Sentenza 10 novembre 2003
Massime • 1
In tema di acquisizioni documentali, sono legittimamente acquisite con il consenso del difensore le dichiarazioni rese dal curatore in altro procedimento a carico dell'amministratore legale della società fallita, in quanto la previsione dell'art. 238, comma quarto, cod. proc. pen. - per la quale i verbali delle dichiarazioni assunte in altro procedimento possono essere utilizzati nel dibattimento solo nei confronti dell'imputato che vi consenta -, non postulando che il consenso debba essere espresso personalmente dall'imputato, deve essere intesa nel senso che è sufficiente e rilevante, a tal fine, anche il consenso prestato dal difensore, al quale, ai sensi dell'art. 99 cod. proc. pen., competono le facoltà ed i diritti che la legge riconosce all'imputato, sempre che non siano espressamente riservati a quest'ultimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/11/2003, n. 48272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48272 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Giorgio Lattanzi - Presidente -
1. Dott. Renato Calabrese - Consigliere -
2. Dott. Andrea Colonnese "
3. Dott. Giuliana Ferrua "
4. Dott. Aniello Nappi "
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC IO nato il [...];
avverso la sentenza emessa il 15/10/02 dalla Corte di appello di Perugia. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso. Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dott. Giuliana Ferrua.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Guglielmo Passacantando che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il dif. Francesca Palma.
MOTIVI DI RICORSO E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza 24/3/97 il Tribunale di Perugia dichiarava IC IO responsabile, quale amministratore di fatto della s.a.s. Bomber Gross di Malvolta D. e C. fallita il 14/11/88, di bancarotta per distrazione in relazione a due autocarri oggetto di contratti di leasing;
con le attenuanti generiche lo condannava a pena ritenuta di giustizia.
La riportata decisione veniva confermata dalla Corte di appello con pronuncia 15/10/02 avverso la quale ha ora proposto ricorso per cassazione l'imputato nei termini infradescritti.
1 - Violazione della legge processuale e vizio di motivazione. In particolare è stato dedotto che i giudici di merito si erano basati esclusivamente sulle dichiarazioni rese dal curatore del fallimento in un altro procedimento penale, quello a carico della legale rappresentante della Bomber Gross s.a.s.: si è quindi denunciata l'inutilizzabilità di tali dichiarazioni perché acquisite irritualmente, in violazione degli artt. 238, 62, 195 c.p.p.. Ogni censura è infondata.
Premesso che, in tema di questioni processuali ciò che rileva non è la motivazione adottata, ma esclusivamente la correttezza della soluzione cui si è pervenuti, la Corte osserva che le dichiarazioni suddette sono state correttamente acquisite ed utilizzate. Alla luce del disposto dell'art. 26 L. 63/01 non può dubitarsi che l'art. 238 c.p.p. dovesse applicarsi al presente processo, con le modifiche ad esso apportate dalla citata legge.
Orbene il riformulato comma 4 dell'art. 238 c.p.p. prevede, quale norma di chiusura, che, al di fuori delle condizioni poste dai commi 1, 2, 2 bis e 3, i verbali delle dichiarazioni assunte in altro procedimento possano essere utilizzati nel dibattimento solamente nei confronti dell'imputato che vi consenta. Poiché la citata disposizione non postula che il consenso venga espresso personalmente dall'imputato, deve ritenersi sufficiente e rilevante ai fini che interessano anche quello prestato dal difensore, al quale, ai sensi dell'art. 99 c.p.p.. competono le facoltà ed i diritti che la legge riconosce all'imputato a meno che essi siano riservati a quest'ultimo; d'altro canto la mancata previsione di una siffatta riserva trova spiegazione nel fatto che proprio al difensore spetta la valutazione dal punto di vista tecnico dell'opportunità della scelta de qua.
Di conseguenza, poiché nella presente fattispecie le dichiarazioni rese dal curatore nel procedimento a carico dell'amministratrice legale della società fallita sono state acquisite con il consenso del difensore, le stesse risultano essere state legittimamente poste a fondamento del convincimento dei giudici di merito. Affermata l'applicabilità dell'art. 238 c.p.p. nella sua nuova formulazione diviene inconferente la questione di legittimità costituzionale posta dal ricorrente in relazione al precedente testo della norma per contrasto con gli artt. 3, 24 Cost. Neppure sussiste violazione dell'art. 62 c.p. per essersi utilizzati i riferimenti operati dal curatore a dichiarazioni autoaccusanti a lui rese dall'attuale imputato.
