Sentenza 28 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/01/2004, n. 1567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1567 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UI VI, UI IN, NA AR, elettivamente domiciliati in Roma, via Cerveteri n. 18, presso l'avv. Felice Fazio, difesi dall'avv. Francesco Macciacchera, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
PE ZI, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 112, presso l'avv. Francesco Candreva, difesa dall'avv. Dino Lucchetti, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza del tribunale di Latina n. 100/01 del 19 dicembre 2000 - 22 gennaio 2001 (R.G. 883/98). Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre 2003 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro, che ha concluso chiedendo la declaratoria di manifesta infondatezza del proposto ricorso, ai sensi dell'art. 375 c.p.c.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 8 settembre 1997 UI CE, UI VI e NA AR, quali eredi di UI ES hanno proposto opposizione, innanzi al giudice di pace di Latina, avverso il decreto da questi emesso e con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma di lire 83 2 mila in favore di PE ZI e da costei reclamata a titolo di canoni per i mesi da marzo a giugno/1997, relativamente all'immobile in Latina, viale XVIII dicembre n. 134 già detenuto a titolo di locazione dal defunto UI ES. Esponevano gli opponenti che il pretore di Latina il 13 maggio 1997 aveva convalidato lo sfratto dal detto immobile e, pertanto, lo stesso era, a norma dell'art. 664 c.p.c., competente in via esclusiva a emettere decreto ingiuntivo per i canoni non corrisposti. Costituitasi in giudizio l'opposta resisteva alla avversa opposizione, deducendone la infondatezza e chiedendone il rigetto. Svoltasi la istruttoria del caso l'adito giudice con sentenza 19 gennaio 1998 rigettava l'opposizione. Gravata tale pronunzia dai soccombenti UI IN, UI VI e NA AR il tribunale di Latina, con sentenza 19 dicembre 2000 - 22 gennaio 2001 ha dichiarato l'appello inammissibile, atteso che trattandosi di sentenza resa dal giudice di pace in controversia di valore inferiore a lire due milioni e, quindi, secondo equità, la stessa era soggetto esclusivamente a ricorso per Cassazione. Per la cassazione di tale ultima pronunzia hanno proposto ricorso, affidato a due motivi, UI VI, UI IN e NA AR, con atto 7 gennaio 2002.
Resiste, con controricorso, PE ZI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come accennato in parte espositiva i giudici del merito hanno dichiarato inammissibile l'appello proposto dagli attuali ricorrenti avverso la sentenza inter partes resa dal giudice di pace di Latina sul rilievo, assorbente, che detta sentenza era stata emessa dal giudice di pace in controversia di valore sino a lire due milioni (opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di lire 832 mila) resa secondo equità e, pertanto, a norma dell'art. 339, comma 3, c.p.c., non suscettibile di appello ma solo di ricorso per Cassazione.
2. Tale pronunzia è censurata dai ricorrenti con due motivi:
- da un lato, in particolare, si denunzia "violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.", per non avere i giudici del merito reso alcuna pronunzia in ordine alla eccezione di incompetenza del giudice di pace a conoscere della controversia, per essere la controversia di competenza del pretore primo motivo;
- dall'altro, ancora, si lamenta "violazione e falsa applicazione dell'art. 7 e 339 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 2, c.p.c.", atteso che le sentenze processuali rese dal giudice di pace sono pronunzie rese secondo diritto e suscettibili, pertanto, di appello e non di ricorso per Cassazione secondo motivo.
3. Come correttamente rilevato dal P.G. nonché dalla controricorrente, il proposto ricorso è manifestamente infondato.
3.1. Quanto al primo motivo si osserva che la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c., sotto il profilo della omessa pronunzia sull'eccezione di incompetenza non sussiste, atteso che in tanto l'adito tribunale era tenuto a pronunziarsi su tale aspetto della controversia in quanto avesse, in limine, accertato la ammissibilità dell'appello e, quindi, la propria competenza sulla istanza. Avendo, per contro, i giudici del merito ritenuto l'inammissibilità dell'appello - perché proposto avverso sentenza a loro avviso suscettibile esclusivamente di ricorso per Cassazione - è palese che correttamente hanno omesso di pronunziarsi sull'eccezione di incompetenza ancorché per materia.
3.2. In ordine al secondo motivo di ricorso si osserva che ancorché, nel passato, non siano mancate rare pronunzie in senso contrario, al momento la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, anche a sezioni unite è più che consolidata nell'affermare che se il valore della causa non supera i due milioni di lire, il mezzo di impugnazione ammissibile, avverso le sentenze rese dal giudice di pace è il ricorso per Cassazione, a norma degli art. 113, comma 2, e 339, comma 3, sia che il giudice abbia pronunciato sul merito della controversia, sia che si sia limitato ad una pronuncia sulla competenza o su altra questione preliminare di rito o di merito, sia che abbia pronunciato sulla competenza e sul merito (Cass. 26 ottobre 2000 n. 14099; Cass. 1 febbraio 2000 n. 1093. Analogamente, tra le tantissime, Cass., sez. un., 23 settembre 1998 n. 9493; Cass., sez. un., 14 dicembre 1998 n. 12542). Pacifico quanto precede, atteso che il tribunale di Latina si è puntualmente attenuto al riferito principio di diritto, costituente, al momento, diritto vivente, è palese che anche il secondo motivo di ricorso deve essere rigettato.
4. Risultato totalmente infondato il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in euro 100,00, oltre euro 500,00 per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 19 dicembre 2003. Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004