CASS
Sentenza 4 maggio 2023
Sentenza 4 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2023, n. 18803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18803 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AF AN nato a [...] il [...] OL NG nato a [...] il [...] NE MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE di APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERNG CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale LUIGI GIORDANO, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di L'Aquila, con sentenza emessa il 3 ottobre 2018, aveva condannato IL NO, CO GE e NE AR per il reato di cui agli Penale Sent. Sez. 5 Num. 18803 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: CIRILLO PIERNG Data Udienza: 27/01/2023 artt. 81 e 582-585-583 cod. pen., commesso (in data 29 marzo 2014) in danno di LO RO e LO AN. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dal giudice di primo grado, al termine di una partita di calcio, per motivi legati al tifo per la propria squadra, i tre imputati avrebbero aggredito le due persone offese, cagionando a LO RO lesioni giudicate guaribili in 50 giorni e a LO AN lesioni giudicate guaribili in 5 giorni. La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza pronunziata il 22 marzo 2022, ha riformato la sentenza di primo grado, dichiarando il non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine al reato di lesioni commesso in danno di LO AN, essendo il reato estinto per prescrizione, nonché riconoscendo a tutti gli imputati le attenuanti generiche e i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, tutti e tre gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori di fiducia. 3. Il ricorso dell'avv. Fabio Alessandroni, per IL NO, si compone di due motivi. 3.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione. Il ricorrente sostiene che i giudici di merito avrebbero ritenuto che le dichiarazioni rese dalle persone offese sarebbero state riscontrate dalla testimonianza resa da AS NI. Tale valutazione, a parere del ricorrente, sarebbe palesemente in contrasto con il contenuto delle dichiarazioni rese dal teste, che nulla avrebbe riferito in ordine alla presunta aggressione subita dalle persone offese, ma avrebbe affermato solo di avere visto il IL caduto per terra fuori dallo stadio e di essere intervenuto per sottrarre al LO RO una grossa pietra che questi aveva intenzione di scagliare contro il IL. Palese, pertanto, sarebbe il travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici di merito nella valutazione delle dichiarazioni del AS. 3.2. Con un secondo motivo deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 578 cod. proc. pen. e 2043 cod. civ. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello, nel dichiarare il non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine al reato commesso in danno di LO AN, si sarebbe limitata a verificare l'estinzione del reato per prescrizione, quando, invece, avrebbe dovuto compiutamente esaminare i motivi 2 di impugnazione, atteso che tale valutazione era comunque necessaria al fine di mantenere ferme le statuizioni civili, che presupponevano comunque la sussistenza dell'illecito civile. 4. Il ricorso dell'avv. Antonio Valentini, per NE AR, si compone di tre motivi. 4.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. Il ricorrente sostiene che i giudici di merito avrebbero fondato il giudizio di responsabilità sulle dichiarazioni rese dalle parti civili nonché su quelle rese dai testi AS, IA, ON e D'LI. A suo parere, però, le dichiarazioni rese dalle persone offese sarebbero tra loro divergenti e alcun elemento di riscontro potrebbe esser desunto dalle dichiarazioni rese dagli altri testi, in quanto il AS non aveva affatto confermato di aver visto un'aggressione avvenuta con calci e pugni, il IA si era limitato a riferire di una discussione all'interno dello stadio tra gli imputati e LO AN e le altre due testimoni avrebbero fornito una ricostruzione dei fatti estremamente confusa. 4.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 110 cod. pen. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello non avrebbe specificato quale sarebbe stato il contributo causale offerto dall'NE alla realizzazione del reato. 4.3. Con un terzo motivo, deduce la violazione della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Sostiene che l'istruttoria avrebbe fornito un quadro probatorio non univoco e comunque non idoneo a supportare una pronuncia di condanna oltre ogni ragionevole dubbio. 5. Il ricorso dell'avv. AR Femminella, per CO GE, si compone di due motivi, con i quali deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. 5.1. Con un primo motivo, sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente e inadeguata, non avendo affrontato le divergenze nelle deposizioni dei testi che, con l'atto di gravame, erano state evidenziate dall'appellante. Il ricorrente sostiene che l'istruttoria espletata non avrebbe consentito di pervenire con certezza alla compiuta identificazione del CO e a ricostruire l'effettivo contributo causale da lui fornito alla realizzazione del reato. 