Innanzitutto va segnalato che il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'indagato presuppone che esse siano state rese nel "corso del procedimento" e non anche anteriormente o al di fuori del medesimo: in un'evenienza del genere la deposizione assume, nel suo contenuto specifico, il valore di fatto storico percepito dal teste e, come tale valutabile dal giudice alla stregua degli ordinari criteri applicabili a detto mezzo di prova. (Cass. 3/7/98 n. 0 7844 RV. 211349; Cass. 18/2/99 n. 0 2108 RV. 212788). D'altro canto non potrebbe valere il richiamo all'art. 63 c.p.p.. La disciplina ivi contenuta, la quale concerne le dichiarazioni autoindizianti rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria da chi avrebbe dovuto essere sentito sin dall'inizio in veste di imputato o di persona sottoposta alle indagini, non è applicabile alle dichiarazioni rilasciate al curatore, soggetto che non è qualificabile come organo di polizia giudiziaria: né l'esposta interpretazione è in contrasto con gli artt. 3, 24 della Cost.:
sentenza Corte Cost. n. 136 del 95 (Cass. 19/11/021 n. 41134 RV. 220257).
Del pari non ricorre violazione dell'art. 195 c.p.p. perché non si è versato in ipotesi di testimonianza indiretta, ma di ammissioni rese dallo stesso imputato, realizzanti una sorta di confessione stragiudiziale e va osservato che l'imputato avrebbe comunque potuto essere sentito se non fosse rimasto contumace.
Infine, è inammissibile la doglianza relativa ad omesso rinnovo del dibattimento per sentire il curatore e gli altri testi escussi nel diverso procedimento, richiesta non operata dinnanzi al Tribunale. L'art. 238 c. 5 c.p.p. sancisce il diritto delle parti ad ottenere l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite a norma dei precedenti commi: trattasi dunque di un diritto che deve essere esercitato dall'interessato e non già di un obbligo per il giudice, con la conseguenza che, in caso di mancata istanza in tal senso, le dichiarazioni potranno essere utilizzate di per sé, prescindendosi da un nuovo esame;
in codesta ottica dovrà altresì escludersi la necessità del rinnovo del dibattimento in appello per escutere i citati dichiaranti, dei quali non fu in primo grado richiesta l'audizione.
Tutti gli ulteriori rilievi, svolti nell'ambito di questo motivo in ordine alla valutazione delle prove, sono inammissibili perché di merito.
2 - Violazione di legge e vizio motivazionale per omesso accertamento del nesso di causalità tra le addebitate distrazioni ed il fallimento nonché in ordine alla ritenuta qualifica di amministratore effettivo in capo all'imputato.
Per ciò che attiene al nesso di causalità la deduzione è manifestamente infondata in quanto tale dato non è postulato dalla norma incriminatrice de qua (art. 216 L.F.).
Per il resto ogni censura si risolve nel prospettare, con affermazioni di fatto, una lettura delle emergenze diversa da quella di cui al provvedimento impugnato;
al contempo va sottolineata l'inconferenza del richiamo difensivo alla circostanza che il R. non sia stato dichiarato fallito in proprio: accertata in capo ad un soggetto lo svolgimento di effettiva attività di amministrazione di una s.a.s., ogni eventuale omissione in sede civile di provvedimenti a detta attività conseguenti, non preclude l'affermazione della responsabilità penale del medesimo per ipotesi criminose rispetto alle quali l'attività de qua costituisca dato essenziale.
3 - Violazione di legge per essersi affermata la sussistenza di bancarotta anziché di appropriazione indebita ex art. 646 c.p., reato estinto per prescrizione.
All'uopo si è evidenziato che il contratto di leasing era già stato risolto dalla Sava Leasing prima della dichiarazione di fallimento per cui il curatore non avrebbe più potuto subentrare nel rapporto. La condotta di distrazione di beni di cui all'art. 216 L. Fall. è configurabile anche in relazione a quelli che formino oggetto di semplice possesso da parte dell'imprenditore e precipuamente con riguardo a beni detenuti in base a contratto di leasing (Cass. 5/3/ 97, n. 0 2038, RV. 208670; Cass. 1/6/99, n. 0 6882, RV. 213604; Cass.13/3/01, n. 10333, RV. 218681) e ciò vale pure nel caso in cui quest'ultimo sia stato risolto per inadempimento: invero, poiché il fallimento è comunque tenuto alla restituzione, la sottrazione degli stessi determina l'impossibilità di adempiere con conseguenti oneri per la massa.
4 - Violazione di legge per omessa applicazione dell'ipotesi del danno di particolare tenuità e mancanza di motivazione in punto pena.
Sotto il primo profilo va osservato che correttamente i giudici di merito hanno escluso l'invocata situazione posto che il danno patrimoniale arrecato è rappresentato dal valore degli automezzi oggetto della dovuta restituzione e non già - secondo l'assunto manifestamente infondato della difesa - dal minimo importo pagato all'atto del contratto.
Con riferimento all'ulteriore censura basti puntualizzare che la pena è stata applicata nel minimo edittale, con massima riduzione per le concesse attenuanti generiche.
Per tutte le svolte considerazioni s'impone il rigetto del ricorso con condanna dell'impugnante al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 18 DICEMBRE 2003.