Cass. civ., sez. III, ordinanza 11/11/2024, n. 29056
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Ordinanza 11 novembre 2024

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In virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 c.p.c., la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite potendo disporre la compensazione delle spese, totale o parziale, ed anche condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, ordinanza 11/11/2024, n. 29056
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29056
    Data del deposito : 11 novembre 2024

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