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Sentenza 27 gennaio 2023
Sentenza 27 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/01/2023, n. 3512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3512 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di PA LA, nato a [...] il [...], contro la sentenza della Corte di appello di Torino del 16.2.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
udito il Sostituto Procuratore Generale Maria Francesca Loy, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avv. Vittorio Cocito, in difesa di LA PA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza con cui, in data 15.5.2019, il Tribunale di Novara aveva riconosciuto LA PA responsabile dei delitti di resistenza a pubblico ufficiale aggravata, lesioni personali aggravate e danneggiamento per cui, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti ed alla pure contestata recidiva, nonché la Penale Sent. Sez. 2 Num. 3512 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 16/11/2022 continuazione tra le diverse violazioni di legge, lo aveva condannato alla pena complessiva e finale di mesi 8 di reclusione ed al pagamento delle spese processuali;
nel contempo, il Tribunale aveva assolto il PA, unitamente alla coimputata, dai reati ascrittigli ai capi a) e b) perché il fatto non sussiste e prosciolto dal capo b) per difetto di querela;
2. ricorre per cassazione il difensore del PA lamentando: 2.1 inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 99, 157 e 161 cod. pen.: segnala che, con la memoria trasmessa via PEC in data 11.2.2022, la difesa aveva chiesto alla Corte di Appello di rilevare l'intervenuta prescrizione del reato maturata in data 2.6.2020, nelle more della fissazione del giudizio di appello;
rileva che la maturazione del termine di prescrizione è legata alla recidiva oggetto del giudizio di valenza che, nel caso di specie, in virtù del principio di diritto affermato dalle SS.UU. "Schettino", non può dirsi essere stata applicata con il mero richiamo ai precedenti penali;
2.2 mancanza o contraddittorietà della motivazione: rileva che nulla dice la sentenza impugnata in ordine alla valenza della recidiva ai fini della prescrizione limitandosi a confermare la decisione di primo grado giudicata evidentemente esaustiva anche sul punto;
3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 cui si è riportata nel corso della discussione, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate. 1. Il Tribunale di Novara, nell'affermare la penale responsabilità di LA PA per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento, aveva ritenuto congruo il complessivo trattamento sanzionatorio di mesi 8 di reclusione all'esito di una valutazione di tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. e riconoscendo all'imputato le circostanze attenuanti generiche sia in considerazione della non particolare gravità dei fatti che, anche, della sua buona condotta processuale;
da ultimo, ne aveva giustificato il riconoscimento anche al fine di adeguare la pena alla effettiva entità dell'episodio, precisando che le generiche andavano stimate "... equivalenti alle aggravanti (compresa quella sub D, configurabile anche nel caso di improcedibilità del reato connesso) e alla recidiva - giusto certificato penale in atti - in sé significativa avuto riguardo ai numerosi, specifici e gravi precedenti penali, a riprova della più accentuata pericolosità dell'imputato" (cfr., pag. 11 della sentenza di primo grado). 2. Con l'atto di appello la difesa del PA non aveva articolato alcuna censura sul trattamento sanzionatorio e tantomeno in ordine alla recidiva che, come si è appena detto, era stata considerata dal primo giudice ai fini del giudizio di valenza. Il motivo sulla applicazione della recidiva è dunque in questa sede precluso per non aver formato oggetto di censura con l'atto di appello (cfr., Sez. 2, n. 13826 del 17.2.2017, Bolognese, resa per l'appunto in una fattispecie relativa ad omessa motivazione da parte della Corte di appello sulla recidiva ritenuta dal giudice di primo grado ma non contestata con i motivi di appello) e che non può essere "recuperato" invocando la maturazione del termine di prescrizione calcolato "al netto" del (doppio) aumento per la recidiva che si vorrebbe "implicitamente disapplicata". Il riferimento difensivo alle SS.UU. "Schettino" riguarda, infatti, la adeguatezza o meno della motivazione della sentenza del Tribunale che, tuttavia, e senza alcun dubbio, è stata nel senso di ritenere la recidiva che è stata stimata equivalente alle riconosciute attenuanti generiche essendo appena il caso di 604- ribadire che, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, Incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (cfr., Sez. 2 -, n. 57755 del 12/10/2018, Rv. 274721, Saetta;
