Cass. civ., sez. I, sentenza 27/03/2003, n. 4544
CASS
Sentenza 27 marzo 2003

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Massime1

In tema di appalto, la facoltà, prevista dall'art. 1662 cod. civ., di effettuare verifiche in corso d'opera è finalizzata a garantire l'esatto adempimento dell'appalto, ma non anche a fungere da accettazione dell'opera, e non esclude, pertanto, la responsabilità dell'appaltatore per vizi o difformità dell'opera stessa.

Commentario1

  • 1La responsabilità dell'appaltatore nei lavori condominiali
    Francaviglia Rosa · https://www.diritto.it/ · 15 settembre 2004

    In materia di responsabilità dell' appaltatore e del direttore dei lavori per vizi e difformità delle opere oggetto del contratto di appalto, la giurisprudenza della S.C. ha enucleato una serie di principi sulla scorta dei riferimenti codicistici di cui agli artt. 1662, 1667, 1668 e 1669 c.c.. Detti principi, applicabili sia agli appalti pubblici che a quelli privati, assumono particolare rilievo laddove si verta in ipotesi di contratto di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria in cui la parte committente sia un condominio in persona del legale rappresentante pro tempore, ossia l' amministratore. In tal caso, la Cassazione ha contemplato la possibilità dell' azione diretta del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 27/03/2003, n. 4544
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4544
Data del deposito : 27 marzo 2003

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