Sentenza 26 maggio 2015
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, sussiste l'interesse del coindagato concorrente nel reato a proporre istanza di riesame avverso il provvedimento di vincolo eseguito esclusivamente sui beni di altro compartecipe, poichè la misura cautelare, per le più diverse ragioni, potrebbe essere successivamente attuata anche sui beni a lui appartenenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/05/2015, n. 38302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38302 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2015 |
Testo completo
38302/ 1 5 د م REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 26/05/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. NICOLA MILO N. - Consigliere - 907 Dott. ANNA PETRUZZELLIS - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ANGELO CAPOZZI N. 7845/2015 - Rel. Consigliere - Dott. EMANUELE DI SALVO Dott. ALESSANDRA BASSI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CC MA N. IL 20/01/1956 avverso l'ordinanza n. 33/2014 TRIB. LIBERTA' di TERAMO, del 04/12/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. (AOLO CANE LE ILI Аллг кам елти ч е лга п ино نه YOU TRAGMIGGIONE AT71 PER ULTE MIORE Udit i difensor Avv RITENUTO IN FATTO 1. AR AR ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Teramo, in data 4 dicembre 2014, che ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, di beni mobili e immobili nella disponibilità del AR, per un valore non superiore all'importo di euro 27.500, corrispondente al prezzo del reato di cui agli artt. 319 e 321 cod. pen.. '2.Il ricorrente deduce, con il primo motivo violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 322, 568 e 591 cod. proc. pen., poiché la circostanza che, in sede di esecuzione del decreto di sequestro, la Guardia di Finanza abbia aggredito i beni di un correo non elide l'interesse del ricorrente alla revoca del sequestro, emesso anche nei suoi confronti, atteso che vi è un interesse a precludere future aggressioni del proprio patrimonio, che potrebbero esservi nel caso in cui, ad esempio, il correo, titolare dei beni, dovesse essere prosciolto;
oppure nell'ipotesi in cui i beni sottoposti a vincolo reale dovessero andare distrutti oppure dovesse accertarsi che il loro valore non è sufficiente a garantire credito oggetto di sequestro. Non è quindi sostenibile che l'indagato nei cui confronti sia stato emesso un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, eseguito solo su beni di altro indagato, sia privo dell'interesse, concreto ed attuale, ad impugnare, in quanto è l'esistenza stessa del vincolo che legittima l'indagato al gravame. E comunque l'art. 322 cod. proc. pen. indica l'indagato tra i soggetti titolari del potere d'impugnazione, a tutela del diritto di difesa, in quanto l'indagato ha un interesse giuridicamente protetto all'accertamento della carenza del fumus delicti, che costituirebbe altresì il presupposto per una definizione del procedimento in tempi brevi. La definizione del procedimento di riesame in termini di inammissibilità ha determinato altresì l'omesso esame dei motivi addotti al ricorrente. Si chiede pertanto annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato. Come è noto, l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. è requisito di ammissibilità di qualsiasi impugnazione ed è correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento impugnato. Esso sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire,attraverso l'eliminazione del predetto provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante (cfr.,ex plurimis, Cass. Sez. U. 13-12-1995, Timpani, Rv. 203093; Cass. Sez. 1,n. 47496 del 17-10-2003). L'interesse in disamina deve essere concreto, e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subìto con il provvedimento impugnato, ed attuale, dovendo persistere fino al momento della decisione, affinchè questa possa avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta al giudice dell'impugnazione (Sez. U. n.10372 del 27-9-1995, Serafino;
Sez. U. n.20 del 20-10-96, Vitale). Concretezza ed attualità sono requisiti coessenziali e indefettibili dell'interesse ad impugnare (Sez. 6, n. 24637 del 21-4-2012, Rv. 234734).
2. Nel caso in disamina, non può sostenersi, sulla scorta delle argomentazioni formulate dal Tribunale, che l'unico interesse ravvisabile, in capo all'impugnante, sia quello, giuridicamente irrilevante, di ottenere l'astratta affermazione di un principio di diritto o, al più, la mera verifica della sussistenza del fumus del delitto a lui contestato. Non può infatti negarsi che l'eventuale accoglimento del gravame, con conseguente eliminazione del decreto di sequestro, determinerebbe una situazione pratica di vantaggio per l'impugnante. Il decreto di sequestro,infatti, pur non eseguito, è tuttora valido ed efficace e non può dunque non riconoscersi, in capo al ricorrente, l'interesse alla caducazione del predetto atto, suscettibile di esecuzione in qualsiasi momento, in dipendenza di una delle evenienze prospettate nei motivi di ricorso, poc'anzi compendiati, o di una qualunque altra circostanza che renda necessaria l'apprensione dei beni del ricorrente, oggetto del provvedimento di cautela reale. La nozione processualpenalistica di interesse all'impugnazione va infatti individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere e nella una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale correlativa finalità di conseguire una decisione più favorevole rispetto a quella oggetto del gravame (Sez. U., n.6624 del 27-10-2011,Marinaj, Rv. 251691). Orbene, come correttamente osservato nell'impugnazione proposta, la situazione di svantaggio processuale deriva dall'esistenza stessa del provvedimento di ablazione reale, la quale determina un vulnus nei confronti della sfera giuridica del ricorrente, a prescindere dalla sua esecuzione, che può sopravvenire in qualsiasi momento, determinando altresì incertezza nella situazione giuridica del ricorrente e nell'assetto della sua sfera patrimoniale. Erroneamente pertanto il Tribunale ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame, per carenza di interesse.
3.L'ordinanza impugnata va dunque annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Teramo, per la decisione sulla richiesta di riesame.
PQM
ANNULLA SENZA RINVIO L'ORDINANZA IMPUGNATA E DISPONE TRASMETTERSI GLI ATTI AL TRIBUNALE DI TERAMO PER LA DECISIONE SULLA RICHIESTA DI RIESAME Così deciso in Roma, all 'udienza del 26-5-2015. Il iere estensore Il Presidente, DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 21 SET 2015 PREDICIL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO SL TE Z Piera Esposito I R O O N C E