Sentenza 23 maggio 2002
Massime • 1
L'art. 80, comma 1, lett. a) del D.L.G. 17 marzo 1995 n. 230, recante attuazione di direttive europee in materia di radiazioni ionizzanti, nel porre a carico dell' "esperto qualificato", l'obbligo - la cui inosservanza è penalmente sanzionata dall'art. 139, comma 4, lett. b), dello stesso D.L.G. - di indicare con relazione scritta al datore di lavoro "l'individuazione e la classificazione delle zone ove sussiste rischio di radiazioni", non può che riferirsi all'esercizio, da parte del medesimo esperto, dei compiti a lui spettanti di controllo delle fonti radianti già note ovvero di quelle delle quali egli abbia acquisito notizia a seguito delle informazioni che il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 77, comma 4, del citato D.L.G. n. 230/95, è tenuto a fornirgli. È quindi da escludere che all'esperto qualificato possa addebitarsi la violazione dell'obbligo in questione nel caso di accertata presenza di rifiuti radioattivi in locali (nella specie, un gabinetto di decenza) non compresi nelle zone a rischio note o segnalate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/05/2002, n. 23880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23880 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
1. Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO - Presidente - del 23/05/2002
2. Dott. CLAUDIO VITALONE - Consigliere - SENTENZA
3. Dott. NICOLA QUITADAMO - Consigliere - N. 1180
4. Dott. ALFREDO TERESI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
5. Dott. VITTORIO VANGELISTA - Consigliere - N. 19473/2001
sull'impugnazione proposta da RO UA, nato a [...]
il 25 settembre 1945,
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 7
dicembre 2000;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Claudio Vitalone;
ascoltate le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del
Dott. Vittorio Meloni, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per intervenuta prescrizione;
ascoltato il difensore dell'imputato, avv. Angelo Scavone, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso, associandosi -
subordinatamente - alle conclusioni del Procuratore Generale;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il UA è stato tratto a giudizio dal Tribunale di Palermo per rispondere del reato di cui all'art. 80 co. 1 lett. a) in relazione all'art. 139 co. 4 lett. b) D.Lvo 230/95 per avere - nella qualità di esperto qualificato ai sensi dell'art. 77 del decreto medesimo - omesso di individuare, classificare e segnalare tempestivamente un locale adibito a servizio igienico, attiguo al laboratorio RIA dell'ospedale Cervello di Palermo, ove sussistevano rischi di radiazione, non impedendo in tal modo che potesse crearsi pericolo di contaminazione per le persone e per l'ambiente. Fatto accertato il 20 settembre 1996.
Con la sentenza in epigrafe, l'imputato è stato ritenuto colpevole del reato ascrittogli e condannato alle pene ritenute di giustizia. Ricorre il UA con due distinti atti del 9 e del 12 marzo 2001. Nel primo, sottoscritto anche dall'avv. Angelo Scavone, vengono dedotti quattro mezzi di annullamento.
Con i primi due si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 80 co. 1, lett. a), 139 co. 4 lett. b) in relazione agli artt. 6 co. 1 lett. g) ed 1), 75, 77 e 79, nonché 59, 61, 102, 103, 109 del D. L.vo 230/95, con riferimento anche all'art. 1 c.p. e 14 delle "preleggi" per violazione del principio di tassatività e del divieto di interpretazione analogica in materia penale.
Il capo 8^ del D. L.vo in esame - afferma il ricorrente - riguarda la protezione sanitaria dei lavoratori esposti ai rischi di radiazioni ionizzanti. Il capo 9^ riguarda invece la protezione della popolazione ingenerale e dei pazienti dai suddetti rischi. Il quarto comma dell'art. 139 fissa le sanzioni per i reati propri dell'esperto qualificato, cui compete la sorveglianza fisica della radioprotezione a tutela dei lavoratori (capo 8^ cit.). L'art. 140 individua le fattispecie penali (reati non propri, bensì comuni) a tutela dei precetti contenuti nel capo 9^.
L'esperto qualificato - si sostiene - è tenuto ad adottare le misure di protezione nelle zone ove hanno accesso solo i lavoratoli esposti, ma non pure di sorvegliare sull'esposizione a rischio del paziente o della popolazione, fuori dalle aree a rischio. Il datore di lavoro, che detiene impianti pericolosi sotto il profilo delle radiazioni ionizzanti è tenuto ad indicare all'esperto qualificato la presenza di tali impianti affinché egli provveda a individuare e classificare le zone ove sussiste il rischio di radiazioni. L'esperto, dunque, è tenuto all'individuazione ed alla classificazione delle zone, ma non pure degli impianti e dei rifiuti radioattivi.
