Sentenza 21 aprile 2005
Massime • 1
L'esercizio del diritto di sciopero, proclamato dalle organizzazioni forensi di categoria, integra legittimo impedimento del difensore a comparire all'udienza, ma non l'adesione ad uno sciopero generale nazionale, che, pur costituendo un diritto tutelato costituzionalmente, non può essere esercitato contro interessi generali meritevoli di pari tutela, come in particolare l'interesse all'ordinato svolgimento dell'attività giudiziaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/04/2005, n. 19895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19895 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 21/04/2005
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCIANI Franco - Consigliere - N. 809
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 7740/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SP LD IU N. IL 01/01/1950;
avverso SENTENZA del 18/10/2002 CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MANCINI FRANCO;
udito il P.M. nella persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18 ottobre 2002 la Corte d'appello di Bari confermava quella in data 20 febbraio 2001 del tribunale della stessa città che aveva condannato l'appellante NA DO alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione per i reati di contrabbando di Kg. 3270 di tabacco lavorato estero e per la connessa contravvenzione di evasione dell'IVA.
Le inattendibili dichiarazioni dell'imputato in unione alle risultanze di fatto conducevano la Corte territoriale a condividere le conclusioni raggiunte dai primi giudici. Le conclusioni stesse venivano condivise anche in punto di diniego delle attenuanti generiche, causa la gravità del fatto ed i precedenti dell'imputato. A mezzo del proprio difensore l'imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza ed altresì avverso l'ordinanza con la quale la Corte aveva respinto la richiesta di differimento avanzata dal difensore per adesione allo sciopero generale e comunque per la impossibilità conseguente allo sciopero di accedere e circolare per la città.
Nel ricorso si fa inoltre presente che per l'impedimento del difensore non era stato possibile rappresentare alla Corte l'impedimento dell'imputato che il giorno precedente era stato sottoposto in un ospedale milanese ad una grave operazione chirurgica.
Nel merito si sostiene illogicità della motivazione laddove la sentenza non considera che l'imputato era un autista dipendente che dal datore di lavoro aveva ricevuto l'ordine di caricare il camion di frutta e verdura e di trasportarlo a Firenze ed il carico illecito era avvenuto mentre lo stesso si trovava a pranzo, e laddove nega le generiche sulla base di precedenti condanne sia pure, come la corte di merito riconosce, risalenti nel tempo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Quanto alla eccezione di carattere preliminare occorre ricordare che nella specie non si tratta della astensione dalle udienze proclamata dalle organizzazioni forensi di categoria bensì, secondo quanto allegato dalla difesa, di uno sciopero generale nazionale. Orbene, non vuole certo negarsi il diritto anche del legale di aderire a queste manifestazioni di protesta che di norma non si rivolgono contro una precisa controparte nelle vesti di datore di lavoro - per definizione assente nel caso del libero professionista - per avanzare precise rivendicazioni di carattere salariale o giuridico ma contro la politica economica del Governo coinvolgendo quindi interessi generali che riguardano tutti e dunque non solo i lavoratori subordinati che hanno una bene individuata controparte bensì anche lavoratori autonomi e liberi professionisti;
ma tale diritto - di una categoria professionale peraltro che svolge un servizio di pubblica necessità - non può esercitarsi in modo da porsi contro interessi generali parimenti meritevoli di tutela, quali in particolare l'interesse all'ordinato svolgimento dell'attività giudiziaria che viene turbato, ad esempio e per restare nel tema, ogni volta che senza giustificato motivo un processo venga spostato da un ruolo per essere inserito in un altro.. Basta al riguardo pensare alle cautele che disciplinano l'astensione degli avvocati dalle udienze con le quali si mira per l'appunto a contemperare ed armonizzare i vari interessi in gioco, per il che si verificherebbe l'assurdo di una adesione senza regole allo sciopero generale quando invece regole ben precise devono essere osservate dall'avvocato per lo sciopero della propria categoria.
Ancor meno fondata è l'altra argomentazione posta a sostegno dell'eccezione, in forza della quale a causa dello sciopero generale sarebbe stato impossibile raggiungere la città di Bari. Non risulta infatti che la città sia rimasta nell'occasione isolata ed essa, dato che lo studio del legale si trova in provincia, poteva essere agevolmente raggiunta anche a prescindere dai mezzi pubblici coinvolti nello sciopero.
Per contro l'impedimento assoluto dell'imputato ben avrebbe potuto essere rappresentato dal legale a mezzo fax, non essendo necessaria per tale allegazione la sua presenza in udienza. Quanto al merito il ricorrente si limita a riproporre la propria versione dei fatti, già esaminata dalla Corte territoriale e dalla stessa già ritenuta inattendibile con la seguente motivazione "...il primo giudice ha valutato le dichiarazioni rese dal prevenuto a sua discolpa - avrebbe lasciato il mezzo presso una stazione di carburante perché il committente effettuasse il carico - ed ha correttamente ritenuto l'inattendibilità delle stesse perché smentite dalle risultanze processuali - il mezzo non risultava annotato sul registro dei posteggi - e perché e contrario alle norme di abituale cautela affidare il costoso mezzo a terzi sconosciuti".
Non è compito di questo giudice di sola legittimità operare una scelta fra due diverse interpretazioni delle risultanze processuali. Gli compete per contro,a mente dell'art. 606 lett. e) c.p.p., verificare che la motivazione posta dal giudice di merito a fondamento della propria decisione non sia meramente apparente o affetta da manifesta illogicità: vizi che non sembrano affliggere la sentenza in questione.
Discorso analogo deve essere fatto per il motivo del ricorso che concerne la mancata concessione delle attenuanti generiche perché anche in questo caso la corte territoriale ha dato conto della propria decisione motivando il diniego con riferimento a validi parametri di valutazione quali debbono considerarsi le modalità del fatto ed i precedenti dell'autore.
Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 aprile 2005. Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2005