CASS
Sentenza 9 ottobre 2023
Sentenza 9 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/10/2023, n. 40952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40952 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul rinvio pregiudiziale proposto da: Tribunale di Brescia nel procedimento a carico di CI CH, nato a [...] il [...] udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SS IM, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il rinvio pregiudiziale;
uditi gli avvocati Gianbattista Scalvi e Claudio Dante Cioce, che hanno chiesto di dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Brescia e la competenza del Tribunale di Trani. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Brescia, con ordinanza emessa in data 27 aprile 2023, ha proposto, ai sensi dell'art. 24 bis, comma 1, cod. proc. pen., rinvio pregiudiziale Penale Sent. Sez. 6 Num. 40952 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 11/07/2023 alla Corte di Cassazione della questione di competenza sollevata dalla difesa dell'imputato CH CI. Premette il Tribunale che il CI è imputato al capo 1) del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in concorso con NI NO, UC De TI, UI Di OR, EA De TI e altri, per cui si è proceduto separatamente, quale partecipe (come professionista che teneva i rapporti con gli exchangers di criptovalute, collaboratore nella cura dei sistemi di sicurezza e responsabile di alcune operazioni di riciclaggio a Bucarest) di un'associazione avente finalità di consumare una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti e, in particolare, il commercio di cocaina online su un sito raggiungibile solo nel cosiddetto deepweb;
reato commesso in luogo ignoto (ovvero on line) dal luglio 2017 fino a ottobre 2019. Al capo 2) si contesta al CI la commissione del reato di cui all'art. 416, secondo comma, cod. pen., per essersi associato (con il ruolo di partecipe, fornendo un supporto operativo stabile agli amministratori del market) con altri soggetti giudicati con sentenza irrevocabile del Tribunale di Brescia del 17.11.20202 per consumare un numero indeterminato di reati tra cui il contrabbando di armi, la vendita di monete contraffatte, la ricettazione con l'offerta di carte di credito contraffatte, utilizzando la predetta piattaforma web;
fatti commessi in luogo sconosciuto (ovvero on line) dal luglio 2017 a ottobre 2019. Il Tribunale rileva, inoltre, che, a fronte dello stralcio della posizione del CI e dell'emissione di decreto di giudizio immediato nei suoi confronti, i difensori del CI, in limine litis, hanno eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia, deducendo la violazione degli artt. 8 e 9, comma 1, cod. proc. pen. e hanno chiesto la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria di Trani. Ad avviso dei difensori, essendo ignoto il /ocus commissi delicti, dovrebbero trovare applicazione i criteri sussidiari attributivi della competenza, che porterebbero il processo a radicarsi nel tribunale di Bari, in ragione del luogo di residenza dell'imputato (Barletta). Secondo i difensori, la competenza per territorio del giudice, infatti, si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento dell'udienza preliminare, senza che possano assumere rilievo i fatti successivi ai fini della determinazione della competenza territoriale. Nel caso di specie l'esercizio dell'azione penale sarebbe avvenuto nei confronti del solo imputato CI e, dunque, la competenza non potrebbe essere condizionata né dalla contestazione di un reato a concorso necessario, né dalla presenza di paralleli procedimenti penali relativi ad altri partecipi. 2 q-z Non potrebbe, peraltro, operare la perpetuatio iurisdictionis rispetto alle statuizioni sulla competenza intervenute in sede cautelare, in quanto nel caso della competenza per territorio per connessione il momento processuale determinante è quello in cui l'imputazione si cristallizza con l'esercizio dell'azione pena le. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, inoltre, nella sentenza n. 48590 del 2019 (Sez. U, n. 48950 del 18/04/2019, Sacco, Rv. 277304-01), hanno stabilito che l'attribuzione della competenza derivante dalla connessione opera solo dopo il rinvio a giudizio;
