Sentenza 19 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/01/2004, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - rel. Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RD EL, elettivamente domiciliata in ROMA VLE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato GIAMPAOLO ROSSI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI FA EL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAETANA 13/A, presso lo studio dell'avvocato UMBERTO GRAZIANI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1329/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 27/04/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/03 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato ROSSI Giampaolo, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato NARDI Massimo che deposita delega dell'Avvocato GRAZIANI Umberto, difensore del resistente che ha chiesto rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 4 marzo 1992 IR AR conveniva davanti al Tribunale di Roma il notaio Marcello Di Fabio , chiedendo la condanna dello stesso al risarcimento dei danni, per avere provveduto alla trascrizione solo il 16 giugno 1989 dell'atto rogato in data 1^ giugno 1989, con il quale esso attore aveva acquistato un appartamento in Roma, rendendo così possibile nel frattempo l'iscrizione di una ipoteca in favore della Banca Cattolica del Veneto.
Il notaio, costituitosi, resisteva alla domanda.
Con sentenza in data 6 febbraio 1996 il Tribunale di Roma riteneva che, in astratto, il comportamento del notaio avrebbe potuto giustificare una condanna dello stesso al risarcimento dei danni, ma riteneva che, in concreto, mancava la prova di tali danni. IR AR proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte di appello di Roma con sentenza in data 27 aprile 1999. I giudici di secondo grado premettevano che:
È opportuno preliminarmente precisare che, contrariamente a quanto potrebbe apparire dal dispositivo, - contenente, da un lato, l'affermazione di responsabilità del notaio, e, dall'altro, il rigetto della domanda risarcitoria (ciò che ha indotto entrambi i contendenti, e in particolare il notaio DI FA, a distinguere tra due punti della decisione), - la statuizione della sentenza impugnata è unitaria, consistendo nel rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta dalla RD.
La sola affermazione di responsabilità è un fuor d'opera, non versandosi in materia penale o disciplinare ne' in relazione ad essa poteva sussistere per l'attrice un apprezzabile interesse giuridicamente rilevante. Essa è inoltre logicamente e giuridicamente contraddittoria con la successiva assoluzione dalla domanda risarcitoria, consistendo la "responsabilità", secondo la definizione istituzionale, nella sottoposizione alle conseguenze sfavorevoli della propria condotta.
Per altro verso, l'accertamento dell'inadempimento del notaio agli obblighi contrattuali assunti nei confronti della cliente costituirebbe il necessario presupposto per il risarcimento del danno asseritamente provocato dalla condotta colpevole, ma non può costituire autonomo punto della decisione, non potendo mirare la domanda, per carenza di interesse, ad un mero accertamento. Nel merito la Corte di appello osservava:
Al di là della questione dell'ipotizzabilità di un danno derivante dalla mera iscrizione di un'ipoteca, si rileva che, nel caso in esame, la AR non ha fornito il minimo elemento, nemmeno indiziario, circa la sussistenza e l'entità del pregiudizio subito. Premesso che la RD non ha prodotto alcuna documentazione relativa all'iscrizione ed all'importo dell'ipoteca (che peraltro non sono contestati), si osserva che, a distanza di circa dieci anni dall'iscrizione, l'appellante non ha allegato richiesta di pagamento da parte della banca ne' documentazione relativa alla procedura esecutiva ne', tanto meno, all'esborso di somme, limitandosi a lamentare la perdita di occasioni di vendita dell'appartamento, senza provare e nemmeno chiedere di provare alcunché in proposito. Deve perciò condividersi l'affermazione del Tribunale che ha ritenuto insussistente un danno attuale e determinabile sofferto dalla AR in conseguenza dell'iscrizione ipotecaria. E ciò anche in considerazione del fatto che la responsabilità professionale ex art. 2671 c.c. non integra un'ipotesi di garanzia propria, diretta a riversare sul notaio gli effetti pregiudizievoli di pretese di terzi, ma un'autonoma ipotesi di responsabilità contrattuale, in ordine alla quale deve provarsi sia l'incidenza causale della condotta rispetto al danno lamentato sia la concreta misura di questo, che non corrisponde puramente e semplicemente all'importo dell'iscrizione ipotecaria.
Contro tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione IR AR, con due motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso il notaio Marcello Di Fabio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente deduce che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello di Roma, la sentenza di primo grado, consiste da una parte nell'affermazione di responsabilità a carico del notaio ex art. 2671 cod. civ. e, dall'altra parte, nel rigetto del risarcimento del danno conseguente, ma solo per presunta mancanza di prove. Anche ad una semplice lettura del dispositivo, la statuizione contenuta in tale sentenza non poteva essere considerata unitaria e l'autonomo accertamento della responsabilità del notaio non poteva essere posto nel nulla dal rigetto della domanda risarcitoria.
Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.
In relazione, infatti, a quella che era la domanda (risarcimento di danni), sulla correttezza del ragionamento seguito dai giudici di secondo grado per il rigetto della stessa per difetto di prova è irrilevante lo stabilire se la astratta responsabilità del notaio potesse (o dovesse) essere oggetto di autonoma statuizione. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in sostanza che: a) il danno da iscrizione ipotecaria è in re ipsa e consiste nella difficoltà di alienazione dell'immobile; b) nelle specie comunque era stata fissata la vendita dell'immobile ipotecato all'asta, che essa ricorrente avrebbe potuto evitare solo pagamento il debito garantito, e questo era il danno che avrebbe dovuto comunque essere risarcito.
Il motivo è infondato.
La Corte di appello di Roma, infatti, non ha negato la ridotta commerciabilità, in astratto, di un immobile gravato da ipoteca, ma ha ritenuto che la attuale ricorrente non avesse fornito la prova, in concreto, di avere perduto vantaggiose possibilità di alienazione. La vendita all'asta, poi, era stata disposta in epoca successiva alla pubblicazione della sentenza impugnata, per cui nessun appunto può essere mosso alla Corte di appello di Roma per avere affermato che non risultava che la attuale ricorrente avesse corso pericolo di perdere l'immobile acquistato a seguito di procedura esecutiva attivata per il soddisfacimento del credito garantito da ipoteca. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
In considerazione delle particolarità della controversia, ritiene il collegio di compensare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2004