L'attività di sorveglianza fisica della radioprotezione che incombe sull'esperto qualificato - puntualizza il ricorrente - non deve essere confusa con l'attività di vigilanza attribuita all'ANPA per la protezione sanitaria dei lavoratori (art. 59) e della popolazione in generale (art. 97) e agli organi del Servizio Sanitario Nazionale per la protezione dei pazienti (art. 109).
In sostanza, se il detentore o l'esercente di un impianto radiopericoloso non informa dell'esistenza di una fonte radioattiva l'esperto qualificato, la violazione di legge non deve essere addebitata a quest'ultimo, bensì al datore di lavoro ed ai soggetti preposti alla vigilanza ispettiva della radioprotezione (ANPA e servizi USL).
Il giudice - osserva il ricorrente - ha affermato: "non può dubitarsi del fatto che l'imputato UA RO - nella sua qualità di esperto qualificato e, quindi, di soggetto obbligato ad esercitare il controllo su tutte le possibili forme di rischio - abbia omesso di adempiere ai propri doveri non provvedendo a segnalare l'esistenza di rifiuti radioattivi". In tale affermazione sarebbe la prova che il giudizio di responsabilità è scaturito da un palese travisamento delle norme che regolano la materia o addirittura da un'interpretazione analogica della norma incriminatrice in epigrafe.
Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p. per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Il Tribunale - si duole il ricorrente - oltre ad avere attribuito all'imputato compiti non previsti dalla legge, avrebbe omesso di considerare che il teste LI - funzionario del Ministero della Sanità, ritenuto in sentenza particolarmente attendibile - ha riferito che nessuno era stato in grado di indicare chi avesse deciso di conservare nel bagno le sostanze radioattive ne' che di tanto fosse stato informato il UA. In tale assetto della prova, il giudice ha ritenuto l'imputato colpevole di inerzia per non avere acquisito un'informazione che gli doveva essere resa dal datore di lavoro o dai soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 61 del D. L.vo 230/95. Con il quarto mezzo si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 19 ss. del D.L.vo 758/94, in relazione all'art. 143 d.lg. 230/95.
Il giudice, riconosciuta la natura di reato di pericolo nell'illecito ascritto al giudicabile, avrebbe dovuto attivare il procedimento previsto dal D.L.vo 758/94 per consentire la definizione del contenzioso attraverso oblazione.
Con il ricorso depositato il 12 marzo 2001, a firma anche dell'avv. Francesco Crescimanno, si denuncia violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) c.p..p., in relazione agli artt. 80 co. 1 lett. a) e 139 co. 4 lett. b) D.L.vo 230/95, affermando che la condanna sarebbe conseguente ad un'errata ricostruzione dei fatti e ad una misinterpretazione del dato normativo. Riassunti i contenuti delle risultanze di specifica, il ricorrente sottolinea che l'indebita conservazione dei rifiuti radioattivi fu causata da inadempienze della ditta incaricata dello smaltimento, delle quali il UA, non fu minimamente informato. L'imputato doveva essere conseguentemente assolto per difetto dell'elemento intenzionale della fattispecie, che anche in materia di reato contravvenzionale deve essere adeguatamente dimostrato e non affidato ad una mera presunzione. La contraria scelta decisoria adottata dal giudicante - si conclude - sarebbe il frutto di un'inadeguata valutazione delle risultanze acquisite al processo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'imputato è stato contestata la violazione del precetto di cui all'art. 80 co. 1^ lett. a) del D.L.vo 230/95 per avere - nella qualità di esperto qualificato ai sensi dell'art. 77 del detto decreto medesimo - omesso di individuare, classificare e segnalare tempestivamente un locale adibito a servizi igienici, attiguo al laboratorio RIA dell'ospedale Cervello di Palermo, nel quale erano stati rinvenuti - nel corso di un sopralluogo eseguito da PE De AS, indotto testimonialmente dal p.m. - cinque fusti contenenti rifiuti radioattivi, dai quali potevano derivare rischi di radiazione e pericolo di contaminazione per le persone e per l'ambiente. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i profili di responsabilità così delineati, affermando che la competenza decisionale in materia di conservazione dei rifiuti radioattivi spettava all'esperto qualificato, dalle cui decisioni dipendeva ogni iniziativa sulla collocazione dei residui, normalmente destinati ad essere custoditi in una camera schermata, all'uopo predisposta presso l'ospedale. Il ricorrente nega di avere mai ricevuto notizia dell'irregolare conservazione dei fusti e contesta che tra i doveri normativamente assegnati all'esperto qualificato rientrasse anche quello che - in rubrica - si assume violato.
