CASS
Ordinanza 11 novembre 2024
Ordinanza 11 novembre 2024
Massime • 1
In virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 c.p.c., la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite potendo disporre la compensazione delle spese, totale o parziale, ed anche condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 11/11/2024, n. 29056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29056 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
Numero registro generale 17309/2022 Numero sezionale 3115/2024 Numero di raccolta generale 29056/2024 Data pubblicazione 11/11/2024 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto: OM VA Presidente RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE CHIARA GRAZIOSI Consigliere Ud.30/09/2024 CRISTIANO VALLE Consigliere CC STEFANIA TASSONE Consigliere MARILENA GORGONI Consigliere-Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17309/2022 R.G. proposto da: SCHIAVON SONIA, rappresentata e difesa dagli avvocati CLAUDIA CORNELIO ([...]) ed ENRICO CORNELIO ([...]), pec: avvocati@studiocornelio.it; -ricorrente-
contro
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; -controricorrente- e sul ricorso incidentale proposto da: AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE, in persona del legale rappresentante p.t., Numero registro generale 17309/2022 Numero sezionale 3115/2024 Numero di raccolta generale 29056/2024 rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, Data pubblicazione 11/11/2024 domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; -ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 997/2022, depositata il 09/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2024 dal Consigliere MARILENA GORGONI. FATTI DI CAUSA La Corte d'Appello di Venezia, con la sentenza n. 1669/2015, depositata il 09/05/2022, accoglieva l'impugnazione proposta dai familiari di NA DE RO, ex lavoratore portuale morto per mesotelioma pleurico, avverso la liquidazione dei danni loro riconosciuti dal Tribunale di Venezia, con sentenza n. 2757/2011, ad eccezione della richiesta della vedova, IA Schiavon, volta ad ottenere il risarcimento del danno da lucro cessante per la perdita dei benefici economici della convivenza con il de cuius, ritenendoli compensati dal godimento del trattamento pensionistico di reversibilità, rigettava l'appello incidentale proposto dall'Autorità Portuale del Mare Adriatico settentrionale. Sia l'Autorità Portuale del Mare Adriatico settentrionale (in via principale) sia IA Schiavon (in via incidentale) ricorrevano per la cassazione di detta pronuncia. Questa Corte, con l'ordinanza n. 19749/2019, accoglieva il ricorso incidentale, ritenendo erroneamente escluso il credito risarcitorio rivendicato a titolo di danno patrimoniale dalla vedova del lavoratore deceduto, sul presupposto dell'avvenuta liquidazione a suo favore della pensione di reversibilità da parte dell'Inps senza tener conto dell'impossibilità di applicare il principio della compensatio lucri cum damno quando il pregiudizio e l'incremento ottenuto dal danneggiato non dipendono dal medesimo fatto illecito, ed ha rigettato il ricorso principale. 2 di 8 Numero registro generale 17309/2022 Numero sezionale 3115/2024 Numero di raccolta generale 29056/2024 Il giudizio di rinvio che ne era seguito si è concluso con la Data pubblicazione 11/11/2024 sentenza n. 997/2022, depositata il 09/05/2022, della Corte d'Appello di Venezia che ha rigettato nel merito la domanda di IA Schiavon, ritenendo che facessero difetto l'allegazione e la prova del danno, essendosi l'istante limitata a richiamare le tabelle di mortalità per il comune di Padova del 2012, adducendo che il defunto avrebbe potuto vivere verosimilmente per altri 24,65 anni e dunque calcolando in euro 146.637,92 la perdita del beneficio, tenuto conto della pensione annuale percepita dal marito nell'ultimo anno di vita e della quota del 40% della stessa destinata al mantenimento della moglie, detratta la quota sibi. IA Schiavon ricorre per la cassazione di detta decisione, formulando un solo motivo, illustrato con memoria. L'Autorità Portuale del Mare Adriatico settentrionale resiste con controricorso e propone ricorso incidentale basato su tre motivi. La trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod.proc.civ. RAGIONI DELLA DECISIONE Ricorso principale di IA Schiavon 1) La ricorrente denuncia la violazione degli artt. 115 e 167 cod.proc.civ. Sostiene di aver dedotto con l'atto di citazione del primo grado di giudizio: i) di avere contratto matrimonio con il de cuius nel 1965; ii) di aver convissuto con lui sino alla data della morte avvenuta l'8 settembre 2000; iii) di aver chiesto l'attribuzione del 40% della pensione percepita dal marito. Rileva che l'Autorità Portuale del Mare Adriatico settentrionale non aveva mai contestato dette circostanze (allo scopo di dimostrarlo le pp. 10-57 del ricorso riproducono la comparsa di costituzione e risposta dell'Autorità Portuale del Mare Adriatico settentrionale) e che, pertanto, ai sensi degli artt. 115 e 167 cod.proc.civ., erano da considerare pacifiche. 