Sentenza 17 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/07/2002, n. 10395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10395 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto F 1 03 95/02 Leasing. SEZIO Pagamento canoni. Composta dagli Ill.mi Sigg.11 M strat - Presidente G.N. 6989/00 Dott. Gaetano NICASTRO Consigliere Dott. Paolo VITTORIA 27557 Cron. Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI 2084 Rep. Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Ud. 31/01/02 Dott. Alberto TALEVI Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SEN TENZA Sogla Sely dal Sig. per diritti € 4,55 sul ricorso proposto da: 17 LUG. 2002 UNIFIN S.P.A. IN L.C.A., in persona del suo IL CANCELLIERE commissario liquidatore avv. Roberto Pincione, con sede in Milano, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GUIDO D'AREZZO 2, presso lo studio dell'avvocato PAOLO VITALI, difesa dall'avvocato FERDINANDO JACOPINI con studio in 20123 MILANO CORSO MAGENTA 43, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AP & C. RO S.N.C.; 2002 intimata - 311 1 hat avverso la sentenza n. 988/99 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione III Civile, emessa il 09/02/99 е depositata il 16/04/99 (R.G. 536/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/02 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato Ferdinando IACOPINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La ON & C. TE s.n.c. (in persona di IT SA, amministratore della società) con atto di citazione notificato il 18 luglio 1990 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti di essa società, su istanza della NI s.p.a. in liquidazione c.a., per la somma di £ 137.178.437 concernente il pagamento di canoni insoluti di leasing oltre interessi di mora, relativi a due contratti di leasing recanti rispettivamente i numeri BS /2522 e BS/ 2074. Deduceva l'opponente che il debito relativo al contratto BS/ 2074 era stato saldato e che il pagamento del totale risultava ammesso dalla stessa NI nella sua lettera del 2 maggio 1990. Nulla era invece dovuto per il contratto BS/ 2522 dalla ON & TE perchè la macchina di cui al contratto stesso non era stata mai consegnata dalla fornitrice SA la quale si era anche impegnata "...a disdire con la Soc. Unifim il contratto di cr locazione....". Veniva chiesta ed autorizzata la chiamata in causa la SA e Figli s.r.l. in persona del curatore del suo fallimento intanto dichiarato;
il terzo chiamato non si costituiva in giudizio per cui si procedeva in sua contumacia. La NI si costituiva in giudizio contestando tutte le affermazioni della opponente, facendo rilevare che La ON aveva sottoscritto ed inviato la dichiarazione di consegna ed accettazione della macchina oggetto del leasing BS/2522 che autorizzava il pagamento al fornitore. L'opponente disconosceva la sottoscrizione del verbale di consegna;
e dalla consulenza grafica espletata sul documento la sottoscrizione dell'utilizzatore risultava apocrifa. Con sentenza 23.5 21.10.96 il Tribunale di Milano, accoglieva in parte l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo;
condannava la società ON & C. 3 TE a pagare alla NI la somma si lire 64.887.130; e compensava le spese. Per quanto attiene al contratto BS/2074, il Tribunale accertava l'infondatezza della pretesa di NI, perchè i relativi canoni erano stati regolarmente corrisposti. Per il secondo contratto (BS/2522), il Tribunale respingeva l'opposizione. Proponeva appello la società ON & C. TE s.n.c.. Resisteva in giudizio la NI s.p.a. in l.c.a.. Con sentenza 9.2 - 16.4.99 la Corte d'Appello di Milano, rilevato tra l'altro, sulla base essenzialmente delle clausole 4 e 5 del contratto, che "... le parti del leasing voluto conseguire l'automatismo secondo il quale non hanno all'evidenza l'utilizzatore fosse tenuto al pagamento dei canoni a prescindere da qualsiasi vicenda che avesse riguardato il bene...", accoglieva l'appello, ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accoglieva anche nella parte esclusa dal Tribunale- l'opposizione al decreto ingiuntivo;
e compensava le spese del grado. Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione la NI s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa. La controparte non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE. I due motivi di ricorso vanno esaminati insieme in quanto connessi. Con il primo motivo la ricorrente denuncia "OMESSA MOTIVAZIONE CIRCA ALCUNI PUNTI DECISIVI DELLA CONTROVERSIA, PROSPETTATI DALLE PARTI' esponendo tra l'altro le seguenti doglianze. A -La Corte doveva tener conto della documentazione prodotta in giudizio, dalla quale risultava chiaramente che la ON & TE e la SA srl, sottoscrivendo la conferma d'ordine 24.4.85, avevano stipulato il contratto di compravendita della pressa, per cui il successivo contratto di leasing era stato stipulato solo come un mezzo 4 per ottenere il finanziamento e la rateazione del pagamento del prezzo della pressa. Tale circostanza era documentata sia dalla conferma d'ordine 24.4.85, sottoscritta da entrambe le parti, sia dalla lettera 17.7.85, nella quale la soc. ON comunicava proprio alla SA srl che intendeva risolvere il contratto di compravendita e si riservava "ogni azione per il risarcimento dei danni", sia, e particolarmente, dalla scrittura 20.7.85, fatta valere dalla opponente, nella quale esplicitamente si dichiara che" il contratto tra la ditta SA e la ON RT RO si deve intendere risolto ". Anche se non l'ha formalmente sottoscritta, la Soc. ON ha assunto la paternità di tale scrittura, sia ottenendo l'impegno della venditrice a liberarla dal leasing, sia comunicando tale impegno alla NI, sia pretendendo di far valere la risoluzione del contratto stipulato con la venditrice, per ottenere la risoluzione del contratto di leasing. Se la corte avesse esaminato attentamente tali documenti avrebbe dovuto ritenere che l'obbligo assunto dalla NI e adempiuto integralmente, concerneva solo il finanziamento dell'acquisto fatto dalla soc. ON e non poteva estendersi alla consegna del bene, che era oggetto del precedente contratto di vendita stipulato dalla soc. ON con il venditore. -B) La ON non poteva recedere unilateralmente dal contratto di leasing, dopo che aveva comunicato alla concedente di avere scelto il fomitore di sua fiducia e la macchina desiderata, dopo aver pagato la prima rata del prezzo concordato e poi (avvenuto il saldo del prezzo del bene), dopo avere consentito ai venditore di ritardare la consegna per più di tre mesi dalla stipula del contratto di leasing. Ciò non ostante, la ON ha voluto stipulare un accordo con la soc. ES, che ha liberato quest'ultima dall'obbligo di consegna nei suoi confronti, ma che non poteva certo liberare la Soc. ON dalle obbligazioni assunte verso la NI;