Dall'impugnata sentenza risulta che il teste De AS, nel riferire sulle ordinarie modalità di conservazione dei rifiuti radioattivi, con riferimento al caso in esame - e cioè al sopralluogo da lui effettuato presso l'ospedale "Cervello" - ha precisato che nessuno fu in grado di fornirgli informazioni ne' sull'esistenza di un'autorizzazione alla temporanea conservazione dei fusti nel gabinetto di decenza e neppure sul fatto che il UA fosse stato posto effettivamente a conoscenza di tale situazione. Ciò premesso in punto di fatto, va rilevato che il Tribunale non ha chiarito da quale fonte di prova abbia derivato il diverso convincimento che l'imputato abbia saputo dell'indebita conservazione del materiale pericoloso e - conseguentemente - "abbia omesso di adempiere ai propri doveri non provvedendo a segnalare l'esistenza di un deposito irregolare di rifiuti radioattivi", incorrendo in una "colpevole inerzia" (pag. 6)
Al riguardo va osservato che in tema di contravvenzioni la cui materialità è costituita da una condotta omissiva, qualora destinatario del precetto penalmente sanzionato sia un soggetto chiamato ad operare all'interno di una struttura articolata e complessa - quale è certamente l'organizzazione di un grande ospedale - deve aversi riguardo alla specifica partizione delle funzioni e delle competenze tra organi, secondo le regole stabilite dalle fonti normative.
Nel sistema disegnato dal provvedimento legislativo in epigrafe, all'esperto qualificato è assegnata una vasta gamma di compiti (art. 79), che debbono essere esercitati ai fini della "sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione" (art. 75), con i mezzi e sulla base delle informazioni che il datore di lavoro è tenuto a fornire (art. 77 comma 4), adempiendo ad una serie di prescrizioni che riguardano precipuamente le valutazioni e le indicazioni di protezione delle attività interessate dalla radiazioni ionizzanti, l'esame e la verifica anche periodica delle attrezzature, dei dispositivi delle tecniche di radioprotezione e degli strumenti di misurazione, il controllo delle nuove installazioni e delle eventuali modifiche apportate alle stesse, la sorveglianza ambientale delle zone controllate e sorvegliate, la valutazione delle dosi e delle introduzioni di radionuclidi relativamente ai lavoratori esposti e l'assistenza nell'adozione delle azioni da compiere in caso di incidente.
Nell'ambito di un'attività così specializzata e complessa, è evidente che il riferimento della locuzione contenuta nella norma in epigrafe (art. 80 lett. a) all'obbligo dell'esperto qualificato di informare con relazione scritta il datore di lavoro dell'individuazione e della classificazione delle zone ove sussiste rischio da radiazioni non Può che collegarsi all'esercizio di compiti di controllo delle fonti radianti già note, ovvero di quelle per le quali sia stata resa e acquisita notizia ai sensi dell'art. 77 comma 4 cit.. Nessuna disposizione legislativa, del resto, assegna all'esperto qualificato il compito di ispezionare i locali esclusi dalle zone a rischio (sottoposte a controllo e sorveglianza) per accertarvi la casuale presenza di rifiuti radioattivi. Al UA, semmai, avrebbe potuto rimproverarsi - per diverso titolo di responsabilità - la violazione di norme di comune prudenza e diligenza ove - avendo avuto contezza dell'irregolare accantonamento di rifiuti radioattivi - non avesse assunto alcuna iniziativa per rimuovere la situazione di rischio. Ma una simile evenienza - come già ricordato - è stata già esclusa dalle fonti di specifica declinate dallo stesso giudice censurato.
L'evidente insussistenza del fatto ascritto all'imputato, pur potendo astrattamente operare nella fattispecie la causa estintiva richiamata dal P.G. requirente, rende obbligatoria - in applicazione della regola di giudizio fissata dall'art. 129 comma 2 c.p.p. - la pronuncia più ampiamente liberatoria.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il fatto ascritto all'imputato non sussiste.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2002