3 di 8 Numero registro generale 17309/2022 Numero sezionale 3115/2024 Numero di raccolta generale 29056/2024 Chiarisce che per tale ragione non aveva chiesto di provare per Data pubblicazione 11/11/2024 testi l'assenza di qualsiasi altro cespite proprio né che il 40% della pensione del marito era destinata al suo mantenimento. Il motivo non merita accoglimento. Quanto all'asserita "non contestazione", da parte della società aeroportuale, in ordine alla sussistenza del danno da lucro cessante spettante alla vedova che la Corte di merito non avrebbe considerato, rileva questo Collegio, in primo luogo, che la comparsa di costituzione e risposta della convenuta conteneva un'articolata contestazione in toto della fondatezza delle domande dei familiari del de cuius nonché la negazione della sussistenza di responsabilità per danni da esposizione all'amianto. Il che esclude la mancata contestazione. In secondo luogo, va osservato che il principio di non contestazione, il quale produce l'effetto della "relevatio ai onere probandi", può operare in relazione a fatti, costitutivi, modificativi o estintivi del diritto azionato e non anche rispetto a fattispecie giuridiche, come l'accertamento del diritto al risarcimento del danno, che richiedono un riscontro sulla condotta, sul nesso di causalità, sull'evento e sul pregiudizio economico, a carattere fortemente valutativo, che devono essere necessariamente ricondotte al thema probandum come disciplinato dall'art. 2697 cod. civ. e la cui verificazione spetta al giudice. (cfr. Cass. 19/08/2019, n. 21460). Né può trascurarsi che il giudizio di rinvio è tendenzialmente chiuso, ed è volto a far sì che il giudice di merito cui la causa è rinviata porti a termine, attraverso il giudizio rescissorio, l'opera posta in essere dalla Corte di cassazione con il giudizio rescindente conclusosi con la cassazione con rinvio, sicché detto giudizio, nell'ipotesi in discorso, e cioè di rinvio prosecutorio, si protrae dal punto e dallo stato di istruzione in cui si trovava a seguito della pronuncia del 4 di 8 Numero registro generale 17309/2022 Numero sezionale 3115/2024 Numero di raccolta generale 29056/2024 provvedimento cassato, in linea di principio senza possibilità di Data pubblicazione 11/11/2024 nuove domande o eccezioni e di nuove prove (ex multis, cfr. Cass. 21/04/2005, n. 8357). Ora, nel caso di specie, la sentenza emessa nel giudizio rescindente aveva cassato con rinvio la statuizione della Corte d'Appello che, sul punto, aveva confermato quella di prime cure, negando, senza alcun accertamento in fatto, che alla vedova del lavoratore deceduto spettasse il danno patrimoniale da lucro cessante. Il che precludeva al giudice del rinvio un nuovo e diverso accertamento del diritto sulla spettanza in astratto del danno patrimoniale da lucro cessante all'odierna ricorrente, nel senso che al giudice del rinvio era precluso pervenire alla conferma della statuizione contenuta nella sentenza cassata sulla base di una rinnovata e difforme interpretazione del principio in iure enunciato dalla Corte di Cassazione, ma non gli impediva di procedere ad una nuova valutazione degli elementi probatori già acquisiti, con la stessa ampiezza dei poteri del giudice che aveva emesso la sentenza cassata. Il ricorso sul punto è del tutto carente, essendosi la ricorrente limitata a riprodurre il contenuto del proprio atto di citazione e ad invocare l'applicazione del principio di non contestazione che comunque non supera il difetto di allegazione e di prova dei presupposti di fatto ritenuti carenti dalla Corte d'Appello: quale fosse la sua condizione economico-patrimoniale, se fosse in tutto o in parte dipendente economicamente dal marito, né ha contestato che dette circostanze fossero deducibili in via presuntiva, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice a quo. Ricorso incidentale dall'Autorità Portuale del Mare Adriatico settentrionale 5 di 8 Numero registro generale 17309/2022 Numero sezionale 3115/2024 Numero di raccolta generale 29056/2024 2) Il primo motivo è rubricato «Sulla tempestività dell'odierno Data pubblicazione 11/11/2024 controricorso con ricorso incidentale- Nullità della notifica del ricorso proposto dalla Sig.a IA AV. Benché sia indicato come tale, non si tratta di un motivo di ricorso, bensì di una argomentata richiesta da parte dell'Autorità Portuale del Mare Adriatico settentrionale di considerare tempestivo il ricorso incidentale, perché pur essendo la notificazione nulla, essendo stato il ricorso notificato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia l'11 luglio 2022, anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, ad essa non debbono applicarsi i termini di cui all'art. 370 cod.proc.civ. In merito, si osserva quanto segue: -premesso che l'Autorità Portuale del Mare Adriatico settentrionale si era costituita, in grado di appello, con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale di Venezia, il presente ricorso per cassazione è stato notificato irritualmente alla suddetta autorità presso la menzionata avvocatura distrettuale;