nel caso di specie, il radicamento della competenza a Brescia sarebbe, dunque, stato fondato esclusivamente sulla connessione della posizione del CI con quella di alcuni correi, per i quali si procede ancora nella fase delle indagini preliminari. Il reato di partecipazione ad un'associazione a delinquere, del resto, sarebbe distinto ed autonomo da quello dell'aver organizzato e diretto la stessa e, dunque, non vi sarebbero ragioni per mantenere la competenza a Brescia per il processo nei confronti del CI. Il procedimento penale per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. contestato a NI NO, UC De TI, UI Di OR sarebbe stato, infatti, definito con sentenza irrevocabile e il procedimento penale relativo ai medesimi soggetti per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 risulterebbe pendente ancora nella fase delle indagini preliminari. Sulla base di questi rilievi, il Tribunale di Brescia ha, dunque, devoluto alla decisione della Corte di Cassazione la questione sulla competenza per territorio eccepita nel giudizio nei confronti del CI. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che debba essere confermata la competenza per territorio del Tribunale di Brescia. 2. CH CI è, infatti, imputato del delitto di cui all'art. 74, secondo comma, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in concorso con NI CI, UC De TI, UI Di OR, CH CI e RI NC per essere stato partecipe di un'associazione finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico di stupefacenti su una piattaforma elettronica nel dark web denominata BE Market" (capo 1) e del delitto di cui al secondo comma dell'art.416 cod. pen., per essere stato partecipe di un'associazione criminale avente ad oggetto la gestione della predetta piattaforma elettronica destinata al traffico di armi anche da guerra, di documenti contraffatti e di altri prodotti la cui vendita è illegale (capo 2). 3 Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 può concorrere con la fattispecie punita dall'art. 416 cod. pen. là dove la medesima compagine sociale sia finalizzata alla commissione sia di reati in materia di stupefacenti, sia di delitti diversi, in quanto i due reati tutelano beni giuridici in parte diversi: il primo (solo) l'ordine pubblico, finalità tipica di tutti i delitti associativi, l'altro anche la difesa della salute individuale e collettiva contro l'aggressione della droga e della sua diffusione (ex plurimis: Sez. U, n. 1149 del 25/09/2008 (dep. 2009), Magistris, Rv. 241883; in senso conforme, Sez. 1, n. 4071 del 04/05/2018 (dep. 2020), Rumbo, Rv. 278583; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258163). 3. La competenza per territorio a giudicare dei delitti contestati al CI deve essere determinata, ai sensi dell'art. 16, comma 1, cod. proc. pen., in relazione al delitto di cui al secondo dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto più gravemente sanzionato rispetto al delitto di cui all'art. 416, secondo comma, cod. pen. 4. La competenza a giudicare i reati contestati al IA non può, tuttavia, essere determinata invocando la connessione degli stessi con il reato di cui all'art. 74, primo e secondo comma, d.P.R. n. 309 del 1990 per il quale NI CI, UC De TI, UI Di OR sono stati condannati, con sentenza irrevocabile, dal Tribunale di Brescia. Secondo le Sezioni unite di questa Corte, le regole sulla competenza derivante dalla connessione di procedimenti non sono subordinate alla pendenza dei procedimenti nello stesso stato e grado, essendo anche quello basato sulla connessione un criterio originario e autonomo di attribuzione della competenza (Sez. U, n. 27343 del 28/02/2013, Taricco, Rv. 255345 - 01). Le Sezioni Unite hanno, tuttavia, rilevato in questa sentenza che la connessione tra procedimenti presuppone che siano, o possano essere, pendenti più procedimenti per reati che ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen. siano connessi (Sez. U, n. 27343 del 28/02/2013, Taricco, Rv. 255345 - 01, § 7.1. del Considerato in diritto). Quando, dunque, il procedimento per il reato più grave, che esercita la vis atractiva, sia stato definito con sentenza passata in cosa giudicata, non opera la disciplina della connessione (e della perpetuatio iurisdictionis determinata dalla stessa), proprio perché in siffatta situazione non vi sono, né vi possono essere, più procedimenti connessi pendenti. 