Sentenza 14 ottobre 2008
Massime • 1
Integra il delitto d'attentato alla sicurezza dei trasporti la condotta di chi, per facilitarsi la fuga da un treno dove aveva perpetrato dei furti, chiude i rubinetti di conduzione dell'aria compressa che alimenta l'apparato frenante delle carrozze, obbligando in tal modo i macchinisti ad azionare il freno d'emergenza e far proseguire la marcia del convoglio a bassa velocità fino alla più vicina stazione, atteso che tale condotta determina una situazione gravemente e concretamente pregiudizievole per la sicurezza del treno e dei viaggiatori.
Commentario • 1
- 1. Art. 432 - Attentati alla sicurezza dei trasportihttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/10/2008, n. 45499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45499 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 14/10/2008
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 1712
Dott. D'ISA IO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 039442/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI AU, N. IL 22/01/1982;
avverso SENTENZA del 20/06/2006 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BLAIOTTA ROCCO MARCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore Avv. STELLATO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. A seguito di giudizio abbreviato il Tribunale di Livorno ha affermato la responsabilità di ER IO in ordine ai reati di furto pluriaggravato ed attentato alla sicurezza dei trasporti. La pronunzia è stata confermata dalla Corte d'appello di Firenze. L'imputazione attiene alla sottrazione di vari beni a persone che si trovavano a bordo di un treno;
ed al successivo distacco del sistema di alimentazione dell'apparato di frenata del convoglio, al fine di conseguire la fuga.
2. Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore deducendo due motivi:
2.1 Il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti si configura allorché la condotta da luogo ad una situazione di pericolo oggettivo e concreto. Tale indagine non è stata compiuta dal giudice di merito. La condotta dell'imputato era finalizzata ad arrestare la corsa del treno, evento realmente verificatosi. Ciò non ha determinato una reale situazione di pericolo, poiché i macchinisti sono stati in grado di accorgersi con immediatezza dell'anomalia del sistema frenante ed hanno quindi potuto adottare tutte le manovre previste per arrestare la corsa del treno in assoluta sicurezza e per preservare l'incolumità dei passeggeri.
2.2. Con i motivi di appello era stata richiesta l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato ed era stata altresì invocata l'applicazione del minimo della pena. La Corte ha omesso di rispondere alla deduzione inerente alla mancanza dell'elemento psicologico del reato, con la quale si era prospettato che l'agente non avesse la volontà di determinare una situazione di peri colo per la sicurezza dei trasporti o comunque non si rendesse conto della possibilità di creare una situazione del genere. La stessa Corte ha valutato il tema del bilanciamento delle circostanze ma non ha espresso un giudizio sulla complessiva congruità della pena e sull'istanza di diminuzione al minimo.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
3.1 La Corte d'appello ha diffusamente spiegato che l'imputato, per darsi alla fuga, dopo aver consumato i furti, ha chiuso il rubinetto di conduzione dell'aria compressa che alimenta l'apparato di frenata di quasi tutte le carrozze del treno;
con la conseguenza che i conducenti hanno dovuto azionare il freno di emergenza avendo accertato che l'azione frenante era minima. Ciò ha reso altresì necessario proseguire il viaggio fino alla stazione successiva ad una velocità molto bassa. Sulla base delle indicazioni tecniche fornite dai macchinisti del treno, il giudice dell'impugnazione rileva che la situazione determinata dalla condotta dell'imputato, caratterizzata dalla grave manomissione dell'apparato frenante, ha determinato una situazione di concreto pericolo per la sicurezza del convoglio che trasportava circa 600 passeggeri. Si tratta di apprezzamento che, ponendo in luce la grave difficoltà nella esecuzione delle operazioni di frenata del treno, evidenzia una situazione gravemente e concretamente pregiudizievole per la sicurezza del convoglio e dei viaggiatori, che dà senza dubbio corpo alla fattispecie contestata.
3.2. La Corte rileva altresì che l'imputato è persona dedita praticamente in via esclusiva alla commissione di reati, come emerge dal certificato penale;
e che inoltre la sua predisposizione criminale e pericolosità sociale e evidenziata dalla condotta posta in essere che, per assicurarsi la fuga non ha esitato a manomettere l'impianto di frenata del treno. Tale salutazione esprime un giudizio implicito quanto evidente in ordine all'atteggiamento inferiore:
l'imputato ha agito in modo deliberato, disattivando l'apparato frenante in una situazione che non poteva non implicare la consapevolezza di pregiudicare la sicurezza del convoglio. Dunque, la valutazione del dolo non difetta.
Quanto all'entità della pena, proprio sulla base della caratura criminale e della spregiudicatezza dimostrata, la Corte d'appello perviene ad escludere, con argomentata ponderazione, la possibilità di qualunque diminuzione di pena. Dunque, la valutazione che si assume omessa, è compiuta in modo ampio, conforme ai principi ed immune da vizi logici.
4. Il ricorso è quindi inammissibile a causa della sua manifesta infondatezza.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni, di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2008