CASS
Sentenza 22 settembre 2023
Sentenza 22 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/09/2023, n. 38705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38705 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UI EL (CUI 01XEDPU) nato il [...] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha concluso che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di Genova, con sentenza in data 7 novembre 2022, in parziale riforma della pronuncia dello stesso Tribunale del 5 ottobre 2020 riduceva la pena inflitta a UI EL, in ordine al contestato delitto di ricettazione di due tessere sanitarie, a mesi 6 di reclusione ed C 200,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato con atto del difensore avv.to Costa deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art,. 173 disp att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto alla affermazione di responsabilità ed in particolare alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo;
- violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto alla omessa motivazione in punto applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen.; - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto alla omessa concessione delle attenuanti generiche;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38705 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 22/06/2023 - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla omessa motivazione sulla richiesta. di concessione della sospensione condizionale della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Il primo motivo di ricorso è proposto per motivi manifestamente reiterativi e deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ed invero l'affermazione di responsabilità risulta stabilita tenuto conto dell'accertata, e mai convincentemente giustificata, disponibilità dei documenti personali di terzi di provenienza furtiva in oggetto (all'evidenza acquisita fuori dai canali ordinari e legittimi di circolazione). In tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede;
d'altro canto (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento. Inoltre, al caso di specie si applica lo specifico indirizzo giurisprudenziale secondo cui nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, le carte di credito o le carte postepay, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori. (Sez. 2 - , n. 4132 del 18/10/2019, Rv. 278225 - 01). Principio questo certamente estensibile anche alle tessere sanitarie dotate dei nominativi dei titolari e di un preciso codice di riferimento. Anche la doglianza in tema di assenza del profitto deve essere respinta posto che secondo la più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite il fine di profitto può anche non essere integrato da un interesse patrimoniale (vedi Sez. U. 25 maggio 2023 non ancora pubblicata). 2.2 Fondati sono invece i restanti motivi di ricorso;
ed invero pur a fronte di specifici motivi di appello il giudice di secondo grado ha omesso qualsiasi motivazione: 2 - in ordine alla possibilità o meno di riconoscere la causa di non punibilità di cui all'art..131 bis cod.pen. in astratto concedibile avuto riguardo al riconoscimento dell'ipotesi attenuata di ricettazione;
- in relazione alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche;
- in riferimento alla possibilità di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena. Si impone pertanto per sanare tali evidenti vizi l'annullamento con rinvio alla corte di appello perché pronunci su tali punti dell'appello totalmente pretermessi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Genova per nuovo giudizio. Roma, 22 giugno 2023 IL CONSI IE E EST. IL PRESIDENTE Geppin9
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha concluso che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di Genova, con sentenza in data 7 novembre 2022, in parziale riforma della pronuncia dello stesso Tribunale del 5 ottobre 2020 riduceva la pena inflitta a UI EL, in ordine al contestato delitto di ricettazione di due tessere sanitarie, a mesi 6 di reclusione ed C 200,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato con atto del difensore avv.to Costa deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art,. 173 disp att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto alla affermazione di responsabilità ed in particolare alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo;
- violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto alla omessa motivazione in punto applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen.; - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto alla omessa concessione delle attenuanti generiche;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38705 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 22/06/2023 - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla omessa motivazione sulla richiesta. di concessione della sospensione condizionale della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Il primo motivo di ricorso è proposto per motivi manifestamente reiterativi e deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ed invero l'affermazione di responsabilità risulta stabilita tenuto conto dell'accertata, e mai convincentemente giustificata, disponibilità dei documenti personali di terzi di provenienza furtiva in oggetto (all'evidenza acquisita fuori dai canali ordinari e legittimi di circolazione). In tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede;
d'altro canto (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento. Inoltre, al caso di specie si applica lo specifico indirizzo giurisprudenziale secondo cui nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, le carte di credito o le carte postepay, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori. (Sez. 2 - , n. 4132 del 18/10/2019, Rv. 278225 - 01). Principio questo certamente estensibile anche alle tessere sanitarie dotate dei nominativi dei titolari e di un preciso codice di riferimento. Anche la doglianza in tema di assenza del profitto deve essere respinta posto che secondo la più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite il fine di profitto può anche non essere integrato da un interesse patrimoniale (vedi Sez. U. 25 maggio 2023 non ancora pubblicata). 2.2 Fondati sono invece i restanti motivi di ricorso;
ed invero pur a fronte di specifici motivi di appello il giudice di secondo grado ha omesso qualsiasi motivazione: 2 - in ordine alla possibilità o meno di riconoscere la causa di non punibilità di cui all'art..131 bis cod.pen. in astratto concedibile avuto riguardo al riconoscimento dell'ipotesi attenuata di ricettazione;
- in relazione alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche;
- in riferimento alla possibilità di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena. Si impone pertanto per sanare tali evidenti vizi l'annullamento con rinvio alla corte di appello perché pronunci su tali punti dell'appello totalmente pretermessi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Genova per nuovo giudizio. Roma, 22 giugno 2023 IL CONSI IE E EST. IL PRESIDENTE Geppin9