4 Parimenti la competenza territoriale per i reati contestati al CI non può essere stabilita per effetto della connessione con il procedimento pendente nei confronti di altri coindagati nella fase delle indagini preliminari per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto le Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 48590 del 2019 (Sez. U, n. 48950 del 18/04/2019, Sacco, Rv. 277304 - 01), hanno statuito che l'attribuzione determinata da ragioni di connessione va valutata al momento del rinvio a giudizio e non sulla base dei fatti così come contestati nella richiesta del pubblico ministero. La Corte ha affermato che il principio della perpetuatio iurisdictionis, inteso come immutabilità della competenza a fini di certezza ed economia processuale e di tutela della ragionevole durata del processo, non può, infatti, che riferirsi alla contestazione risultante dal complessivo vaglio del giudice dell'udienza preliminare sull'accusa formulata dal pubblico ministero e alla conseguente individuazione del giudice naturale operata sulla base dell'esito di quel controllo. 5. Nella specie sussiste la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria di Brescia, come è stato già rilevato da questa Corte nella sentenza n. 8177 del 12/01/2023, che ha rigettato il ricorso proposto dai difensori del CI avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame. La competenza territoriale si radica, infatti, presso questo Tribunale, in virtù del criterio residuale enunciato dall'art. 9, comma 3, cod. proc. pen., quale «giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335». 6. Non è, infatti, applicabile, nel caso concreto, il criterio generale di cui all'art. 8 cod. proc. pen., in quanto non è emerso alcun elemento, in ragione delle peculiari modalità operative di tale organizzazione criminale, operante nello spazio indefinito del web, che consenta di individuare il luogo in cui il sodalizio si è costituito o dove si è per la prima volta manifestato. Pur costituendo la partecipazione all'associazione a delinquere un reato autonomo rispetto a quello contestato agli altri correi, il luogo di commissione di tale reato è comune a tutti gli imputati cui è contestata la fattispecie unitaria plurisoggettiva, come previsto dall'art. 12, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Parimenti non possono essere utilmente invocate nel caso di specie le regole suppletive dettate, in via gradata, dall'art. 9, commi 1 e 2, cod. proc. pen., essendo ignoto l'ultimo luogo in cui si è concretata la condotta associativa e non essendovi coincidenza tra la residenza dei concorrenti nel reato. 5 4/k4/ 6. La difesa del CI ha rilevato che la residenza del ricorrente, del Di OR e degli altri indagati rientrerebbero pur sempre nella competenza distrettuale dell'autorità giudiziaria di Bari, determinata ai sensi dell'art. dell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., e, quindi, dovrebbe trovare applicazione il criterio suppletivo di cui all'art. 9, comma 2, cod. proc. pen. Il rilievo della difesa pretermette, tuttavia, che, come è stato rilevato nell'ordinanza di rimessione, tra i partecipi di entrambi i sodalizi criminali figura anche RI NC, che risiede a Brescia. 7. L'applicazione del criterio residuale della residenza dell'imputato, pertanto, nel caso di specie non conduce ad una determinazione univoca della competenza per i reati associativi di cui si controverte e, dunque, impone l'applicazione dell'ultimo criterio residuale previsto dal codice di rito. Tale criterio, del resto, può essere applicato nel caso di un reato plurisoggettivo, solo se ed in quanto determini un risultato unitario per gli imputati, conseguente alla residenza in un medesimo circondario (conf. Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2011 (dep. 2013), Lavitola, Rv. 254799 - 01; Sez. 1, n. 40305 del 09/10/2008, Riccio, Rv. 241713 - 01) 8. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, qualora, per l'inidoneità degli altri criteri, debba farsi ricorso, al fine di determinare la competenza per territorio, alla regola suppletiva di cui al secondo comma dell'art. 9 cod. proc. pen. - che indica il giudice del luogo della residenza, del domicilio o della dimora dell'imputato - ma più siano gli imputati, ciascuno dei quali residente, domiciliato o dimorante in luogo appartenente a circondario diverso dagli altri, stante la mancanza di univocità del dato di collegamento deve, dunque, necessariamente applicarsi l'ulteriore residuale criterio previsto dal terzo comma dell'art. 9 cod. proc. pen., il quale indica la competenza del giudice del luogo ove ha sede l'ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 46828 del 21/11/2007, Albertini, Rv. 238888-01; Sez. 2, n. 1312 del 23/01/1997, Mazza, Rv. 207125 - 01; Sez. 1, n. 3617 del 07/10/1991, C., Rv. 188816 - 01), che nella specie è costituito dal Tribunale di Brescia. 9. Alla stregua di tali rilievi, deve, pertanto, essere confermata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24-bis cod. proc. pen., la competenza Tribunale di Brescia.
P.Q. M.
