Sentenza 26 giugno 2009
Massime • 1
In tema di reati concernenti gli stupefacenti, la sanzione del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 73, comma quinto bis, d.P.R. n. 309 del 1990 non può avere durata eccedente quella della pena detentiva irrogata e deve essere commisurata al criterio legale in forza del quale un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/06/2009, n. 30089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30089 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 26/06/2009
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 624
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 15627/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di NT CA, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza pronunciata in data 30 marzo 2009 dal Tribunale di Frosinone;
- udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
- sentite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. DELEHAYE Enrico, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 14 dicembre 2007, il Tribunale di Frosinone applicava, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a CA NT le pene di mesi otto di reclusione ed Euro 2.000 di multa, sostituendole, ai sensi del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5-bis, con la pena del lavoro di pubblica utilità presso la "Cooperativa sociale in Movimento onlus", con sede in Ferentino.
2. Accertato, una volta detratto il presofferto in custodia cautelare, che il NT era tenuto ad espiare la pena di mesi cinque e giorni venti di reclusione, il Tribunale di Frosinone, con l'ordinanza indicata in epigrafe, disponeva che il NT svolgesse l'attività di manutenzione dello spazio verde annesso al Centro polivalente di Ferentino "ogni sabato, dalle ore 8 alle ore 14, per il periodo complessivo di mesi cinque e giorni venti, con decorrenza dal 4 aprile 2009" e specificava che "ogni sabato di lavoro di pubblica utilità sostituiva un giorno di pena detentiva".
3. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'interessato, chiedendone l'annullamento. Deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, citato art. 73, comma 5-bis, e del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 54, nonché la contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata e la "violazione del giudicato". Lamenta il difensore che l'espiazione della pena irrogata al NT è destinata a cessare, in considerazione delle statuizioni contenute nel provvedimento impugnato, il 7 luglio 2012.
Il lavoro di pubblica utilità deve, invece, avere una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso merita accoglimento.
4.1. Stabilisce il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5- bis, primo periodo, che, limitatamente ai reati di cui ai commi 1 e 4, stesso art., commessi da persona tossicodipendente o comunque da assuntore di sostanze stupefacenti, il giudice, con la sentenza di condanna o di patteggiamento la quale abbia riconosciuto l'attenuante del fatto di lieve entità, se vi è espressa richiesta dell'imputato, presentata eventualmente anche in via subordinata ma comunque prima della sentenza, può disporre, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, la sostituzione delle pene, detentive e pecuniarie, irrogate con quella del lavoro di pubblica utilità "di cui al D.Lgs. 28 agosto 2000, n.274, art. 54, secondo le modalità ivi previste" (sulle condizioni applicative cfr. Cass. 6^ 27 giugno 2008, P.G. in proc. Piredda, RV 240317).
Il quarto periodo del comma stabilisce, poi, che, in deroga a quanto disposto dal menzionato art. 54, il lavoro di pubblica utilità deve avere una "durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata".
Il citato art. 54, delineata la nozione di lavoro di pubblica utilità (comma 2) , precisa (comma 5) che, ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro.
4.2. Sono sufficienti questi rilievi perché emerga con evidenza un primo errore compiuto dal Tribunale.
Si è visto (supra 2) che l'ordinanza specifica che "ogni sabato di lavoro di pubblica utilità" è destinato a sostituire un giorno di pena detentiva.
Sennonché il "sabato di lavoro" è, nel caso concreto, come è dato evincersi dall'ordinanza impugnata, costituito da sei ore di attività. Poiché, peraltro, come si legge nell'art. 54, comma 5, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di due ore di lavoro, ne deriva, ai fini del computo della pena, che sei ore di lavoro (tante sono quelle che il NT deve svolgere ogni sabato) costituiscono tre giorni di lavoro di pubblica utilità, non uno, come afferma il Tribunale.
4.3. Ciò premesso, deve osservarsi che in tal modo NT sconterebbe, ogni settimana, a far tempo dal 4 aprile 2009, tre giorni di pena, lavorando il sabato per sei ore.
Non basteranno, dunque, cinque mesi e venti giorni per espiare la pena ma servirà più tempo.
Si è visto, tuttavia, che il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5-bis prevede, in deroga a quanto disposto dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 54, che il lavoro di pubblica utilità debba avere una durata "corrispondente" a quella della sanzione detentiva irrogata. L'affermazione implica, in coerenza con la natura "sostitutiva" del lavoro di pubblica utilità, che il tempo massimo di incidenza del medesimo sulla libertà del condannato è predeterminato dalla sanzione detentiva irrogata.
Nel caso di specie, dunque, il lavoro sostitutivo non potrà "durare" oltre i cinque mesi e venti giorni della pena detentiva comminata. E il giudice dell'esecuzione dovrà tenere conto che la prestazione di due ore equivale ad "un giorno" e che tempi e modalità di esecuzione del lavoro non dovranno pregiudicare "le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato" (locuzione la cui trasposizione dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, menzionato art. 54, comma 3, e dall'art. 107, comma 3, che disciplina le modalità di esecuzione del lavoro di pubblica utilità disposto in sostituzione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità, appare opportuna).
5. La decisione impugnata va, pertanto, annullata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Frosinone che si atterrà ai principi affermati.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo esame, al Tribunale di Frosinone.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2009