Sentenza 8 gennaio 2003
Massime • 2
In tema di malattia professionale non tabellata, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità della sussistenza di una causa professionale, questa può invece essere ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso anche ad ogni utile iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità ed alla esposizione del lavoratore ai fattori di rischio (in applicazione di tale principio di diritto, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito che non aveva ritenuto di ammettere le prove, pur richieste dall'assicurato, volte a dimostrare il nesso causale tra la malattia e l'attività lavorativa svolta, ritenendo indeterminate le caratteristiche della lavorazione svolta così come evidenziate dal lavoratore).
Il giudice di merito, nell'esercizio del proprio potere discrezionale di accoglimento (o di rigetto), anche implicito, di una istanza di consulenza tecnica avanzata da una delle parti del processo, è tenuto unicamente ad evidenziare, in sede di motivazione della propria decisione, la esaustività delle altre prove, acquisite o prodotte nel corso dell'istruttoria, ai fini della pronuncia definitiva sulla controversia. Egli non può, per converso, negare ingresso a detta istanza, omettendo di confutare le ragioni addotte dalla parte a sostegno della medesima, e ritenere nel contempo indimostrati i fatti che, per effetto della consulenza stessa, si sarebbero potuti invece, provare, specie quando oggetto dell'accertamento risultino elementi rispetto ai quali la consulenza si presenta come lo strumento più efficiente d'indagine e la parte si trovi, se non nell'impossibilità, quanto meno nella pratica difficoltà di offrire adeguati parametri di valutazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/2003, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - rel. Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NI SS, NI CO e ET IL, quali eredi di NI SA, elettivamente domiciliati in Roma, via Arno n. 47, presso l'avv. Franco Agostini, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO - I.N.A.I.L., in persona del dirigente generale Dott. Piero Giorgini, direttore della direzione centrale prestazioni, elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre n. 144, presso gli avv.ti Antonino Catania e Giuseppe De Ferrà, che lo rappresentano e difendono, giusta procura notarile in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 15 del Tribunale di Latina depositata il 12 aprile 1999 (R.G. n. 2758/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 giugno 2002 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Lamorgese;
Uditi gli avv.ti Franco Agostini e Giuseppe De Ferrà;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 30 dicembre 1992 al Pretore di Latina, SA SI deduceva di essere affetto da ipoacusia bilaterale derivante dall'attività lavorativa espletata, per circa venticinque anni, in ambiente molto rumoroso, quale operaio alle dipendenze di un'azienda poligrafica e chiedeva che gli fosse riconosciuto il diritto alla rendita per malattia professionale nella misura del trenta per cento, inutilmente richiesta in sede amministrativa. Nella resistenza dell'Inail, che eccepiva la genericità degli elementi posti a fondamento della domanda, e dopo la costituzione in giudizio degli eredi dell'istante, nel frattempo deceduto, il Pretore con sentenza del 23 aprile 1997 riconosceva un'inabilità lavorativa pari al diciotto e settantuno per cento e liquidava la relativa rendita.
La decisione, appellata dall'istituto, è stata riformata dal Tribunale della stessa sede con pronuncia del 27 gennaio/12 aprile 1999. Ha ritenuto il giudice del gravame che la deduzione del SI di avere prestato la sua attività lavorativa alle dipendenze di un'azienda poligrafica, neppure specificata, come addetto alle macchine "offset" in ambiente rumoroso per la presenza di macchine stampatrici, non era sufficiente, data la indeterminatezza delle circostanze allegate, a ritenere che l'esposizione al rischio rumore costituisse una caratteristica costante delle mansioni svolte dall'assicurato. Sul punto, ha altresì osservato il Tribunale, non erano d'ausilio le consulenze tecniche espletate.
Di questa sentenza i soccombenti hanno richiesto la cassazione, formulando un solo motivo.
L'Inail ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico mezzo di annullamento parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, degli artt. 421 e 437 cod. proc. civ. e vizio di motivazione.