5.2. Con un secondo motivo sostiene che la Corte di appello, nel dichiarare il non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine al reato commesso in 3 danno di LO AN, si sarebbe limitata a verificare l'estinzione del reato per prescrizione, quando, invece, avrebbe dovuto verificare specificamente la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito civile. 6. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. 7. L'avv. Luca Conti, per la parte civile, ha presentato memoria scritta con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi o di rigettarli. 5. L'avv. AR Femminella, nell'interesse di CO GE, ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto di accogliere il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1. Il primo motivo del ricorso del IL, i tre motivi del ricorso di NE e il primo motivo del ricorso di CO - che possono essere trattati congiuntamente, essendo strettamente connessi tra loro - sono inammissibili. Con tali motivi, i ricorrenti, invero, hanno articolato censure che, pur essendo state da loro riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). In realtà, non deducono alcun effettivo travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma offrono al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari che tendono a sollecitare un'inammissibile rivalutazione dei fatti nella loro interezza. Va ribadito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Quanto alla regola dell'<<oltre ogni ragionevole dubbio» invocata dall'onesti, in linea con la giurisprudenza di questa corte, va ricordato che essa non può essere adoperata quale parametro violazione legge, perché tal modo si finirebbe per censurare motivazione al là dei casi cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., richiedendo così giudice legittimità un'autonoma valutazione delle fonti prova esula dai suoi poteri (sez. 3, n. 24574 del 12 03 2015, zonfrilli, rv. 264174); come chiarito dalla legittimità, infatti, il 533 pen. ha ampi margini operatività solo nella fase merito, quando proposta una ricostruzione alternativa, mentre sede tale regola rileva allorché sua inosservanza traduca manifesta illogicità della 2, 28957 04 2017, d'urso e altri, 270108). va, caso, evidenziato corte territoriale, adeguata, coerente priva vizi logici, ricostruito i fatti conformità all'ipotesi accusatoria, rispondendo anche alle censure mosse l'atto impugnazione, ritenendo evidentemente "assorbite" le questioni poste difesa completamente incompatibili da lei ritenuta fondata. riguardo, ribadito «nella sentenza gravame è tenuto a compiere un'analisi approfondita tutte deduzioni parti prendere esame dettagliatamente risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, attraverso loro globale, spieghi, logico adeguato, ragioni suo convincimento, dimostrando aver presente fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese difensive se espressamente confutate, siano logicamente decisione adottata» 6, 34532 22 06 2021; depretis, 281935). particolare riferimento dichiarazioni rese dal teste sebastiani daniele, deve alcun travisamento riscontrabile, atteso impugnata, emerge affatto giudici abbiano attribuito sue un significato diverso, assumendo esse fossero perfettamente sovrapponibili quelle dalle persone offese. giudici, anzi, hanno erano frammentarie reticenti;
migliaccio. hanno, altresì, testi mastroiaco d'amena avevano assistito parte dell'intera vicenda. entrambi realtà, fondato giudizio responsabilità sulle entrambe offese, 5 ritenute pienamente attendibili precisamente riscontrate certificazioni mediche. altre testimonianze, limiti sopra evidenziati, avuto rilievo tutto marginale. assunto rende evidente presunte incongruenze rappresentate ricorrenti ordine alla tali testimonianze - prescindere effettiva fondatezza risulterebbero, decisive inidonee disarticolare ragionamento posto merito fondamento responsabilità. manifestamente infondate risultano relative mancata identificazione contributo causale fornito singoli imputati, specificato all'aggressione partecipato tutti tre gli atto <>, precisando come tale circostanza risultasse in maniera precisa dalle dichiarazioni rese dalle persone offese e in particolare da quelle rese da LO RO (nella sentenza vengono indicate specificamente le pagine del verbale d'udienza in cui sono documentate le dichiarazioni in questione). 1.2. Il secondo motivo del ricorso del IL e il secondo motivo del ricorso di CO - che possono essere trattati congiuntamente, essendo strettamente connessi tra loro - sono manifestamente infondati. La Corte di appello, invero, ha proceduto a una ricostruzione del fatto unitaria, atteso che si trattava di un'unica vicenda che aveva provocato le lesioni a entrambe le persone offese, affrontando, poi, le questioni poste dagli appellanti in relazione a essa e specificamente rilevando che, dall'istruttoria espletata, emergeva in maniera certa anche la responsabilità degli imputati, ai fini civili, per le lesioni lievi cagionate a LO AN. Appare, d'altronde, evidente che le lesioni lievi cagionate a LO AN costituiscano un illecito civile ai sensi dell'articolo 2043 cod. civ. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. I ricorrenti, altresì, sono tenuti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalle costituite parti civili, che vanno liquidate complessivamente in euro 7.000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
