Sentenza 8 agosto 2001
Massime • 1
I rapporti tra i medici convenzionati esterni e le unità sanitarie locali, disciplinati dall'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dagli accordi collettivi nazionali stipulati in attuazione di tale norma, pur se costituiti in vista dello scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale, dirette a tutelare la salute pubblica, corrispondono a rapporti libero - professionali "parasubordinati" che si svolgono di norma su un piano di parità, non esercitando l'ente pubblico nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all'infuori di quello di sorveglianza, ne' potendo incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo; ne deriva che le controversie che investono tali posizioni di diritto soggettivo, delle quali il medico lamenti la lesione da parte della USL, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, la quale non trova deroga a favore del giudice amministrativo per il fatto che la domanda del professionista denunci, quale mezzo al fine della tutela dei diritti scaturenti dal detto rapporto, l'illegittimità di atti regolamentari o provvedimenti emessi dalla p.a., spettando al giudice ordinario la loro eventuale disapplicazione. (Nel caso di specie il medico convenzionato aveva chiesto il diritto al trattamento intero anche per le scelte di assistiti in deroga al massimale, previa disapplicazione dell'art. 29 del d.P.R. 28 settembre 1990, n. 315; la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha anche ritenuto ininfluente la nuova disciplina sulla competenza giurisdizionale in ordine alle controversie in materia di pubblici servizi dettata dall'art. 33 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/08/2001, n. 10960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10960 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Primo Presidente f.f. -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NO AM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALESSANDRO TORLONIA 39, presso lo studio dell'avvocato STEFANO FRANZÌ, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO SORBO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 12 DI VIAREGGIO;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n^. 07042/00 proposto da:
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 12 DI VIAREGGIO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RICCIOTTI 9, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO COLACINO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ERMINIO VENTURA, giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
NO AM;
- intimato -
avverso la sentenza n. 557/99 del Tribunale di LUCCA, depositata il 21/05/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/01 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
uditi gli Avvocati Massimo SORBO, Erminio VENTURA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del terzo motivo del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 13 febbraio 1995 il dott. Giampiero Cassano, medico operante in regime convenzionale per l'assistenza pediatrica di base presso la USL 3 Versilia, chiedeva al Pretore di EG di dichiarare l'illegittimità dell'art. 29 d.P.R. 28 settembre 1990 n. 315 - nella parte in cui prevede un trattamento economico inferiore per gli assistiti oltre il massimale - e conseguentemente disapplicare i provvedimenti adottati in materia dalla USL, riconoscendo il diritto del ricorrente al trattamento economico intero anche per le scelte di assistiti in deroga al massimale, con la condanna dell'ente convenuto al pagamento degli importi dovuti. Costituitosi il contraddittorio, il Pretore adito con sentenza del 15 ottobre 1996 rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dalla USL ed accoglieva parzialmente la domanda dell'attore.
Su appello proposto sia dall'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 12 di EG (con la riproposizione della questione di giurisdizione) sia dal dott. Cassano, il Tribunale di Lucca con sentenza del 21 maggio 1999 riformava la decisione di primo grado rigettando la domanda dell'attore.
Avverso tale decisione il dott. Cassano propone ricorso per cassazione con tre motivi, illustrati da memoria. L'AUSL n. 12 resiste con controricorso e ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi proposti contro la stessa sentenza devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 cod.proc.civ. In questa sede deve essere esaminato il motivo del ricorso incidentale, con il quale l'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 12 di EG ripropone la questione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che il sindacato del giudice del lavoro può riguardare unicamente lo svolgimento del rapporto, ma non investe la normativa oggetto della contrattazione collettiva, che ha natura di atto organizzatorio;
la norma dell'art. 29 del d.P.R. n. 315/1990 attiene alle condizioni generali del rapporto convenzionale ed inerisce ad un aspetto pubblicistico dello stesso rapporto, rispetto al quale il dott. Cassano può far valere solo una posizione di interesse legittimo tutelabile di fronte al giudice amministrativo.
Il mezzo è infondato. Secondo un costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, i rapporti tra i medici convenzionati esterni e le unità sanitarie locali, disciplinati dall'art. 48 legge 23 dicembre 1978 n. 833 e dagli accordi collettivi nazionali stipulati in attuazione di tale norma (quale, nella specie, l'accordo per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, reso esecutivo con d.p.r. 28 settembre 1990 n. 315), pur se costituiti in vista dello scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale, dirette a tutelare la salute pubblica, ossia per un interesse pubblico, corrispondono a rapporti libero-professionali "parasubordinati" che si svolgono di norma su un piano di parità, in quanto in essi l'ente pubblico opera nell'ambito esclusivo del diritto privato, assumendo nei confronti del professionista gli obblighi che derivano dalla disciplina collettiva. Dalla natura del rapporto e delle norme che ne regolano la costituzione e lo svolgimento discende che l'ente pubblico non esercita nei confronti del medico "convenzionato" alcun potere autoritativo, all'infuori di quello di sorveglianza, ne' può incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal "rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato" (così definito dall'art. 1 dell'accordo collettivo nazionale reso esecutivo con DPR 28 settembre 1990 n. 315), sicché le iniziative delle parti ed i rispettivi comportamenti vanno valutati secondo i principi propri che regolano l'esercizio dell'autonomia privata. Ne consegue che le controversie che investono tali posizioni di diritto soggettivo, delle quali il medico lamenti la lesione da parte della USL, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, la quale non trova deroga a favore del giudice amministrativo per il fatto che la domanda del professionista denunci, quale mezzo al fine della tutela dei diritti scaturenti dal suddetto rapporto, l'illegittimità di atti regolamentari o provvedimenti emessi dalla pubblica amministrazione, spettando al giudice ordinario la loro eventuale disapplicazione (v. per tutte Cass. Sez. Un. 19 dicembre 1990 n. 12033, 21 gennaio 1992 n. 681, 4 agosto 1997 n. 8547, 3 giugno 1997 n. 4955, 22 novembre 1999 n. 813). Ai fini dell'applicazione di questi principi non rileva d'altro canto, ai sensi dell'art. 5 cod. proc. civ., la nuova disciplina sulla competenza giurisdizionale in ordine alle controversie in materia di pubblici servizi, dettata dall'art. 33, comma secondo lett. f) del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 (successivamente dichiarato illegittimo con sentenza n. 292 del 17 luglio 2000 della Corte Costituzionale e poi sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000 n. 205) in quanto entrata in vigore successivamente alla proposizione della domanda.
Il ricorso incidentale deve essere quindi respinto, e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Ai sensi dell'art. 142 disp. att. cod. proc. civ., gli atti devono essere rimessi alla
Sezione Lavoro di questa Corte per l'esame dei motivi del ricorso principale.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Rigetta il ricorso incidentale e rimette gli atti alla Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione per l'esame del ricorso principale.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2001