Sentenza 21 maggio 1998
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 219 cod. stradale, spetta al Prefetto la competenza ad ordinare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida conseguente alla condanna per il reato di circolazione abusiva nel periodo di sospensione della patente medesima previsto dall'art. 218, comma sesto, detto cod.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/05/1998, n. 7308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7308 |
| Data del deposito : | 21 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe VIOLA Presidente del 21.5.1998
1. Dott. Mauro D. LOSAPIO Consigliere SENTENZA
2. " Matteo IACUBINO " N. 1155
3. " Giovanni FEDERICO " REGISTRO GENERALE
4. " Paolo SEPE " N. 30370/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Foggia nei confronti: BE IG, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza 4-XII-1996 del Pretore di Foggia Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Iacubino;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
OSSERVA
Con la sentenza di cui in epigrafe BE IG è stato riconosciuto colpevole del reato di guida di autoveicolo durante il periodo di sospensione della patente di guida (acc. in Foggia il 6-09 -1995) e, con attenuanti generiche, condannato alla pena di mesi due di arresto e L. 250.000= di ammenda.
Ricorre direttamente per Cassazione avverso della sentenza il P.M. presso la Pretura di Foggia dolendosi per l'omessa applicazione della sanzione amministrativa necessaria della revoca della patente di guida prevista dall'art. 218 C.d.S. in relazione all'art. 224. Osserva questa Suprema Corte che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza (n. 606 c. 3^ CPP).
Invero dispone l'art. 219 c. 1^ C.d.S. che "Quando, ai sensi del presente Codice, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, il provvedimento di revoca è emesso dal prefetto che l'ha rilasciata".
Il ricorrente, evidentemente, confonde l'ipotesi de quo con quella ex art. 222 C.d.S., ove espressamente l'applicazione della, diversa, misura amministrativa accessoria della sospensione della patente è demandata al giudice all'atto della pronuncia della sentenza di condanna.
Nell'art. 224 C.d.S. vanno distinte le fattispecie di cui al 1^ e 2^ comma, giacché quella del 1^ comma è in relazione alla sentenza applicativa della sospensione della patente (e di cui all'art. 222, 186, 189 C.d.S.), mentre quella del co. 2^ (revoca della patente di guida) è correlata all'ipotesi di cui all'art. 219 C.d.S., ove la sentenza o il decreto di condanna irrevocabile è solo il presupposto in base al quale l'autorità amministrativa "adotta", autonomamente, il provvedimento di revoca.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 1998