6 Visto l'art. 24-bis cod. proc. pen. conferma la competenza per territorio del Tribunale di Brescia. Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le notifiche previste dall'art. 24-bis, comma 4, cod. proc. pen. Così deciso in Roma, 1'11/07/2023.
uditi gli avvocati Gianbattista Scalvi e Claudio Dante Cioce, che hanno chiesto di dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Brescia e la competenza del Tribunale di Trani. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Brescia, con ordinanza emessa in data 27 aprile 2023, ha proposto, ai sensi dell'art. 24 bis, comma 1, cod. proc. pen., rinvio pregiudiziale Penale Sent. Sez. 6 Num. 40952 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 11/07/2023 alla Corte di Cassazione della questione di competenza sollevata dalla difesa dell'imputato CH CI. Premette il Tribunale che il CI è imputato al capo 1) del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in concorso con NI NO, UC De TI, UI Di OR, EA De TI e altri, per cui si è proceduto separatamente, quale partecipe (come professionista che teneva i rapporti con gli exchangers di criptovalute, collaboratore nella cura dei sistemi di sicurezza e responsabile di alcune operazioni di riciclaggio a Bucarest) di un'associazione avente finalità di consumare una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti e, in particolare, il commercio di cocaina online su un sito raggiungibile solo nel cosiddetto deepweb;
reato commesso in luogo ignoto (ovvero on line) dal luglio 2017 fino a ottobre 2019. Al capo 2) si contesta al CI la commissione del reato di cui all'art. 416, secondo comma, cod. pen., per essersi associato (con il ruolo di partecipe, fornendo un supporto operativo stabile agli amministratori del market) con altri soggetti giudicati con sentenza irrevocabile del Tribunale di Brescia del 17.11.20202 per consumare un numero indeterminato di reati tra cui il contrabbando di armi, la vendita di monete contraffatte, la ricettazione con l'offerta di carte di credito contraffatte, utilizzando la predetta piattaforma web;
fatti commessi in luogo sconosciuto (ovvero on line) dal luglio 2017 a ottobre 2019. Il Tribunale rileva, inoltre, che, a fronte dello stralcio della posizione del CI e dell'emissione di decreto di giudizio immediato nei suoi confronti, i difensori del CI, in limine litis, hanno eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia, deducendo la violazione degli artt. 8 e 9, comma 1, cod. proc. pen. e hanno chiesto la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria di Trani. Ad avviso dei difensori, essendo ignoto il /ocus commissi delicti, dovrebbero trovare applicazione i criteri sussidiari attributivi della competenza, che porterebbero il processo a radicarsi nel tribunale di Bari, in ragione del luogo di residenza dell'imputato (Barletta). Secondo i difensori, la competenza per territorio del giudice, infatti, si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento dell'udienza preliminare, senza che possano assumere rilievo i fatti successivi ai fini della determinazione della competenza territoriale. Nel caso di specie l'esercizio dell'azione penale sarebbe avvenuto nei confronti del solo imputato CI e, dunque, la competenza non potrebbe essere condizionata né dalla contestazione di un reato a concorso necessario, né dalla presenza di paralleli procedimenti penali relativi ad altri partecipi. 2 q-z Non potrebbe, peraltro, operare la perpetuatio iurisdictionis rispetto alle statuizioni sulla competenza intervenute in sede cautelare, in quanto nel caso della competenza per territorio per connessione il momento processuale determinante è quello in cui l'imputazione si cristallizza con l'esercizio dell'azione pena le. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, inoltre, nella sentenza n. 48590 del 2019 (Sez. U, n. 48950 del 18/04/2019, Sacco, Rv. 277304-01), hanno stabilito che l'attribuzione della competenza derivante dalla connessione opera solo dopo il rinvio a giudizio;