6 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti 211 pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 7.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso, il 27 gennaio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERNG CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale LUIGI GIORDANO, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di L'Aquila, con sentenza emessa il 3 ottobre 2018, aveva condannato IL NO, CO GE e NE AR per il reato di cui agli Penale Sent. Sez. 5 Num. 18803 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: CIRILLO PIERNG Data Udienza: 27/01/2023 artt. 81 e 582-585-583 cod. pen., commesso (in data 29 marzo 2014) in danno di LO RO e LO AN. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dal giudice di primo grado, al termine di una partita di calcio, per motivi legati al tifo per la propria squadra, i tre imputati avrebbero aggredito le due persone offese, cagionando a LO RO lesioni giudicate guaribili in 50 giorni e a LO AN lesioni giudicate guaribili in 5 giorni. La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza pronunziata il 22 marzo 2022, ha riformato la sentenza di primo grado, dichiarando il non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine al reato di lesioni commesso in danno di LO AN, essendo il reato estinto per prescrizione, nonché riconoscendo a tutti gli imputati le attenuanti generiche e i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, tutti e tre gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori di fiducia. 3. Il ricorso dell'avv. Fabio Alessandroni, per IL NO, si compone di due motivi. 3.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione. Il ricorrente sostiene che i giudici di merito avrebbero ritenuto che le dichiarazioni rese dalle persone offese sarebbero state riscontrate dalla testimonianza resa da AS NI. Tale valutazione, a parere del ricorrente, sarebbe palesemente in contrasto con il contenuto delle dichiarazioni rese dal teste, che nulla avrebbe riferito in ordine alla presunta aggressione subita dalle persone offese, ma avrebbe affermato solo di avere visto il IL caduto per terra fuori dallo stadio e di essere intervenuto per sottrarre al LO RO una grossa pietra che questi aveva intenzione di scagliare contro il IL. Palese, pertanto, sarebbe il travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici di merito nella valutazione delle dichiarazioni del AS. 3.2. Con un secondo motivo deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 578 cod. proc. pen. e 2043 cod. civ. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello, nel dichiarare il non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine al reato commesso in danno di LO AN, si sarebbe limitata a verificare l'estinzione del reato per prescrizione, quando, invece, avrebbe dovuto compiutamente esaminare i motivi 2 di impugnazione, atteso che tale valutazione era comunque necessaria al fine di mantenere ferme le statuizioni civili, che presupponevano comunque la sussistenza dell'illecito civile. 4. Il ricorso dell'avv. Antonio Valentini, per NE AR, si compone di tre motivi. 4.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. Il ricorrente sostiene che i giudici di merito avrebbero fondato il giudizio di responsabilità sulle dichiarazioni rese dalle parti civili nonché su quelle rese dai testi AS, IA, ON e D'LI. A suo parere, però, le dichiarazioni rese dalle persone offese sarebbero tra loro divergenti e alcun elemento di riscontro potrebbe esser desunto dalle dichiarazioni rese dagli altri testi, in quanto il AS non aveva affatto confermato di aver visto un'aggressione avvenuta con calci e pugni, il IA si era limitato a riferire di una discussione all'interno dello stadio tra gli imputati e LO AN e le altre due testimoni avrebbero fornito una ricostruzione dei fatti estremamente confusa. 4.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 110 cod. pen. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello non avrebbe specificato quale sarebbe stato il contributo causale offerto dall'NE alla realizzazione del reato. 4.3. Con un terzo motivo, deduce la violazione della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Sostiene che l'istruttoria avrebbe fornito un quadro probatorio non univoco e comunque non idoneo a supportare una pronuncia di condanna oltre ogni ragionevole dubbio. 