Cass. pen., sez. III, sentenza 23/05/2002, n. 23880
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Sentenza 23 maggio 2002

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L'art. 80, comma 1, lett. a) del D.L.G. 17 marzo 1995 n. 230, recante attuazione di direttive europee in materia di radiazioni ionizzanti, nel porre a carico dell' "esperto qualificato", l'obbligo - la cui inosservanza è penalmente sanzionata dall'art. 139, comma 4, lett. b), dello stesso D.L.G. - di indicare con relazione scritta al datore di lavoro "l'individuazione e la classificazione delle zone ove sussiste rischio di radiazioni", non può che riferirsi all'esercizio, da parte del medesimo esperto, dei compiti a lui spettanti di controllo delle fonti radianti già note ovvero di quelle delle quali egli abbia acquisito notizia a seguito delle informazioni che il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 77, comma 4, del citato D.L.G. n. 230/95, è tenuto a fornirgli. È quindi da escludere che all'esperto qualificato possa addebitarsi la violazione dell'obbligo in questione nel caso di accertata presenza di rifiuti radioattivi in locali (nella specie, un gabinetto di decenza) non compresi nelle zone a rischio note o segnalate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 23/05/2002, n. 23880
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23880
    Data del deposito : 23 maggio 2002

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