-la nullità della notificazione, per non essere stata eseguita presso l'Avvocatura generale dello Stato è restata sanata, con effetto ex tunc (e conseguenziale esclusione del verificarsi della decadenza per il sopravvenuto decorso del termine di impugnazione), dalla costituzione in giudizio dell' dall'Autorità Portuale del Mare Adriatico settentrionale rappresentata dall'Avvocatura generale dello Stato. Può dunque passarsi allo scrutinio dei motivi. 3) Con il secondo motivo è dedotta la violazione e/o la falsa applicazione del principio di immutabilità della pronuncia di cassazione nonché degli artt. 384, 2° comma, 385, 3° comma, 91 e 92 cod.proc.civ., in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., per avere la Corte d'Appello disposto la sua condanna ai ¾ delle spese del giudizio di primo e secondo grado, del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio, anziché limitarsi a regolare le 6 di 8 Numero registro generale 17309/2022 Numero sezionale 3115/2024 Numero di raccolta generale 29056/2024 spese di legittimità, essendo quelle del giudizio di merito coperte Data pubblicazione 11/11/2024 da giudicato. 4) Con il terzo motivo l'Autorità Portuale del Mare Adriatico settentrionale si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ. e del principio della soccombenza in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. Non essendovi stata nessuna sua soccombenza nemmeno parziale nel giudizio di rinvio, la Corte d'Appello avrebbe erroneamente posto i ¾ delle spese processuali del giudizio di rinvio a suo carico. 5) Gli ultimi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati, perché la Corte d'Appello ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: in virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 cod.proc.civ., la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite (Cass. 12/09/2014, n. 19345); in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, e può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte 7 di 8 Numero registro generale 17309/2022 Numero sezionale 3115/2024 (Cass., Sez. Un., 08/11/2022, n. 32906), anche nel caso in cui la Numero di raccolta generale 29056/2024 lite abbia percorso più fasi con alterne vicende per le parti. Data pubblicazione 11/11/2024 6) Entrambi i ricorsi vanno rigettati. 7) Data la reciproca soccombenza va disposta la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, a favore dell'ufficio del merito competente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 30 settembre 2024. Il Presidente OM VA 8 di 8
contro
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; -controricorrente- e sul ricorso incidentale proposto da: AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE, in persona del legale rappresentante p.t., Numero registro generale 17309/2022 Numero sezionale 3115/2024 Numero di raccolta generale 29056/2024 rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, Data pubblicazione 11/11/2024 domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; -ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 997/2022, depositata il 09/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2024 dal Consigliere MARILENA GORGONI. FATTI DI CAUSA La Corte d'Appello di Venezia, con la sentenza n. 1669/2015, depositata il 09/05/2022, accoglieva l'impugnazione proposta dai familiari di NA DE RO, ex lavoratore portuale morto per mesotelioma pleurico, avverso la liquidazione dei danni loro riconosciuti dal Tribunale di Venezia, con sentenza n. 2757/2011, ad eccezione della richiesta della vedova, IA Schiavon, volta ad ottenere il risarcimento del danno da lucro cessante per la perdita dei benefici economici della convivenza con il de cuius, ritenendoli compensati dal godimento del trattamento pensionistico di reversibilità, rigettava l'appello incidentale proposto dall'Autorità Portuale del Mare Adriatico settentrionale. Sia l'Autorità Portuale del Mare Adriatico settentrionale (in via principale) sia IA Schiavon (in via incidentale) ricorrevano per la cassazione di detta pronuncia. Questa Corte, con l'ordinanza n. 19749/2019, accoglieva il ricorso incidentale, ritenendo erroneamente escluso il credito risarcitorio rivendicato a titolo di danno patrimoniale dalla vedova del lavoratore deceduto, sul presupposto dell'avvenuta liquidazione a suo favore della pensione di reversibilità da parte dell'Inps senza tener conto dell'impossibilità di applicare il principio della compensatio lucri cum damno quando il pregiudizio e l'incremento ottenuto dal danneggiato non dipendono dal medesimo fatto illecito, ed ha rigettato il ricorso principale. 