Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2002, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
122 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. 4935/99 SEZIONE LAVORO Cron. N. 2809 composta dai seguenti Magistrati:
1.Dott. Vincenzo Mileo -Presidente- Rep. N 2. " Fabrizio Miani Canevari -Consigliere- Ud.5.10.2001 3. Francesco Antonio Maiorano -Consigliere- 664. Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- 5. Saverio Toffoli -Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente Ing. Gianni Billia legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di mandato speciale in calce al ricorso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli 3791 Avv.ti Mario Passaro, Carlo De Angelis e Mario Poti, elettiva- mente domiciliato nel loro ufficio presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto in Roma, Via della Frezza 17 Ricorrente 2
CONTRO
D'CO ON, elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Grella del foro di Vairano Patenora (Caser- ta) Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 1457/98 del Tribunale del La- voro di S. Maria Capua Vetere del 3.7.1998/13.7.1998 nella cau- sa iscritta al n. 459 del R.G. anno 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5.10.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 24.6 1994 NI D'AM, premesso che in data 13.5.1993 aveva presentato domanda in via amministrativa e che la stessa era stata respinta dall'INPS, adiva il Pretore del Lavoro di S. Maria Capua Vetere chiedendo il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità o, in via subordinata, all'assegno di invalidità con la condanna dell'istituto previdenziale alla cor- responsione dei ratei scaduti. Il convenuto istituto, costituendosi, contestava la domanda chie- dendone il rigetto. All'esito il Pretore con sentenza depositata l'11.4.1997, esple- tata consulenza tecnica di ufficio, dichiarava la ricorrente invali- 3 da dall'ottobre 1995 con il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità dal 1.11.1995. Proposto gravame da parte dell'INPS, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, rinnovata la consulenza tecnica di ufficio, con in accoglimento parzialesentenza 3.7.1998/13.7.1998, dell'appello, dichiarava il diritto della D'AM all'assegno di invalidità dal 1°.4.1997, oltre accessori. Il Tribunale in particolare condivideva le conclusioni della con- sulenza tecnica di ufficio di secondo grado in ordine al fatto che la D'AM fosse affetta da malattie comportanti la riduzione della sua capacità lavorativa a meno di un terzo, in quanto fon- date su accertamenti esaurienti e condotti con retti criteri tecni- ci, e in ordine alla decorrenza dell'invalidità dal marzo 1997, al HI posto di quella ritenuta dal consulente di primo grado. L'INPS ricorre per cassazione con unico motivo, al quale resiste la D'AM con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo del ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della legge n. 222 del 1984, in rela- zione all'art. 112 e 113 CPC e all'art. 2697 CC, nonché motiva- zione omessa su punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e n. 5 CPC). L'INPS osserva al riguardo che nell'atto di appello aveva de- dotto, come motivo di impugnativa in via preliminare, la carenza del requisito contributivo, già eccepita peraltro nel giudizio pretorile;
conseguentemente rileva che il Tribunale aveva omesso di decidere e motivare la connessa questione, condizionante l'esistenza del diritto controverso, attribuendo l'assegno ordina- rio di invalidità sulla base del solo accertamento dell'esistenza del requisito sanitario. La doglianza così formulata ed articolata è fondata. Dall'esame degli atti si evince che effettivamente i giudici di ap- pello hanno omesso di decidere e di motivare sulla questione sollevata dall'INPS concernente l'esistenza del requisito contri- butivo, che costituisce elemento costitutivo del diritto azionato e quindi condizione della fondatezza della domanda del lavoratore / ЕД intesa ad ottenere la pensione di invalidità (in questo senso ex plurimis Cass. sentenza n. 2475 del 3 marzo 1995; Cass. senten- za n. 1655 del 25 febbraio 1999). Dal mancato esame da parte dei giudici di merito dell'eccezione sollevata dall'ente previdenziale discende l'irrilevanza in questa sede dell'osservazione della resistente D'AM in ordine al rag- giungimento del requisito contributivo fin dal 1994. In conclusione in base alle svolte considerazioni il ricorso va ac- colto e conseguentemente la sentenza impugnata va cassata cor rinvio della causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Napoli.
PQ M
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto cassa la sentenza im- pugnata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello di 5 Napoli. Così deciso in Roma addì 5 ottobre 2001 Il Presidente : Il Consigliere relatore estensore;
Vincenzo Mileo Vessandro be Neusis I 3 0 A D 1 3 S , S . 5 T O A . L T R L , N A ' O A L S B 3 L E I 7 E P - D S D 8 I e - I A 1 N S T 1 G S N O O E E S P A I G M D I A G E E A , O L D O T R T E I T A T R S L I I N L G D E E E S D E O R