Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/04/2006, n. 19017
CASS
Sentenza 11 aprile 2006

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Massime1

La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 44 cod. proc. pen., per il caso in cui la dichiarazione di ricusazione sia dichiarata inammissibile o rigettata può colpire soltanto la parte e non anche il difensore, anche quando quest'ultimo abbia agito in difetto di specifico mandato, potendo in tal caso la parte soltanto rivalersi nei confronti del difensore secondo le regole generali.

Commentario1

  • 1Art. 44 c.p.p. Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/04/2006, n. 19017
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19017
Data del deposito : 11 aprile 2006

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