Critica la sentenza impugnata per avere escluso il nesso di causalità tra attività lavorativa e malattia accertata, sebbene i due consulenti di ufficio nominati nei due gradi del giudizio si fossero concordemente espressi per una sordità neurosensoriale, bilaterale o simmetrica, tipica da rumore, e senza pronunciarsi ne' sulla prova testimoniale articolata con il ricorso al Pretore sulla attività lavorativa espletata dal defunto SI in ambiente rumoroso, ne' sulla richiesta di consulenza tecnica per accertare la rumorosità dell'ambiente in cui il predetto aveva svolto il suo lavoro.
Il ricorso è fondato. Risulta dalla sentenza impugnata che l'assicurato aveva dedotto a sostegno della richiesta di liquidazione della rendita da ipoacusia il prolungato espletamento, per circa venticinque anni, di attività lavorativa come operaio di un'azienda poligrafica in ambiente molto rumoroso, così deducendo specifici fattori patogeni della ipoacusia allegata collegati al rischio ambientale, e detta esposizione a rischio, come pure emerge dalla sentenza impugnata, aveva trovato riscontro nelle affermazioni contenute nelle relazioni dei consulenti tecnici nominati nel giudizio di primo grado, i quali si erano riferiti ancorché genericamente ad ambiente lavorativo molto rumoroso, senza però l'specificarne caratteristiche ed efficienza causale". L'argomentazione svolta dalla sentenza impugnata, laddove per ritenere non dimostrata la eziologia professionale della malattia in questione assume la "indeterminatezza" delle circostanze dedotte dall'assicurato come caratteristiche della lavorazione svolta, non sembra coerente, non avendo il Tribunale spiegato perché pur essendo incontroversa la circostanza che l'attività lavorativa era svolta in uno stabilimento poligrafico, dove erano in funzione macchine stampatrici, non potesse ritenersi l'esposizione a rischio da rumore e come si potesse giustificare la otopatia riscontrata al SI, in considerazione della sua natura quale evidenziata dal consulente di ufficio.
La giurisprudenza di questa Corte, con riferimento a malattia professionale non tabellata, ha affermato il principio secondo cui "la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso anche ad ogni utile iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi (assunzione di deposizioni testimoniali, richiesta di chiarimenti al consulente tecnico e quanto altro si appalesi opportuno) in relazione all'entità ed alla esposizione del lavoratore ai fattori di rischio" (cfr. Cass. 23 aprile 1997 n. 3523, e v. Cass. 9 luglio 2001 n. 9302, Cass. 13 dicembre 1999 n. 13986). Qui, invece, il Tribunale ha disatteso, implicitamente e senza alcuna motivazione, la richiesta di prova testimoniale, articolata dalla parte privata sin dal ricorso introduttivo del giudizio, proprio sulla circostanza delle mansioni espletate dal SI in ambiente lavorativo ove erano in funzione macchine stampatrici. Nè peraltro il Tribunale ha dato conto della omissione degli accertamenti diretti a verificare la rumorosità che pure erano stati espressamente richiesti dalla parte, malgrado la ritenuta insufficienza delle risultanze processuali in proposito acquisite. È pur vero che la valutazione della necessità ed utilità di una consulenza tecnica rientra nell'esercizio del potere discrezionale del giudice del merito, il quale allorché disattenda una richiesta di indagine tecnica non è tenuto a fornire una specifica motivazione, potendo le ragioni del diniego risultare anche per implicito (Cass. 2 agosto 2001 n. 10589 e numerose altre) si deve però rilevare che il giudice del merito non può rifiutarsi di fare ricorso alla consulenza tecnica richiesta, omettendo di confutare le ragioni addotte dalla parte, e ritenere, nel contempo, sic et simpliciter, indimostrati i fatti che, per effetto della consulenza stessa, si sarebbero potuti, invece, provare, specie quando oggetto dell'accertamento risultino elementi rispetto ai quali la consulenza si presenta come lo strumento più efficiente d'indagine e la parte si trovi, se non nell'impossibilità, quanto meno nella pratica difficoltà di offrire adeguati parametri di valutazione (Cass. 20 febbraio 1998 n. 1783). La sentenza impugnata va dunque cassata e la causa deve essere rimessa per nuovo esame ad altro giudice di appello, designato come in dispositivo.
Al giudice del rinvio va pure demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2003