nel caso di specie, il radicamento della competenza a Brescia sarebbe, dunque, stato fondato esclusivamente sulla connessione della posizione del CI con quella di alcuni correi, per i quali si procede ancora nella fase delle indagini preliminari. Il reato di partecipazione ad un'associazione a delinquere, del resto, sarebbe distinto ed autonomo da quello dell'aver organizzato e diretto la stessa e, dunque, non vi sarebbero ragioni per mantenere la competenza a Brescia per il processo nei confronti del CI. Il procedimento penale per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. contestato a NI NO, UC De TI, UI Di OR sarebbe stato, infatti, definito con sentenza irrevocabile e il procedimento penale relativo ai medesimi soggetti per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 risulterebbe pendente ancora nella fase delle indagini preliminari. Sulla base di questi rilievi, il Tribunale di Brescia ha, dunque, devoluto alla decisione della Corte di Cassazione la questione sulla competenza per territorio eccepita nel giudizio nei confronti del CI. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che debba essere confermata la competenza per territorio del Tribunale di Brescia. 2. CH CI è, infatti, imputato del delitto di cui all'art. 74, secondo comma, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in concorso con NI CI, UC De TI, UI Di OR, CH CI e RI NC per essere stato partecipe di un'associazione finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico di stupefacenti su una piattaforma elettronica nel dark web denominata BE Market" (capo 1) e del delitto di cui al secondo comma dell'art.416 cod. pen., per essere stato partecipe di un'associazione criminale avente ad oggetto la gestione della predetta piattaforma elettronica destinata al traffico di armi anche da guerra, di documenti contraffatti e di altri prodotti la cui vendita è illegale (capo 2). 3 Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 può concorrere con la fattispecie punita dall'art. 416 cod. pen. là dove la medesima compagine sociale sia finalizzata alla commissione sia di reati in materia di stupefacenti, sia di delitti diversi, in quanto i due reati tutelano beni giuridici in parte diversi: il primo (solo) l'ordine pubblico, finalità tipica di tutti i delitti associativi, l'altro anche la difesa della salute individuale e collettiva contro l'aggressione della droga e della sua diffusione (ex plurimis: Sez. U, n. 1149 del 25/09/2008 (dep. 2009), Magistris, Rv. 241883; in senso conforme, Sez. 1, n. 4071 del 04/05/2018 (dep. 2020), Rumbo, Rv. 278583; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258163). 3. La competenza per territorio a giudicare dei delitti contestati al CI deve essere determinata, ai sensi dell'art. 16, comma 1, cod. proc. pen., in relazione al delitto di cui al secondo dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto più gravemente sanzionato rispetto al delitto di cui all'art. 416, secondo comma, cod. pen. 4. La competenza a giudicare i reati contestati al IA non può, tuttavia, essere determinata invocando la connessione degli stessi con il reato di cui all'art. 74, primo e secondo comma, d.P.R. n. 309 del 1990 per il quale NI CI, UC De TI, UI Di OR sono stati condannati, con sentenza irrevocabile, dal Tribunale di Brescia. Secondo le Sezioni unite di questa Corte, le regole sulla competenza derivante dalla connessione di procedimenti non sono subordinate alla pendenza dei procedimenti nello stesso stato e grado, essendo anche quello basato sulla connessione un criterio originario e autonomo di attribuzione della competenza (Sez. U, n. 27343 del 28/02/2013, Taricco, Rv. 255345 - 01). Le Sezioni Unite hanno, tuttavia, rilevato in questa sentenza che la connessione tra procedimenti presuppone che siano, o possano essere, pendenti più procedimenti per reati che ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen. siano connessi (Sez. U, n. 27343 del 28/02/2013, Taricco, Rv. 255345 - 01, § 7.1. del Considerato in diritto). Quando, dunque, il procedimento per il reato più grave, che esercita la vis atractiva, sia stato definito con sentenza passata in cosa giudicata, non opera la disciplina della connessione (e della perpetuatio iurisdictionis determinata dalla stessa), proprio perché in siffatta situazione non vi sono, né vi possono essere, più procedimenti connessi pendenti. 4 Parimenti la competenza territoriale per i reati contestati al CI non può essere stabilita per effetto della connessione con il procedimento pendente nei confronti di altri coindagati nella fase delle indagini preliminari per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto le Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 48590 del 2019 (Sez. U, n. 48950 del 18/04/2019, Sacco, Rv. 277304 - 01), hanno statuito che l'attribuzione determinata da ragioni di connessione va valutata al momento del rinvio a giudizio e non sulla base dei fatti così come contestati nella richiesta del pubblico ministero. La Corte ha affermato che il principio della perpetuatio iurisdictionis, inteso come immutabilità della competenza a fini di certezza ed economia processuale e di tutela della ragionevole durata del processo, non può, infatti, che riferirsi alla contestazione risultante dal complessivo vaglio del giudice dell'udienza preliminare sull'accusa formulata dal pubblico ministero e alla conseguente individuazione del giudice naturale operata sulla base dell'esito di quel controllo. 