Sez. 6, n. 48954 del 21/09/2016, Rv. 268224, Lamirowski che, nel ribadire tale principio, ha inoltre escluso che ciò comporti una violazione del principio del "ne bis in idem sostanziale" o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso KH /c Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 16.11.2022
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
udito il Sostituto Procuratore Generale Maria Francesca Loy, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avv. Vittorio Cocito, in difesa di LA PA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza con cui, in data 15.5.2019, il Tribunale di Novara aveva riconosciuto LA PA responsabile dei delitti di resistenza a pubblico ufficiale aggravata, lesioni personali aggravate e danneggiamento per cui, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti ed alla pure contestata recidiva, nonché la Penale Sent. Sez. 2 Num. 3512 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 16/11/2022 continuazione tra le diverse violazioni di legge, lo aveva condannato alla pena complessiva e finale di mesi 8 di reclusione ed al pagamento delle spese processuali;
nel contempo, il Tribunale aveva assolto il PA, unitamente alla coimputata, dai reati ascrittigli ai capi a) e b) perché il fatto non sussiste e prosciolto dal capo b) per difetto di querela;
2. ricorre per cassazione il difensore del PA lamentando: 2.1 inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 99, 157 e 161 cod. pen.: segnala che, con la memoria trasmessa via PEC in data 11.2.2022, la difesa aveva chiesto alla Corte di Appello di rilevare l'intervenuta prescrizione del reato maturata in data 2.6.2020, nelle more della fissazione del giudizio di appello;
rileva che la maturazione del termine di prescrizione è legata alla recidiva oggetto del giudizio di valenza che, nel caso di specie, in virtù del principio di diritto affermato dalle SS.UU. "Schettino", non può dirsi essere stata applicata con il mero richiamo ai precedenti penali;
2.2 mancanza o contraddittorietà della motivazione: rileva che nulla dice la sentenza impugnata in ordine alla valenza della recidiva ai fini della prescrizione limitandosi a confermare la decisione di primo grado giudicata evidentemente esaustiva anche sul punto;
3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 cui si è riportata nel corso della discussione, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate. 1. Il Tribunale di Novara, nell'affermare la penale responsabilità di LA PA per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento, aveva ritenuto congruo il complessivo trattamento sanzionatorio di mesi 8 di reclusione all'esito di una valutazione di tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. e riconoscendo all'imputato le circostanze attenuanti generiche sia in considerazione della non particolare gravità dei fatti che, anche, della sua buona condotta processuale;
da ultimo, ne aveva giustificato il riconoscimento anche al fine di adeguare la pena alla effettiva entità dell'episodio, precisando che le generiche andavano stimate "... equivalenti alle aggravanti (compresa quella sub D, configurabile anche nel caso di improcedibilità del reato connesso) e alla recidiva - giusto certificato penale in atti - in sé significativa avuto riguardo ai numerosi, specifici e gravi precedenti penali, a riprova della più accentuata pericolosità dell'imputato" (cfr., pag. 11 della sentenza di primo grado). 2. Con l'atto di appello la difesa del PA non aveva articolato alcuna censura sul trattamento sanzionatorio e tantomeno in ordine alla recidiva che, come si è appena detto, era stata considerata dal primo giudice ai fini del giudizio di valenza. Il motivo sulla applicazione della recidiva è dunque in questa sede precluso per non aver formato oggetto di censura con l'atto di appello (cfr., Sez. 2, n. 13826 del 17.2.2017, Bolognese, resa per l'appunto in una fattispecie relativa ad omessa motivazione da parte della Corte di appello sulla recidiva ritenuta dal giudice di primo grado ma non contestata con i motivi di appello) e che non può essere "recuperato" invocando la maturazione del termine di prescrizione calcolato "al netto" del (doppio) aumento per la recidiva che si vorrebbe "implicitamente disapplicata". Il riferimento difensivo alle SS.UU. "Schettino" riguarda, infatti, la adeguatezza o meno della motivazione della sentenza del Tribunale che, tuttavia, e senza alcun dubbio, è stata nel senso di ritenere la recidiva che è stata stimata equivalente alle riconosciute attenuanti generiche essendo appena il caso di 604- ribadire che, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, Incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (cfr., Sez. 2 -, n. 57755 del 12/10/2018, Rv. 274721, Saetta;
Sez. 6, n. 48954 del 21/09/2016, Rv. 268224, Lamirowski che, nel ribadire tale principio, ha inoltre escluso che ciò comporti una violazione del principio del "ne bis in idem sostanziale" o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso KH /c Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 16.11.2022