Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/2010, n. 27042
CASS
Sentenza 12 maggio 2010

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Integra il reato di violenza sessuale e non quello di molestia sessuale (art. 660 cod. pen.) la condotta consistente nel toccamento non casuale dei glutei, ancorché sopra i vestiti, essendo configurabile la contravvenzione solo in presenza di espressioni verbali a sfondo sessuale o di atti di corteggiamento invasivo ed insistito diversi dall'abuso sessuale. (In motivazione la Corte ha precisato che se dalle espressioni verbali si passa ai toccamenti a sfondo sessuale, il delitto assume la forma tentata o consumata a seconda della natura del contatto e delle circostanze del caso).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/2010, n. 27042
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27042
Data del deposito : 12 maggio 2010

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