Sentenza 13 gennaio 2010
Massime • 1
In tema di prescrizione, ai fini dell'applicabilità retroattiva del termine prescrizionale più favorevole, di cui all'art. 10, comma terzo, L. 7 dicembre 2005, n. 251, è rilevante il "tempus commissi delicti" e non già la formale pendenza del procedimento penale, connessa alla data di iscrizione del reato nel registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen.. (Nella fattispecie, il P.M. ricorrente aveva sostenuto che doveva essere applicato il più lungo periodo prescrizionale previsto dalla nuova normativa, in quanto, benchè il reato risultasse consumato nel gennaio 2005, alla data dell'entrata in vigore della L. 251 del 2005 non era stata effettuata la relativa iscrizione nel registro delle notizie di reato) della disciplina transitoria di cui all'art. 10, L. 7 dicembre 2005, n. 251.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/01/2010, n. 3368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3368 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 13/01/2010
Dott. CAMPANATO Graziana - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 51
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 20857/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI BENEVENTO;
nei confronti di:
1) IC MO N. IL 17/04/1962;
2) MO DO N. IL 04/05/1958;
avverso la sentenza n. 630/2008 TRIBUNALE di BENEVENTO, del 04/02/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/01/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPANATO Graziana;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. RIELLO Luigi che ha concluso per annullamento con rinvio, in via subordinata la Corte sollevi eccezione, (Ndr: testo originale non comprensibile) L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 2 in riferimento all'art. 3 Cost. nella parte in cui prevede che i più lunghi termini di prescrizione si applicano anche ai reati pur commessi prima dell'entrata in vigore della legge per i quali non pende a tale data processo o procedimento.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 4.2.2009, emessa a sensi dell'art. 444 c.p.p. il tribunale di Benevento dichiarava non doversi procedere a carico di CC IM e MO TO in ordine ai reati di cui alla L. n. 64 del 1974, art. 20 per fatti commessi fino al 14.1.2005 per intervenuta prescrizione (art. 129 c.p.p. e art. 157 c.p. nella formulazione - quest'ultimo - in vigore prima della L. 5 dicembre 2005, n. 251). Avverso questa decisione propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento che sostiene doversi applicare il termine di quattro anni previsto dalla modifica normativa in quanto il procedimento in oggetto non era in corso alla data di entrata in vigore della L. n. 251 del 2005. Il procedimento penale iscritto al n. 5086/07/21 era sorto da una iniziale denuncia dello Zeoli del 25.1.2007 iscritta a mod. 45 il successivo 25.1.2007.
Successivamente il procedimento veniva iscritto a mod. 44 il 25.6.2007 e a mod 21 (registro noti) a carico degli imputati il 25.9.2007.
Secondo il ricorrente non si deve tenere conto della data del commesso reato, bensì della pendenza del procedimento alla data di entrata in vigore della nuova disposizione, tanto che l'art. 10 cit., commi 2 e 3 della citata nuova disciplina fa riferimento per l'applicazione dei vecchi o nuovi termini non ai reati, ma ai processi, stabilendo che la prescrizione è una causa di estinzione del reato che opera solo all'interno del procedimento o del processo. Ciò sarebbe confermato dalla disposizione secondo cui ai nuovi termini di prescrizione previsti dall'art. 6 c.p. non si applica all'art. 2 c.p.,che stabilisce la retroattività e la ultrattività della norma più favorevole, con riferimento invece alla data del commesso reato.
Se la lettura della norma può sembrare anomala rispetto alla natura sostanziale della prescrizione, ribadita dalla citata sentenza n. 393 della Corte Costituzionale, essendovi il divieto a sensi dell'art. 25 Cost., comma 2 di applicazione retroattiva di norma più sfavorevole per il reo, ed il nuovo termine più lungo di prescrizione lo è, l'unica via per il giudice sarebbe quella di sollevare questione di legittimità costituzionale, anche se il criterio della pendenza o meno del procedimento non appare essere irragionevole. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato ed in subordine la dichiarazione di non manifestata infondatezza dell'eccezione di costituzionalità di tale disposizione in relazione all'art. 3 Cost. nella parte in cui prevede che i termini lunghi di prescrizione siano applicati anche ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge per i quali non pendeva a tale data processo o procedimento.
