Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/2020, n. 2239
CASS
Sentenza 16 dicembre 2020

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In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, la richiesta di trattazione del procedimento di riesame, formulata ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. b), d. l. 17 marzo 2020, n. 18, comporta la rinuncia alla sospensione dei termini per impugnare limitatamente a quel procedimento, mentre non si estende all'appello, proposto dal pubblico ministero avverso diverso provvedimento adottato in fase cautelare, che nel frattempo abbia sostituito quello genetico, trattandosi di autonoma fase processuale e non di un segmento della stessa procedura incidentale riguardante lo stesso provvedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/2020, n. 2239
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2239
    Data del deposito : 16 dicembre 2020

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