Sentenza 25 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2002, n. 10890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10890 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2002 |
Testo completo
IN NOME L PO089 0/02 REPUBBLICA ITAI " LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto locazione SEZIONE TERZA CIVILE Mon alitative Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GIULIANO - Presidente R.G.N. 5778/00 Dott. Angelo - Dott. NI LIMONGELLI Cron. 28486 Rel. Consigliere Rep. 2778 Dott. Michele LO PIANO Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Ud. 26/02/02 Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: S.R.L., in persona CIVINI GESTIONE IMMOBILIARI dell'Amministratore Unico Sig. VI ET, CORTE SUPREMA DI CASSAZION elettivamente domiciliato in ROMA PZZA ADRIANA 8, UFFICIO COPIE FRANCESCOpresso lo studio dell'avvocato GIOVANNI Richiesta copia stude dal Sig. IL SOLE 24 OPT BIASIOTTI MOGLIAZZA, che lo difende, giusta delega in per diritti € 1,55 125 200 atti;
ricorrente
contro
TE ADELE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F 2002 PAULUCCI DE' CALBOLI 1, presso lo studio dell'avvocato 523 MASSIMO FRATTALI CLEMENTI, che lo difende, giusta 1 212211 delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
TI IO;
intimato avverso la sentenza n. 262/99 della Corte d'Appello di ROMA, Sez. IV Civile, emessa il 12/1/1999 e depositata il 27/01/99 (R.G.206/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/02 dal Consigliere Dott. NI LIMONGELLI;
udito l'Avvocato BIAGIO FRANCESCO LEVATO (per delega avv. to G.F.Biasiotti Mogliazza); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VI MARINELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. Svolgimento del processo Con atto del 27.2.1989 la NI Gestioni Immobi- liari S.r.l., proprietaria di locali condotti in loca- zione ad uso commerciale da EN NI, premes- sa la propria urgente necessità di eseguire sugli immo- bili lavori di ristrutturazione, espose che il condut- tore non aveva adempiuto all'obbligo, contrattualmente assunto, di riconsegnare in tale ipotesi gli immobili alla locatrice. Chiese, quindi, al Pretore di Roma, ai 1 2 sensi dell'art. 700 Cod. Proc. Civ. , di disporre in via di urgenza lo sgombero dei locali. Il Pretore di- spose lo sgombero e rimise le parti dinanzi al Tribuna- le di Roma, competente per valore. La NI riassunse la causa e, lamentando che il conduttore non soltanto non aveva ottemperato all'ordine di sgombero, ma aveva anche modificato la struttura degli immobili, compro- mettendone la statica, chiese la risoluzione del con- tratto di locazione e la condanna del EN al ri- sarcimento dei danni inerenti al ritardo con cui i la- vori di ristrutturazione sarebbero iniziati e dei danni provocati dalle opere eseguite dal conduttore. Contuma- ce il EN, nel giudizio intervenne volontaria- mente sua moglie ET DE. Dedusse d'essersi resa cessionaria dell'azienda del marito e chiese il rigetto definitiva della domanda. Con sentenza non definita del 13/4/1991 il Tribunale dichiarò risolto il contratto di locazione e dispose la prosecuzione del giudizio per l'accertamento e la liquidazione dei danni. Nella nuova fase processuale, all'udienza di precisazione delle conclusioni, la NI chiese anche la condanna solida- le del convenuto e della interventrice al pagamento di una penale giornaliera, che col contratto di locazione il conduttore si era obbligato a corrispondere, nell'ipotesi di suo inadempimento all'obbligo, da lui 3 assunto con apposita clausola contrattuale, di riconse- gnare alla locatrice una porzione degli immobili per consentirvi la installazione di "un ascensore o altro". Con sentenza definitiva del 19/7/1997 il Tribunale con- dannò il EN e la ET, in solido, al pagamento della somma di £.90.200.000 in favore della NI a titolo di risarcimento dei soli danni provocati dai la- vori eseguiti dal conduttore. Dichiarò inammissibile la domanda al pagamento della penale. Su appello della Ci- vini la Corte di Roma, con sentenza del 27/1/1999, ha confermato la sentenza del Tribunale, osservando: 1) che la domanda di pagamento della penale era stata cor- inammissibile dal primo giudicerettamente ritenuta perché era stata proposta per la prima volta a ll'udienza di precisazione delle conclusioni, non era stata notificata al convenuto contumace EN e su di essa la convenuta costituita ET non aveva accetta- to il contraddittorio;
