Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/1999, n. 2853
CASS
Sentenza 8 aprile 1999

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Qualora nel provvedimento con il quale il questore,ai sensi dell'art,6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, imponga l'obbligo di presentazione alla polizia in coincidenza con lo svolgimento di competizioni agonistiche, non venga inserito l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari, in vista della decisione che questi dovrà assumere sulla richiesta di convalida di detto provvedimento (sentenza della Corte costituzionale n.144 del 1997), detta omissione, venendo a costituire violazione di una norma che tende ad assicurare l'intervento e l'assistenza dell'imputato, dà luogo alla nullità di ordine generale prevista dall'art. 178, comma 1, lett.c),c.p.p.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/1999, n. 2853
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2853
    Data del deposito : 8 aprile 1999

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