questa libera scelta della Soc. ON non deve penalizzare la NI, che non ha partecipato alle trattative e che 5 ne ha avuta notizia solo nel dicembre successivo. C - La Corte non ha dato rilievo neppure al fatto che la soc. ON TE, anche se il suo legale rappresentante non aveva firmato il verbale di consegna della pressa, aveva dato esecuzione al contratto di leasing, come risulta dai documenti prodotti (“…..Fatt.NI 30.4.85, assegno ON 2.5.85 per £9.145.000=, accredito bancario 5.5.856...") Tale circostanza era evidente e del tutto pacifica. Esaminando i documenti e il comportamento delle parti, alla Corte non doveva sfuggire la deduzione logica derivante dalla circostanza predetta, che la sottoscrizione del verbale di consegna era considerata dalle parti solo una mera irrilevante formalità, perché dopo la firma del contratto di leasing (ovvero di finanziamento) e dopo l'erogazione della somma necessaria per il pagamento della fattura della SA, il bene de quo era stato messo a disposizione presso il venditore. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia "ERRA'TA INTERPRETAZIONE DEGLI ART. 1362, 1366, 1367 CC, IN RELAZIONE AGLI ART. 4 E 5 DEL CONTRATTO DI LEASING” esponendo tra l'altro le seguenti doglianze. Nella motivazione della Sentenza impugnata, la Corte di Milano ha erroneamente interpretato le clausole contrattuali 4 e 5. La Corte ha ignorato le tre circostanze di fatto considerate nel primo motivo di ricorso: la precedente stipula del contratto di vendita 24.4.85 ON / SA, la consensuale risoluzione di tale compravendita, con la rinuncia della Soc. ON alla consegna, nonché il pagamento della prima rata del prezzo, anche se il verbale di consegna non era stato firmato dal legale rappresentante della soc. ON. La presenza dei documenti citati, intercorsi fra utilizzatore e venditore attestava l'esistenza di un rapporto contrattuale fra loro, che rendeva equivoca e insufficiente la sola interpretazione dell'art. 4 del contratto, sulla base delle parole usate. Del resto, il criterio fondamentale 6 dell'ermeneutica è stabilito dall'art. 1366 CC, per il quale, il contratto deve essere interpretato secondo buona fede;
applicando quel canone fondamentale, la controparte ( così come la Corte di Milano) non poteva sostenere che la NI fosse tenuta ad effettuare la consegna del bene quando risolvendo il contratto di compravendita con la SA sri, la stessa opponente la ha volontariamente e unilateralmente esonerata dall'obbligo di consegnare la pressa acquistata per suo conto dalla NI, quale intermediatrice finanziaria. I motivi di ricorso non possono essere accolti. Infatti l'impugnata decisione è fondata su una motivazione sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione. Va precisato che debbono ritenersi inammissibili (prima ancora che prive di pregio): -1) le doglianze (in particolare quelle concernenti la "conferma d'ordine 24.4.85”, la “lettera 17.7.85” e la “scrittura 20.7.85”) fondate su documenti dei quali non viene riportato integralmente il contenuto (v. tra le altre Cass. n. 10484 del giorno 1/8/2001: "Stante la previsione di cui all'art. 366, numero 4, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve contenere gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresi' a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, mediante trascrizione integrale del documento che si denunci non o male valutato, dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non e' possibile sopperire con indagini integrative"); -2) le doglianze (in particolare quelle in tema di interpretazione degli accordi intervenuti tra le parti sopra citate) che, al di là della formale prospettazione, consistono in sostanza in una diversa valutazione in ordine alla scelta, all'interpretazione, all'attendibilità ed alla concludenza delle risultanze 7 CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione 2012 delle Entrate di Roma 2 il serie 4 al n. 1883 versate € 161.77 apposta in calce ale copia autentica 30/5/2002)Jays/2002) (art. 278 T.. istruttorie idonee a chiarire i fatti in contestazione ("Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimita' ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non puo' invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perche' la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico - formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilita' e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione" Cass. S. U. n. 5802 dell' 11/06/1998). Per il resto le doglianze investono giudizi tipicamente di merito che si sottraggono al sindacato di legittimità in quanto immuni dai vizi denunciati. Il ricorso va dunque respinto Non si deve provvedere sulle spese in quanto la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
1097/29,11 456T 20,66 La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. TOT. 14977 Così deciso a Roma il 31.1.2002. 806, 140 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Алвидо чт светом Шате 161,77 CANCELLIER IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello Depositate in Cancellaria 8 Oggi, 17.07.02 IL CANCELLIE Dott.ssa Maria A g