5. Nella specie sussiste la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria di Brescia, come è stato già rilevato da questa Corte nella sentenza n. 8177 del 12/01/2023, che ha rigettato il ricorso proposto dai difensori del CI avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame. La competenza territoriale si radica, infatti, presso questo Tribunale, in virtù del criterio residuale enunciato dall'art. 9, comma 3, cod. proc. pen., quale «giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335». 6. Non è, infatti, applicabile, nel caso concreto, il criterio generale di cui all'art. 8 cod. proc. pen., in quanto non è emerso alcun elemento, in ragione delle peculiari modalità operative di tale organizzazione criminale, operante nello spazio indefinito del web, che consenta di individuare il luogo in cui il sodalizio si è costituito o dove si è per la prima volta manifestato. Pur costituendo la partecipazione all'associazione a delinquere un reato autonomo rispetto a quello contestato agli altri correi, il luogo di commissione di tale reato è comune a tutti gli imputati cui è contestata la fattispecie unitaria plurisoggettiva, come previsto dall'art. 12, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Parimenti non possono essere utilmente invocate nel caso di specie le regole suppletive dettate, in via gradata, dall'art. 9, commi 1 e 2, cod. proc. pen., essendo ignoto l'ultimo luogo in cui si è concretata la condotta associativa e non essendovi coincidenza tra la residenza dei concorrenti nel reato. 5 4/k4/ 6. La difesa del CI ha rilevato che la residenza del ricorrente, del Di OR e degli altri indagati rientrerebbero pur sempre nella competenza distrettuale dell'autorità giudiziaria di Bari, determinata ai sensi dell'art. dell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., e, quindi, dovrebbe trovare applicazione il criterio suppletivo di cui all'art. 9, comma 2, cod. proc. pen. Il rilievo della difesa pretermette, tuttavia, che, come è stato rilevato nell'ordinanza di rimessione, tra i partecipi di entrambi i sodalizi criminali figura anche RI NC, che risiede a Brescia. 7. L'applicazione del criterio residuale della residenza dell'imputato, pertanto, nel caso di specie non conduce ad una determinazione univoca della competenza per i reati associativi di cui si controverte e, dunque, impone l'applicazione dell'ultimo criterio residuale previsto dal codice di rito. Tale criterio, del resto, può essere applicato nel caso di un reato plurisoggettivo, solo se ed in quanto determini un risultato unitario per gli imputati, conseguente alla residenza in un medesimo circondario (conf. Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2011 (dep. 2013), Lavitola, Rv. 254799 - 01; Sez. 1, n. 40305 del 09/10/2008, Riccio, Rv. 241713 - 01) 8. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, qualora, per l'inidoneità degli altri criteri, debba farsi ricorso, al fine di determinare la competenza per territorio, alla regola suppletiva di cui al secondo comma dell'art. 9 cod. proc. pen. - che indica il giudice del luogo della residenza, del domicilio o della dimora dell'imputato - ma più siano gli imputati, ciascuno dei quali residente, domiciliato o dimorante in luogo appartenente a circondario diverso dagli altri, stante la mancanza di univocità del dato di collegamento deve, dunque, necessariamente applicarsi l'ulteriore residuale criterio previsto dal terzo comma dell'art. 9 cod. proc. pen., il quale indica la competenza del giudice del luogo ove ha sede l'ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 46828 del 21/11/2007, Albertini, Rv. 238888-01; Sez. 2, n. 1312 del 23/01/1997, Mazza, Rv. 207125 - 01; Sez. 1, n. 3617 del 07/10/1991, C., Rv. 188816 - 01), che nella specie è costituito dal Tribunale di Brescia. 9. Alla stregua di tali rilievi, deve, pertanto, essere confermata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24-bis cod. proc. pen., la competenza Tribunale di Brescia.
P.Q. M.
6 Visto l'art. 24-bis cod. proc. pen. conferma la competenza per territorio del Tribunale di Brescia. Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le notifiche previste dall'art. 24-bis, comma 4, cod. proc. pen. Così deciso in Roma, 1'11/07/2023.