Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/2003, n. 87
CASS
Sentenza 8 gennaio 2003

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In tema di malattia professionale non tabellata, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità della sussistenza di una causa professionale, questa può invece essere ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso anche ad ogni utile iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità ed alla esposizione del lavoratore ai fattori di rischio (in applicazione di tale principio di diritto, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito che non aveva ritenuto di ammettere le prove, pur richieste dall'assicurato, volte a dimostrare il nesso causale tra la malattia e l'attività lavorativa svolta, ritenendo indeterminate le caratteristiche della lavorazione svolta così come evidenziate dal lavoratore).

Il giudice di merito, nell'esercizio del proprio potere discrezionale di accoglimento (o di rigetto), anche implicito, di una istanza di consulenza tecnica avanzata da una delle parti del processo, è tenuto unicamente ad evidenziare, in sede di motivazione della propria decisione, la esaustività delle altre prove, acquisite o prodotte nel corso dell'istruttoria, ai fini della pronuncia definitiva sulla controversia. Egli non può, per converso, negare ingresso a detta istanza, omettendo di confutare le ragioni addotte dalla parte a sostegno della medesima, e ritenere nel contempo indimostrati i fatti che, per effetto della consulenza stessa, si sarebbero potuti invece, provare, specie quando oggetto dell'accertamento risultino elementi rispetto ai quali la consulenza si presenta come lo strumento più efficiente d'indagine e la parte si trovi, se non nell'impossibilità, quanto meno nella pratica difficoltà di offrire adeguati parametri di valutazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/2003, n. 87
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 87
    Data del deposito : 8 gennaio 2003

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