Sentenza 30 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/01/2001, n. 1287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1287 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
0 1287 /0 1 IN NOM DEL LO TALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto risarcimento danno;
prova SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente - R.G.N. 15087/97 Rel. Consigliere Dott. Giovanni Silvio Coco Cron. 2697 Consigliere Dott. Francesco SABATINI Rep. 429 Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere Ud. 10/07/00 Consigliere- Dott. Bruno DURANTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000per diritti L.- sul ricorso proposto da: 31 GEN 2001 IN GUENTHER HARALD, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCELLIERE VIALE CARSO 51, presso lo studio dell'avvocato RUFINI FRANCESCO, che 10 difende unitamente all'avvocato LIRE 3000 CANCELLERIA PANIGADI TROMBETTA PIERLUIGI, con procura speciale del Dott. Notaio Werner Huhndi Limburg a.d. Lahn (Germania) den 06/oktober 1997, REP. N. 321/1997; CG408128 ricorrente
contro
SOC. REALE MUTUA ASSICURAZIONI in persona del suo Vice Direttore Generale dott. Monticone Giovanni, 2000 elettivamente domiciliato in ROMA VIA F GROSSI GONDI 1361 62, presso lo studio dell'avvocato FOTI CARLO 1 பட SEBASTIANO, che lo difende unitamente all'avvocato PEREGO ANGELO, giusta delega in atti;
controricorrente - nonchè
contro
RE SPA;
intimato avverso la sentenza n. 1754/97 del Tribunale di MONZA, emessa il 29/5/1997, depositata il 22/07/97; RG.2593/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/00 dal Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO;
udito l'Avvocato FRANCESCO RUTINI;
udito l'Avvocato CARLO SEBASTIANO FOTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Premesso in fatto che: in seguito ad un incidente tra due autovettura, una guidata dal proprietario ZI UN OL e l'altra di proprietà della RR s.p.a., assicurata con Reale Mutua Assicurazioni s.p.a., quest'ultima ha versato al danneggiato ZI la somma di d.m. 19; per il risarcimento degli ulteriori danni lo ZI ha citato la RR e la Reale Mutua davanti al giudice 2 di pace di Monza;
il giudice adito ha rigettato la domanda con sen- tenza (resa in data 28.5.1996) che il Tribunale di Mon- za ha confermato in secondo grado con sentenza resa a sua volta in data 20.5.1997; secondo tale sentenza si doveva ritenere che la somma già percepita dal danneggiato (d.m. 19) "comprendesse il risarcimento di tutti i danni causati dal sinistro, tenuto conto che il danneggiato non aveva fornito prove idonee a porre il tribunale in grado di analiticamente le spettanze, al fine diricostruire stabilire se l'importo percepito fosse pienamente sati- sfattivo del danno subito"; la prova orale richiesta dallo ZI era tardiva - perchè precisata nella memoria di replica e irrilevante - perchè non idonea ad ac- certare l'esistenza di voci di danno non ancora risar- cite;
di tale sentenza lo ZI ha chiesto la Cassazione con ricorso affidato a tre motivi e illustrato da memo- ria, al quale la Reale Mutua resiste con controricorso;
tutto ciò premesso in fatto, si osserva in diritto quanto segue. I I tre motivi - formulati rispettivamente per viola- zione degli artt. 112 c.p.c. (il primo), 115 c.p.c. (il 3 secondo) e 116 c.p.c. (il terzo) - prospettano censure variamente reiterate e tra loro connesse, che debbono essere esaminate congiuntamente. Il primo deduce violazione dell'art. 112 c.p.c., perchè, pur avendo le parti convenute richiesto di de- terminarsi i danni da risarcire nei limiti del provato e del dovuto, la sentenza impugnata "ha rigettato sec- camente la domanda....contro e oltre la stessa volontà delle parti, ultra petitum ossia". La doglianza è infondata, dato che la sentenza ha motivato, come si è esposto, che risultava provata e quindi dovuta la somma già corrisposta prima del pro- La convenuti deiformulazione della richiesta cesso. non può rilevare in questa sede, perchè il ricorrente, ottemperando ai principi dell'autosufficienza del non ricorso, non ha indicato specificamente gli atti pro- cessuali dai quali risulterebbe, come sembra arguire lo stesso ricorrente, una sorta di consenso, dai parte dei convenuti, sulla persistenza di un ulteriore debito da risarcimento oltre a quello già liquidato. La seconda censura (formulata nel secondo motivo), limitandosi a lamentare che "le prove (testimoniali e documentali) sono state disattese, anzi ripetutamente ignorate", nulla deduce sui due argomenti con i quali, come si è esposto la sentenza impugnata ha motivato il 4 rigetto della richiesta probatoria sua tardività e irrilevanza Il terzo motivo ripropone, sia pure attraverso un più analitico riferimento ad alcuni atti processuali peraltro non specificamente riprodotti, le stesse cen- hoooo sure già disattese relative, sia alla decisione ultra 290000 petitum, sia al rilievo che alcune risultanze proces- 129.11 109T suali avrebbero dovuto avere per un diverso giudizio di 4567 40,66 80FT $16 merito sulla prova del maggior danno (rispetto a quello 154,93 risarcito). Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere ri- gettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al paga- mento delle spese del giudizio di Cassazione che liqui- da in L220000..e dei relativi onorari che liquida in L.
1.200.000 in favore della controparte costituita. Così deciso in Roma, il 10.7.2000. Sawan Fincan Il Cons. est. Il Presidente Depositata in Cancelleria Oggi, 30 GEN. 2001 IL CANCELI RE C1 IL CANCELLIERE C1 Concetta Anintendola Concerta Ammendoia 5