5. Il ricorso dell'avv. AR Femminella, per CO GE, si compone di due motivi, con i quali deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. 5.1. Con un primo motivo, sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente e inadeguata, non avendo affrontato le divergenze nelle deposizioni dei testi che, con l'atto di gravame, erano state evidenziate dall'appellante. Il ricorrente sostiene che l'istruttoria espletata non avrebbe consentito di pervenire con certezza alla compiuta identificazione del CO e a ricostruire l'effettivo contributo causale da lui fornito alla realizzazione del reato. 5.2. Con un secondo motivo sostiene che la Corte di appello, nel dichiarare il non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine al reato commesso in 3 danno di LO AN, si sarebbe limitata a verificare l'estinzione del reato per prescrizione, quando, invece, avrebbe dovuto verificare specificamente la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito civile. 6. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. 7. L'avv. Luca Conti, per la parte civile, ha presentato memoria scritta con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi o di rigettarli. 5. L'avv. AR Femminella, nell'interesse di CO GE, ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto di accogliere il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1. Il primo motivo del ricorso del IL, i tre motivi del ricorso di NE e il primo motivo del ricorso di CO - che possono essere trattati congiuntamente, essendo strettamente connessi tra loro - sono inammissibili. Con tali motivi, i ricorrenti, invero, hanno articolato censure che, pur essendo state da loro riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). In realtà, non deducono alcun effettivo travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma offrono al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari che tendono a sollecitare un'inammissibile rivalutazione dei fatti nella loro interezza. Va ribadito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Quanto alla regola dell'<<oltre ogni ragionevole dubbio» invocata dall'onesti, in linea con la giurisprudenza di questa corte, va ricordato che essa non può essere adoperata quale parametro violazione legge, perché tal modo si finirebbe per censurare motivazione al là dei casi cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., richiedendo così giudice legittimità un'autonoma valutazione delle fonti prova esula dai suoi poteri (sez. 3, n. 24574 del 12 03 2015, zonfrilli, rv. 264174); come chiarito dalla legittimità, infatti, il 533 pen. ha ampi margini operatività solo nella fase merito, quando proposta una ricostruzione alternativa, mentre sede tale regola rileva allorché sua inosservanza traduca manifesta illogicità della 2, 28957 04 2017, d'urso e altri, 270108). va, caso, evidenziato corte territoriale, adeguata, coerente priva vizi logici, ricostruito i fatti conformità all'ipotesi accusatoria, rispondendo anche alle censure mosse l'atto impugnazione, ritenendo evidentemente "assorbite" le questioni poste difesa completamente incompatibili da lei ritenuta fondata. riguardo, ribadito «nella sentenza gravame è tenuto a compiere un'analisi approfondita tutte deduzioni parti prendere esame dettagliatamente risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, attraverso loro globale, spieghi, logico adeguato, ragioni suo convincimento, dimostrando aver presente fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese difensive se espressamente confutate, siano logicamente decisione adottata» 6, 34532 22 06 2021; depretis, 281935). particolare riferimento dichiarazioni rese dal teste sebastiani daniele, deve alcun travisamento riscontrabile, atteso impugnata, emerge affatto giudici abbiano attribuito sue un significato diverso, assumendo esse fossero perfettamente sovrapponibili quelle dalle persone offese. giudici, anzi, hanno erano frammentarie reticenti;
migliaccio. hanno, altresì, testi mastroiaco d'amena avevano assistito parte dell'intera vicenda. entrambi realtà, fondato giudizio responsabilità sulle entrambe offese, 5 ritenute pienamente attendibili precisamente riscontrate certificazioni mediche. altre testimonianze, limiti sopra evidenziati, avuto rilievo tutto marginale. assunto rende evidente presunte incongruenze rappresentate ricorrenti ordine alla tali testimonianze - prescindere effettiva fondatezza risulterebbero, decisive inidonee disarticolare ragionamento posto merito fondamento responsabilità. manifestamente infondate risultano relative mancata identificazione contributo causale fornito singoli imputati, specificato all'aggressione partecipato tutti tre gli atto <
P.Q.M.
6 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti 211 pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 7.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso, il 27 gennaio 2023.