Sentenza 19 gennaio 2005
Massime • 1
In tema di prescrizione, quando vi sia incertezza circa il "tempus commissi delicti", il termine di decorrenza va computato secondo il maggior vantaggio per l'imputato, atteso che il principio "in dubio pro reo" trova applicazione anche con riferimento alle cause estintive del reato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2005, n. 3292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3292 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 19/01/2005
Dott. DE CHIARA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 53
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 32942/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL ER IE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia in data 21.5.2004. Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso.
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Massera.
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Guglielmo Passacantando, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Udito il difensore dell'imputato, avv. Vittorio De Chiara, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 11.2.1997 il Pretore di Venezia - Sezione distaccata di San Dona di Piave - dichiarava IE EL ER colpevole dei reati di ricettazione, emissione di assegni privi di copertura e sostituzione di persona e, per l'effetto, lo condannava alla pena anni due mesi sei di reclusione e L.
2.000.000 di multa. In parziale accoglimento del gravame dell'imputato, con sentenza in data 21.5.2004 la Corte di Appello di Venezia dichiarava non doversi procedere in ordine al secondo reato perché il fatto non è più preveduto dalla legge come reato e al terzo perché estinto per prescrizione e rideterminava la pena per la ricettazione in anni due di reclusione ed euro 516,00 di multa.
Riteneva la Corte territoriale pacifico il possesso e l'uso da parte dell'imputato della carta d'identità falsa e la sua personalità ostativa alla concessione delle circostanze attenuati generiche. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso per Cassazione l'imputato chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: 1) violazione di legge nella configurazione del delitto di ricettazione stante l'assoluta incertezza sulla provenienza delittuosa della carta d'identità contraffatta;
2) erronea disapplicazione dell'art. 531 comma 2 c.p.p. essendo incerta l'epoca di consumazione del reato;
3)
erronea determinazione della pena.
All'esito della propria arringa il difensore del ricorrente ha depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente assume che non è configurabile il delitto di ricettazione essendo assolutamente incerta la provenienza delittuosa della carta d'identità contraffatta.
Questa stessa sezione ha affermato (vedi Cass. n. 3211 del 1999) che, in tema di ricettazione, la prova del verificarsi del delitto che costituisce antecedente necessario di quello di ricettazione, non presuppone un giudiziale accertamento ne' l'individuazione del responsabile, bastando che il fatto risulti "positivamente" al giudice chiamato a conoscere del reato di cui all'articolo 648 c.p.. Nella specie la contraffazione del documento è sostanzialmente riconosciuta dallo stesso imputato.
Egli si propone come possibile autore della falsificazione ma tale affermazione, peraltro espressa in termini possibilistici, non trova riscontro nel testo del provvedimento impugnato e nel giudizio di legittimità non è consentito quell'accesso agli atti processuali che lo stesso ricorrente ritiene necessario per verificare la propria tesi.
È, invece, fondato il secondo motivo, attinente al proscioglimento per prescrizione.
La generica indicazione nel capo di imputazione della consumazione del reato in epoca imprecisata e anteriore al novembre 1990 comporta - sul piano giuridico - la retrodatazione di essa al primo giorno dell'anno indicato, con la conseguenza che la prescrizione, pur tenendo conto delle interruzioni, è maturata l'1.1.2005. L'art. 531, comma 1 c.p.p. stabilisce che il giudice debba dichiarare la eventuale causa estintiva del reato anche quando vi sia dubbio sull'esistenza della medesima.
L'elaborazione giurisprudenziale è concorde nell'affermare che, in tema di prescrizione, il principio del favor rei implica la necessità di tener conto della data di consumazione del reato più favorevole all'imputato tra quelle indicate nella contestazione o negli atti processuali.
Infatti (Cass. n. 6866 del 1993) l'onere di provare con precisione l'epoca del reato non grava sull'imputato, bensì sull'accusa. In mancanza di prova certa sulla data del commesso reato, per il principio del "favor rei", va dichiarata l'estinzione del reato per compiuta prescrizione.
Pertanto (vedi Cass. n. 12599 del 1988), nella incertezza circa il "tempus commissi delicti", il termine di decorrenza della prescrizione va computato secondo il maggior vantaggio per l'imputato, posto che il principio "in dubio pro reo" trova applicazione anche in tema di cause estintive, con la conseguenza (Cass. n. 11984 del 1997) che il dubbio sulla data esatta del reato, risolvendosi con l'applicazione del principio del "favor rei", deve indurre a ritenere il reato consumato, fra più date compatibili con il periodo indicato nel capo di imputazione, alla data più risalente.
Applicando questo principio, è stato autorevolmente affermato (Cass. n. 8787 del 1998) che, ove il momento di cessazione della permanenza venga indicato in imputazione con il riferimento al solo mese, e cioè con formule quali "fino al mese di...", per il principio del "favor rei" la consumazione deve essere individuata nel primo giorno del mese indicato.
Analogamente e per la stessa ragione, quando - come nella specie - il capo di imputazione fa riferimento solo all'anno, la consumazione del reato deve ritenersi avvenuta il primo giorno dell'anno indicato. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in tele statuizione rimanendo assorbito il terzo motivo relativo alla determinazione della pena.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2005