2 di 8 Numero registro generale 17309/2022 Numero sezionale 3115/2024 Numero di raccolta generale 29056/2024 Il giudizio di rinvio che ne era seguito si è concluso con la Data pubblicazione 11/11/2024 sentenza n. 997/2022, depositata il 09/05/2022, della Corte d'Appello di Venezia che ha rigettato nel merito la domanda di IA Schiavon, ritenendo che facessero difetto l'allegazione e la prova del danno, essendosi l'istante limitata a richiamare le tabelle di mortalità per il comune di Padova del 2012, adducendo che il defunto avrebbe potuto vivere verosimilmente per altri 24,65 anni e dunque calcolando in euro 146.637,92 la perdita del beneficio, tenuto conto della pensione annuale percepita dal marito nell'ultimo anno di vita e della quota del 40% della stessa destinata al mantenimento della moglie, detratta la quota sibi. IA Schiavon ricorre per la cassazione di detta decisione, formulando un solo motivo, illustrato con memoria. L'Autorità Portuale del Mare Adriatico settentrionale resiste con controricorso e propone ricorso incidentale basato su tre motivi. La trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod.proc.civ. RAGIONI DELLA DECISIONE Ricorso principale di IA Schiavon 1) La ricorrente denuncia la violazione degli artt. 115 e 167 cod.proc.civ. Sostiene di aver dedotto con l'atto di citazione del primo grado di giudizio: i) di avere contratto matrimonio con il de cuius nel 1965; ii) di aver convissuto con lui sino alla data della morte avvenuta l'8 settembre 2000; iii) di aver chiesto l'attribuzione del 40% della pensione percepita dal marito. Rileva che l'Autorità Portuale del Mare Adriatico settentrionale non aveva mai contestato dette circostanze (allo scopo di dimostrarlo le pp. 10-57 del ricorso riproducono la comparsa di costituzione e risposta dell'Autorità Portuale del Mare Adriatico settentrionale) e che, pertanto, ai sensi degli artt. 115 e 167 cod.proc.civ., erano da considerare pacifiche. 3 di 8 Numero registro generale 17309/2022 Numero sezionale 3115/2024 Numero di raccolta generale 29056/2024 Chiarisce che per tale ragione non aveva chiesto di provare per Data pubblicazione 11/11/2024 testi l'assenza di qualsiasi altro cespite proprio né che il 40% della pensione del marito era destinata al suo mantenimento. Il motivo non merita accoglimento. Quanto all'asserita "non contestazione", da parte della società aeroportuale, in ordine alla sussistenza del danno da lucro cessante spettante alla vedova che la Corte di merito non avrebbe considerato, rileva questo Collegio, in primo luogo, che la comparsa di costituzione e risposta della convenuta conteneva un'articolata contestazione in toto della fondatezza delle domande dei familiari del de cuius nonché la negazione della sussistenza di responsabilità per danni da esposizione all'amianto. Il che esclude la mancata contestazione. In secondo luogo, va osservato che il principio di non contestazione, il quale produce l'effetto della "relevatio ai onere probandi", può operare in relazione a fatti, costitutivi, modificativi o estintivi del diritto azionato e non anche rispetto a fattispecie giuridiche, come l'accertamento del diritto al risarcimento del danno, che richiedono un riscontro sulla condotta, sul nesso di causalità, sull'evento e sul pregiudizio economico, a carattere fortemente valutativo, che devono essere necessariamente ricondotte al thema probandum come disciplinato dall'art. 2697 cod. civ. e la cui verificazione spetta al giudice. (cfr. Cass. 19/08/2019, n. 21460). Né può trascurarsi che il giudizio di rinvio è tendenzialmente chiuso, ed è volto a far sì che il giudice di merito cui la causa è rinviata porti a termine, attraverso il giudizio rescissorio, l'opera posta in essere dalla Corte di cassazione con il giudizio rescindente conclusosi con la cassazione con rinvio, sicché detto giudizio, nell'ipotesi in discorso, e cioè di rinvio prosecutorio, si protrae dal punto e dallo stato di istruzione in cui si trovava a seguito della pronuncia del 4 di 8 Numero registro generale 17309/2022 Numero sezionale 3115/2024 Numero di raccolta generale 29056/2024 provvedimento cassato, in linea di principio senza possibilità di Data pubblicazione 11/11/2024 nuove domande o eccezioni e di nuove prove (ex multis, cfr. Cass. 21/04/2005, n. 8357). Ora, nel caso di specie, la sentenza emessa nel giudizio rescindente aveva cassato con rinvio la statuizione della Corte d'Appello che, sul punto, aveva confermato quella di prime cure, negando, senza alcun accertamento in fatto, che alla vedova del lavoratore deceduto spettasse il danno patrimoniale da lucro cessante. Il che precludeva al giudice del rinvio un nuovo e diverso accertamento del diritto sulla