 cod. pen.; situazione non ricorrente nel caso in esame, atteso che, la pena inflitta con la seconda sentenza non era stata sospesa. 2 3. Inoltre, va osservato che la condanna a pena non sospesa inflitta per un reato commesso entro il quinquennio dal passaggio in giudicato di una precedente sentenza di condanna a pena sospesa impone sempre al giudice dell'esecuzione la revoca del beneficio, a nulla rilevando la circostanza che il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti stabiliti per la reiterazione del beneficio, poiché la valutazione di meritevolezza a tal fine necessaria compete al solo giudice della cognizione (Sez. 1, n. 11612 del 25/02/2021, Ahmetovic, Rv. 280682-01; Sez. 1, n. 24639 del 27/05/2015, Badanac, Rv. 263973-01; Sez. 1, n. 8465 del 27/01/2009, Safranovych, Rv. 244398-01). 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. 4.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 21/06/2023 Il Cons liere estensore A Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Re'noldi; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 2/03/2022, la Corte di appello di Trieste, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha disposto, in accoglimento della richiesta della locale Procura generale, la revoca, ex art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., della sospensione condizionale della pena inflitta a EL IG con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Gorizia in data 8/01/2008, irrevocabile il 23/09/2008. Ciò in quanto IG aveva riportato condanna per un nuovo delitto, commesso il 15/06/2013 e, dunque, nel termine di cinque anni dalla data di irrevocabilità della predetta condanna, per il quale, con sentenza della Corte di appello di Trieste del 7/12/2020, irrevocabile il 23/03/2021, gli era stata Penale Sent. Sez. 1 Num. 36205 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 21/06/2023 inflitta la pena di 10 mesi di reclusione e di 1.800 euro di multa;
pena che, cumulata con quella precedente, superava il limite stabilito dall'art. 163 cod. pen. 2. EL IG ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Ottavio Romano, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt:. 163 e 168 cod. pen. In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che il condannato, nato il [...], all'epoca della commissione dei reati (tra il 2006 e il 2007) aveva meno di 21 anni, sicché ai sensi dell'art. 163, quarto comma, cod. pen., il limite per la concessione della sospensione condizionale della pena era pari a 2 anni e 6 mesi di reclusione;
limite che, in applicazione del principio del favor rei avrebbe dovuto impedire la revoca, tenuto conto che sommando le pene inflitte con le due sentenze si perverrebbe a un totale di 2 anni, 3 mesi e 10 giorni di reclusione, inferiore all'anzidetto limite di 2 anni e 6 mesi. 3. In data 5/12/2022 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, nel caso di una prima condanna per un delitto, con la quale sia stato concesso il predetto beneficio, e di una seconda condanna, anch'essa per delitto ma senza la sospensione condizionale, non ha rilievo la circostanza che il cumulo delle pene detentive inflitte con le due condanne sia inferiore ai due anni. Infatti, la clausola di riserva contenuta nel primo comma dell'art. 168 cod. pen., che fa salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen., sta a significare che in caso di nuova condanna la revoca della sospensione condizionale è sempre disposta, tranne che nel caso in cui il giudice di cognizione ritenga di reiterare il beneficio in relazione a una pena che, sommata a quella precedentemente inflitta, si mantenga entro il limite dei due anni, come prescritto dall'art. 163 cod. pen.; situazione non ricorrente nel caso in esame, atteso che, la pena inflitta con la seconda sentenza non era stata sospesa. 2 3. Inoltre, va osservato che la condanna a pena non sospesa inflitta per un reato commesso entro il quinquennio dal passaggio in giudicato di una precedente sentenza di condanna a pena sospesa impone sempre al giudice dell'esecuzione la revoca del beneficio, a nulla rilevando la circostanza che il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti stabiliti per la reiterazione del beneficio, poiché la valutazione di meritevolezza a tal fine necessaria compete al solo giudice della cognizione (Sez. 1, n. 11612 del 25/02/2021, Ahmetovic, Rv. 280682-01; Sez. 1, n. 24639 del 27/05/2015, Badanac, Rv. 263973-01; Sez. 1, n. 8465 del 27/01/2009, Safranovych, Rv. 244398-01). 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. 4.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 21/06/2023 Il Cons liere estensore A Il Presidente