Sentenza 19 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/02/2002, n. 2389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2389 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2002 |
Testo completo
0 2 3 89 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL PO LA CORTE SUPREM DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE jin cum custo Ni indinuity amcutiva Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22124/99 Dott. Angelo GIULIANO - Presidente - Dott. Renato PERCONTE LICATESE 5680 Cron. Consigliere 641 Rep. Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI Ud. 24/10/01 DURANTE - Rel. Consigliere Dott. Bruno - CALABRESE Consigliere Dott. Donato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig.IL SOLE 24 ORE per diritti 1.55 sul ricorso proposto da:
1.9 FEB. 2002 EC AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIERE DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell'avvocato 135 3000 FERDINANDO MARIA DE MATTEIS, difeso dall'avvocato CANCELLI SALVATORE LO GIUDICE, giusta delega in atti;
ricorrente DG709766
contro
ASSITALIA SPA, nella persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore dott. Luciano Roasio, elettivamente domiciliata in ROMA VIA N 2001 PORPORA 12, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO 1823 CAVALIERE, che la difende unitamente all'avvocato 1 ANGELO MAIOLINO, giusta delega in atti;
-controricorrente avverso la sentenza n. 1319/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, sezione III Civile emessa il 5/7/1999, depositata il 14/09/99; RG.1399/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/01 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato ANGELO MAIOLINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO EC Armando convenne innanzi al tribunale di Bomance Bassano del Grappa la spa Assitalia, chiedendone la condanna al pagamento dell'indennità assicurativa in relazione ad infortunio (frattura di tibia e perone al- la gamba destra con postumi invalidanti) occorsogli in un incontro di calcio del campionato amatori, organiz- zato dalla F.I.G.C., al quale aveva partecipato. La società convenuta contestò la copertura assicu- rativa. Il tribunale accolse la domanda, quantificando l'indennità in lire 20.350.000, sul riflesso che la partecipazione ad un torneo amatoriale, anche se orga- 2 nizzato dalla F.I.G.C. nell'ambito delle attività sta- tutarie e promozionali, era coperta dalla garanzia as- sicurativa. Alla soluzione opposta pervenne -su gravame della società la corte di appello di Venezia, la quale ri- tenne che l'attività calcistica fosse esclusa dalla ga- ranzia e che non operasse nella specie l'unica eccezio- ne prevista dalla polizza (esercizio puramente ricrea- tivo del calcio) in quanto si trattava di gare del cam- pionato amatori organizzate dalla P.I.G.C. su base pro- fessionale ed ufficiale. Il EC ha proposto ricorso per cassazione, affi- dandone l'accoglimento ad un motivo;
ha resistito con controricorso l'Assitalia; le parti hanno depositato Вдигамы memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo il ricorrente, denunciando vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 1362 SS. C.C. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., censura la corte territoriale 1) per avere apoditticamente ritenu- to che la gara del campionato amatori, nel corso della quale si è verificato l'infortunio, rientrasse nell'attività ufficiale della F.I.G.C. e non avesse ca- rattere ricreativo;
2) perdavere tenuto conto, sebbene abbia affermato il contrario, del regolamento della le- 3 - ga nazionale dilettanti prodotto dalla società assicu- ratrice, dal quale avrebbe dovuto, viceversa, prescin- dere per la ragione che non è richiamato dalla polizza ed è, quindi, privo di efficacia vincolante, incorrendo con questo, oltre che nel vizio di contraddittoria mo- tivazione, nella violazione degli artt. 1362 SS. c.c.; 3) per avere omesso l'esame della dichiarazione 16.1.1991 della lega nazionale dilettanti, dalla quale risulta che l'attività amatoriale organizzata dalla F.I.G.C. si prefigge lo scopo di consentire la pratica dell'attività calcistica ai soggetti che, non potendo più svolgere tale attività per il superamento dei limi- ti di età, vogliano praticarla a livello ricreativo, e per avere ritenuto a causa di tale omissione che la ga- ra “de qua" si sia svolta nell'ambito del calcio giova- Воманк nile e della normale attività dei giocatori. Il motivo è infondato. Premesso che l'ermeneutica contrattuale del giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità per visi di motivazione o per violazione di norme, va rilevato che la corte territoriale ha indicato le ragioni, per le quali ha ritenuto che l'attività "de qua" non pre- sentasse carattere ricreativo, sicchè non sussiste il vizio di motivazione che viene dedotto;
essa, inoltre, diversamente da quanto affermato nel ricorso, non ha 4 tenuto conto del regolamento, per cui non è ravvisabile neppure il vizio di contraddittorietà della motivazione e manca di base concreta la censura, secondo la quale l'indagine ermeneutica è stata indebitamente estesa al regolamento. In particolare, la corte ha utilizzato a fini in- terpretativi due argomenti: uno principale e l'altro sussidiario. Quello principale è che l'attività calcistica è so- lo eccezionalmente coperta dalla garanzia assicurativa quando rivesta carattere puramente ricreativo, rimanen- done ordinariamente esclusa, di tal che basta che sia organizzata ufficialmente dalla F.I.G.C. nell'ambito campionato amatori perchè operi delle gare del Bomans l'esclusione. L'altro è che l'attività calcistica che si svolge nel campionato amatori è “normale”, vale a dire profes- sionale, ed è, perciò, l'esatto contrario dell'attività ricreativa. Il risultato interpretativo conseguito si sottrae alle censure mosse. Nè vale osservare che la corte territoriale ha omesso la valutazione della dichiarazione 16.1.1991. Trattasi, infatti, di elemento privo di valore de- cisivo, come è reso evidente dal fatto che a livello interpretativo non rilevano le ragioni che possono ave- re indotto alla organizzazione del campionato amatori, la concreta modulazione rilevando, invece, dell'organizzazione. In conclusione, si deve riconoscere che la corte territoriale non merita censura e si deve affermare che la copertura assicurativa non opera con riferimento ad infortuni che si verifichino nel corso di gare del cam- pionato calcistico amatori. Il ricorso va, pertanto, rigettato;
ricorrono giu- sti motivi per compensare le spese del giudizio di cas- sazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del 110 11 giudizio di cassazione. SEST 20,66 Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della TOT. 149,77 terza sezione civile della Corte di Cassazione il 24.10.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Вчино on vank Ло저나 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 gata n 700 Serie 4. cln. 48748 PVorsale C 149.77 (auto CENTOQUARA CANDVEITI IL CANCELLIERE C1 Servizi DI FILIPPO: NA OL Depositata in Cancelleria Goggi, li 1942.02 IL CANCELLIERE C1 002 NA Coen!! N O V