spettanza in astratto del danno patrimoniale da lucro cessante all'odierna ricorrente, nel senso che al giudice del rinvio era precluso pervenire alla conferma della statuizione contenuta nella sentenza cassata sulla base di una rinnovata e difforme interpretazione del principio in iure enunciato dalla Corte di Cassazione, ma non gli impediva di procedere ad una nuova valutazione degli elementi probatori già acquisiti, con la stessa ampiezza dei poteri del giudice che aveva emesso la sentenza cassata. Il ricorso sul punto è del tutto carente, essendosi la ricorrente limitata a riprodurre il contenuto del proprio atto di citazione e ad invocare l'applicazione del principio di non contestazione che comunque non supera il difetto di allegazione e di prova dei presupposti di fatto ritenuti carenti dalla Corte d'Appello: quale fosse la sua condizione economico-patrimoniale, se fosse in tutto o in parte dipendente economicamente dal marito, né ha contestato che dette circostanze fossero deducibili in via presuntiva, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice a quo. Ricorso incidentale dall'Autorità Portuale del Mare Adriatico settentrionale 5 di 8 Numero registro generale 17309/2022 Numero sezionale 3115/2024 Numero di raccolta generale 29056/2024 2) Il primo motivo è rubricato «Sulla tempestività dell'odierno Data pubblicazione 11/11/2024 controricorso con ricorso incidentale- Nullità della notifica del ricorso proposto dalla Sig.a IA AV. Benché sia indicato come tale, non si tratta di un motivo di ricorso, bensì di una argomentata richiesta da parte dell'Autorità Portuale del Mare Adriatico settentrionale di considerare tempestivo il ricorso incidentale, perché pur essendo la notificazione nulla, essendo stato il ricorso notificato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia l'11 luglio 2022, anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, ad essa non debbono applicarsi i termini di cui all'art. 370 cod.proc.civ. In merito, si osserva quanto segue: -premesso che l'Autorità Portuale del Mare Adriatico settentrionale si era costituita, in grado di appello, con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale di Venezia, il presente ricorso per cassazione è stato notificato irritualmente alla suddetta autorità presso la menzionata avvocatura distrettuale;
-la nullità della notificazione, per non essere stata eseguita presso l'Avvocatura generale dello Stato è restata sanata, con effetto ex tunc (e conseguenziale esclusione del verificarsi della decadenza per il sopravvenuto decorso del termine di impugnazione), dalla costituzione in giudizio dell' dall'Autorità Portuale del Mare Adriatico settentrionale rappresentata dall'Avvocatura generale dello Stato. Può dunque passarsi allo scrutinio dei motivi. 3) Con il secondo motivo è dedotta la violazione e/o la falsa applicazione del principio di immutabilità della pronuncia di cassazione nonché degli artt. 384, 2° comma, 385, 3° comma, 91 e 92 cod.proc.civ., in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., per avere la Corte d'Appello disposto la sua condanna ai ¾ delle spese del giudizio di primo e secondo grado, del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio, anziché limitarsi a regolare le 6 di 8 Numero registro generale 17309/2022 Numero sezionale 3115/2024 Numero di raccolta generale 29056/2024 spese di legittimità, essendo quelle del giudizio di merito coperte Data pubblicazione 11/11/2024 da giudicato. 4) Con il terzo motivo l'Autorità Portuale del Mare Adriatico settentrionale si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ. e del principio della soccombenza in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. Non essendovi stata nessuna sua soccombenza nemmeno parziale nel giudizio di rinvio, la Corte d'Appello avrebbe erroneamente posto i ¾ delle spese processuali del giudizio di rinvio a suo carico. 5) Gli ultimi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati, perché la Corte d'Appello ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: in virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 cod.proc.civ., la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite (Cass. 12/09/2014, n. 19345); in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, e può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte 7 di 8 Numero registro generale 17309/2022 Numero sezionale 3115/2024 (Cass., Sez. Un., 08/11/2022, n. 32906), anche nel caso in cui la Numero di raccolta generale 29056/2024 lite abbia percorso più fasi con alterne vicende per le parti. Data pubblicazione 11/11/2024 6) Entrambi i ricorsi vanno rigettati. 7) Data la reciproca soccombenza va disposta la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, a favore dell'ufficio del merito competente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 30 settembre 2024. Il Presidente OM VA 8 di 8