Cass. pen., sez. V, sentenza 18/10/2005, n. 44706
CASS
Sentenza 18 ottobre 2005

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L'informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa, ex art. 369 bis cod. proc. pen., non deve precedere, a pena di nullità, l'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen. nel caso in cui, nel corso delle indagini preliminari non sia stata espletata alcuna attività cui il difensore aveva diritto di assistere. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto rispettata la propedeuticità dell'invio dell'informazione ex art. 369 bis cod. proc. pen. rispetto a quello dell'avviso di conclusione delle indagini in presenza dell'ordine impartito dal P.M. di notifica dell'informazione, contenente la comunicazione della nomina del difensore d'ufficio con l'avviso della facoltà di designazione di quello di fiducia, in epoca antecedente alla richiesta di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 18/10/2005, n. 44706
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 44706
    Data del deposito : 18 ottobre 2005

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