2) che il Tribunale aveva cor- rettamente escluso che alla locatrice competesse uno risarcimento specifico riconoscimente per il maggior costo dei lavo- ri di ristrutturazione, che - a suo dire - era stato rilasciodeterminato dal ritardato dell'immobile da parte del conduttore, 3) che le spese del primo grado di giudizio erano state correttamente liquidate dal Tribunale. Ricorre la NI con tre motivi. Resiste la ET con controricorso. L'intimato EN non ha svolto difese. Motivi della decisione Col primo motivo la ricorrente denunzia violazione dell'art. 112 Cod. Proc. Civ., nonché vizi di motiva- zione. Lamenta che la Corte di merito abbia confermato la pronunzia con cui il Tribunale aveva ritenuto inam- missibile, perché nuova (in quanto proposta per la pri- ma volta all'udienza di precisazione delle conclusio- ni), la domanda con cui la NI aveva chiesto condan- narsi il EN e la ET al pagamento di una pena- le contrattualmente prevista. Sostiene che tale domanda era già compresa nella originaria domanda di condanna dei convenuti al risarcimento dei danni cagionati alla NI dalla ritardata riconsegna degli immobili, onde non avrebbe potuto considerarsi nuova. La censura non ha fondamento. La penale in argomento fu pattuita dai contraenti - come si desume dalla sentenza impugnata- in relazione all'obbligo, assunto dal conduttore, di porre una porzione degli immobili a disposizione della locatrice per consentirle di installarvi un ascensore e, quindi, fu prevista per regolare una ipotesi del tutto diversa da quella (corrispondente all'obbligo del conduttore di rilasciare tutti gli immobili alla NI per consentirle l'esecuzione di lavori di ristruttura- zione), che con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado la NI aveva dedotto a sostegno della sua istanza risarcitoria. La domanda di condanna dei convenuti al pagamento della penale è stata, pertanto, correttamente ritenuta inammissibile dal tribunale, in "quanto fondata su una diversa 'causa petendi" e volta ad ottenere l'accoglimento di un diverso "petitum". Col secondo motivo la ricorrente lamenta che con motivazione insufficiente ed illogica la Corte di meri- to abbia escluso che la ritardata esecuzione dei lavori di ristrutturazione, che la NI intendeva eseguire sugli immobili detenuti dal EN (e poi dalla ET), abbia determinato, a causa della ritardata ri- consegna degli immobili, un aggravio del costo delle opere. La doglianza è fondata. Sul punto la Corte di merito ha innanzitutto osservato che appariva "discutibile la esistenza stessa del lamentato ritardo" nella riconsegna degli immobili e questa considerazione è senza dubbio insufficiente, perché non consente di comprendere appieno il convincimento della Corte terri- toriale, che avrebbe dovuto essere espresso in termini di certezza (sulla sussistenza ° sulla insussistenza del ritardo) e non in termini di sterile dubbio. Subito dopo, tuttavia, la Corte romana ha affermato contrad- dittoriamente che la ritardata esecuzione delle opere ' di ristrutturazione (per la ritardata riconsegna degli immobili) aveva aumentato il costo dei lavori e nondi- meno ha escluso che tale aumento si fosse tradotto in danno per la società appellante sul rilievo che il ri- tardo aveva anche "procrastinato il momento di esborso delle somme necessarie", quasi che l'aggravio del costo si fosse potuto escludere solo perché verificatosi in un momento successivo a quello previsto per la eroga- zione della spesa. Trattasi all'evidenza di motivazione perplessa e contraddittoria e come tale assolutamente inidonea a sorreggere la pronunzia emessa dalla Corte distrettuale sul punto in esame. L'accoglimento del motivo testè esaminato preclude l'esame del terzo motivo del ricorso (con cui la ricor- rente lamenta la ingiusta conferma della liquidazione delle spese processuali fatta dal Tribunale), che appa- dovendo in proposito nuovamente pronun-re assorbito, ziare il giudice di rinvio. La impugnata sentenza va, dunque, cessata limitata- mente al punto investito dalla censura accolta, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma, che terrà conto dei rilievi innanzi svolti e provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
7 La Corte di Cassazione rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo. Cassa la impugnata sentenza in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma. Roma, 26/2/2002 IL CONSIGLIE EST. IL PRESIDENTE"Ape JuicinАри fERE ERE C1 Dott.ssa Maria Alella Depositata in Cancelleria 25.07.02 Oggi, Dott.sag Maria AielloLag Marjaவா Aiolo IL CANCELLIERE C1 109T129, 1 456т 0,66 TOT. 149,77 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registono in gat2.6.SEI.2003 Serie 4. ain. 40.28 versate €. 149,77 (euro CENTOQUARANTANOVE/77 P. Il Dirigente Area Servizi Dott.ssa Maria Grazia DI FILI Responsabile Servizio Atti Gidd (Dr. M. RACCICHIM),