La parte civile ha presentato memoria difensiva.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il Tribunale di Benevento ha preso in esame le questioni sollevate dal PM ed in questa sede riproposte ed è pervenuto ad una decisione che si fonda sulla ragionevole applicazione dei principi costituzionali.
Anzitutto la ricostruzione effettuata dal ricorrente si fonda su di un puro dato formale, in quanto la L. 5 dicembre 2005, n. 251, art.10, comma 2, affermando che le disposizioni di cui all'art. 6 non si applicano ai procedimenti ed ai processi in corso, se i termini risultano più lunghi, avrebbe inteso escludere da tale ipotesi i reati già commessi, ma non ancora iscritti a registro, creando una disparità di trattamento chiaramente in contrasto con il principio di cui all'art. 2 c.p., che disciplina la successione di leggi penali nel tempo.
Il principio in base al quale vi è divieto di punizione per un fatto che secondo la legge del tempo in cui fu commesso non costituisce reato (art. 2 c.p., comma 1) coincide in termini sostanziali con l'art. 25 Cost. e si ritiene concerna tutte le modifiche sfavorevoli all'imputato, dunque tutti gli istituti di diritto sostanziale che incidono sulla punibilità.
Ammette anche il PM. ricorrente che la prescrizione è istituto di natura sostanziale, come più volte ribadito dalla giurisprudenza, e che la novella sul punto ha introdotto una norma più sfavorevole. Ma il riferimento al dato formale costituito dal preciso richiamo al concetto di procedimento o di processo costituirebbe un barriera insormontabile alla corretta interpretazione della norma, che certamente, così letta, presenta profili di illegittimità costituzionale, trattando in modo diverso chi ha commesso reati in forza di un dato che non attiene alla condotta illecita, ma alla sorte che essa abbia avuto nel dare luogo o meno,entro una certa data, ad una risposta giudiziaria.
Il provvedimento impugnato ed il ricorso stesso fanno cenno anche alla indicazione formale contenuta nell'art. 10 cit., comma 3. In questo caso, tuttavia, trattandosi di applicazione di legge più mite la Corte Costituzionale, che ha preso in esame la questione, ha ricordato come la copertura costituzionale riguardi solo l'applicazione retroattiva delle norme più sfavorevoli, non di quelle più miti, per cui la legge ordinaria può disporre in modo diverso dal principio di retroattività della disciplina "mitior", purché vi sia una fondata ragione che giustifica questa scelta normativa;
'ed il riferimento alla pendenza del procedimento o del processo può essere un termine ragionevole, per la funzione del processo stesso e l'esigenza di salvaguardare i diritti dei più soggetti, che sono destinatari della funzione giurisdizionale. Pertanto il riferimento all'art. 10 cit., comma 3 è fuorviante, perché tale norma riguarda il principio di retroattività della disciplina più favorevole, che verrebbe riservata solo ai reati che si trovino in una certa fase del processo e che per la funzione dello stesso possono essere regolati in base al suo maturare. Al contrario l'art. 10 cit., comma 2, se letto attraverso l'ottica circoscritta al dato letterale suggerita dal PM non trova alcuna ragionevole giustificazione, perché salvaguarderebbe il principio di irretroattività della norma più sfavorevole senza alcun fondamento, ed operando in modo tale da creare situazioni di disparità e violazione del principio della certezza del diritto. Il giudice delle leggi più volte ha invitato il giudice ad interpretare le norme in modo coerente ai principi costituzionali e sarebbe un grave errore non cercare di fornire un barlume di ragionevolezza ad una norma scritta male.
È questo che ha tentato di fare la sentenza impugnata, sottolineando come la norma contestata in sostanza non fa che ripetere un principio già ricavabile dal sistema, vale a dire che le norme più sfavorevoli non si possono applicare a reati commessi prima della loro entrata in vigore.
Il significato di tale precisazione è quello di rendere chiari i tempi di applicazione della novella, vietando la sua applicazione anche nel caso in cui l'attività processuale sia già stata iniziata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010