Sentenza 8 aprile 1999
Massime • 1
Qualora nel provvedimento con il quale il questore,ai sensi dell'art,6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, imponga l'obbligo di presentazione alla polizia in coincidenza con lo svolgimento di competizioni agonistiche, non venga inserito l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari, in vista della decisione che questi dovrà assumere sulla richiesta di convalida di detto provvedimento (sentenza della Corte costituzionale n.144 del 1997), detta omissione, venendo a costituire violazione di una norma che tende ad assicurare l'intervento e l'assistenza dell'imputato, dà luogo alla nullità di ordine generale prevista dall'art. 178, comma 1, lett.c),c.p.p.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/1999, n. 2853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2853 |
| Data del deposito : | 8 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Enzo Pirozzi Presidente del 8.4.1999
1. Dott. Vito La Gioia Consigliere SENTENZA
2. " Giovanni Macrì " N. 2853
3. " Anna Mabellini " REGISTRO GENERALE
4. " Gianfranco Riggio " N. 48479/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AS SA, nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza in data 28.10.1993 del GIP della Pretura di Varese
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Macrì Letta la requisitoria del P.M. che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al PM presso la Pretura di Varese.
Fatto e diritto
SA AS ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data 28 ottobre 1998 del GIP della Pretura di Varese, che aveva convalidato il provvedimento 27 ottobre 1998 con il quale il Questore di Varese gli aveva fatto divieto di accedere ai luoghi di svolgimento di competizioni agonistiche.
Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 6 della legge 410/89, assumendo che il provvedimento del Questore non conteneva l'avviso che l'interessato aveva facoltà di presentare memorie o deduzioni al GIP.
Il ricorso è fondato.
Al quesito se l'omesso avviso, nella notifica del provvedimento adottato dal questore ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, legge 410/89, della facoltà per l'interessato di presentare, personalmente o a mezzo del difensore, memorie o deduzioni al GIP, costituisca o meno causa di nullità del provvedimento anzidetto e della corrispondente ordinanza di convalida, questa Corte ha dato risposta negativa in base al rilievo che l'obbligo sulla cui violazione la difesa del ricorrente ha basato il suo ricorso non è presidiato da alcuna sanzione di nullità per la sua inosservanza ne' può farsi rientrare tra quelli previsti dall'art. 178, lettera c), cpp (cfr. Sez. I, c.c. 8 luglio 1998 n. 4106, Diani). Il collegio ritiene di doversi discostare da tale precedente. Come è noto l'obbligo che la notifica del provvedimento del questore contenga l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo del difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari, è stato introdotto dal giudice delle leggi con la sentenza n. 144 del 1997 allo scopo "di assicurare all'interessato la concreta ed effettiva conoscenza delle facoltà di difesa di cui può fruire" con la conseguenza che il destinatario del provvedimento "deve essere espressamente avvisato" della facoltà suddetta.
Così come configurato dalla Corte costituzionale non vi è dubbio che l'obbligo suddetto - che, come si è visto, mira a garantire all'interessato la concreta ed effettiva conoscenza della facoltà suddetta, di cui il destinatario del provvedimento deve essere espressamente avvisato - costituisca norma che tende ad assicurare l'intervento (espressione nella quale può farsi rientrare la partecipazione al procedimento attraverso la presentazione di memorie o deduzioni) e l'assistenza dell'imputato, la cui osservanza è prescritta a pena di nullità a norma degli artt. 178, lettera c) e 180 c.p.p.. Nè può dirsi che il diritto di "intervento"
dell'interessato trova pur sempre il suo fondamento nell'art. 121 c.p.p., per cui esso può essere comunque esercitato, pur in assenza del sopra menzionato avviso. Infatti, se il giudice delle leggi avesse ritenuto sufficiente l'art. 212 c.p.p. a garantire nella soggetta materia il diritto di intervento dell'interessato, non avrebbe avuto necessità di dichiarare la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 410/89, sottolineando la necessità che l'interessato debba essere "espressamente avvisato" della facoltà di presentare memoria,
L'impugnata ordinanza va, pertanto, annullata senza rinvio.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio. Così deciso in Roma, il 8 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 1999