Cass. pen., sez. I, sentenza 22/06/2006, n. 23130
CASS
Sentenza 22 giugno 2006

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Massime1

Integra la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 659, primo comma, cod. pen. la condotta idonea ad arrecare disturbo al riposo ed alle occupazioni di in numero indeterminato di persone, che sia posta in essere, seppure non siano superati i limiti di rumorosità di cui all'art. 4 d.p.c.m. 14.11.1997, nello svolgimento di attività di per sé rumorosa, perché l'agente è comunque tenuto alle cautele necessarie ad evitare il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. (Fattispecie relativa alla condotta del responsabile di un ambulatorio medico dai cui impianti di climatizzazione ed elettrogeno provenivano rumori che per intensità e durata superavano i limiti di normale tollerabilità).

Commentario1

  • 1Impianto di climatizzazione troppo rumoroso: quando può configurarsi il reato?Accesso limitato
    Luigi Viola · https://www.altalex.com/ · 10 ottobre 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 22/06/2006, n. 23130
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23130
Data del deposito : 22 giugno 2006

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