Sentenza 12 maggio 2010
Massime • 1
Integra il reato di violenza sessuale e non quello di molestia sessuale (art. 660 cod. pen.) la condotta consistente nel toccamento non casuale dei glutei, ancorché sopra i vestiti, essendo configurabile la contravvenzione solo in presenza di espressioni verbali a sfondo sessuale o di atti di corteggiamento invasivo ed insistito diversi dall'abuso sessuale. (In motivazione la Corte ha precisato che se dalle espressioni verbali si passa ai toccamenti a sfondo sessuale, il delitto assume la forma tentata o consumata a seconda della natura del contatto e delle circostanze del caso).
Commentari • 7
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Ai fini della configurabilità del tentativo di violenza sessuale, non è necessario che gli atti si siano estrinsecati in un contatto corporeo, potendo l'idoneità a porre in essere un abuso prescindere da tale requisito. Elemento fattuale suscettibile di valorizzazione è costituito dalla oggettiva destinazione degli atti a compromettere il bene della libertà individuale, nella prospettiva del reo di soddisfare od eccitare il proprio istinto sessuale, dalla programmazione della situazione abusante, dalla condotta repentina o subdola e dall'abuso di autorità. Corte di cassazione sez. III penale, ud. 21 ottobre 2025 (dep. 21 novembre 2025), n. 37942 Presidente Di Nicola - Relatore Galanti …
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In tema di violenza sessuale, il racconto della vittima a formazione progressiva, privo di riscontri e smentito dalle indagini difensive, non può fondare condanna. Quando le dichiarazioni della persona offesa presentano incoerenze, aggiunte successive e inverosimiglianze logiche o comportamentali, e le indagini difensive evidenziano l'assenza di riscontri oggettivi e la possibile interferenza di fattori suggestivi o distorsivi, la prova d'accusa non supera la soglia dell'“oltre ogni ragionevole dubbio”. La accertata incidenza di fattori esterni e di disturbo determinano una alterazione nella genuinità della prova dichiarativa. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., …
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Indice: La violenza sessuale Molestia e violenza sessuale Le condotte: palpeggiamento, sfregamento o schiaffeggiamento dei glutei 1. La violenza sessuale Prima della legge numero 66 del 15 febbraio 1996, i delitti sessuali trovavano collocazione nel Titolo IX del codice penale “Dei delitti contro la moralità pubblica e contro il buon costume”. Il capo I disciplinava “I delitti contro la libertà sessuale” e comprendeva gli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525 e 526. Venivano annoverati tra tali delitti: 1) la violenza carnale e la congiunzione carnale commessa con abuso delle qualità di pubblico ufficiale; 2) gli atti di libidine violenta; 3) il ratto a fine di matrimonio; 4) il …
Leggi di più… - 5. Dipendente palpata: violenza sessuale, non molestia (Cass. 9146/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 marzo 2021
Integra il reato di violenza sessuale e non quello di molestia sessuale la condotta consistente nel toccamento non casuale dei glutei, ancorché sopra i vestiti, essendo configurabile la contravvenzione solo in presenza di espressioni verbali a sfondo sessuale o di atti di corteggiamento invasivo e insistito, diversi dall'abuso sessuale, per cui, avendo la condotta dell'imputato assunto una dimensione corporea. Corte di Cassazione sez. III Penale, sentenza 20 ottobre 2020 – 8 marzo 2021, n. 9146 Presidente Di Nicola – Relatore Zunica Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 24 aprile 2019, la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza del 9 marzo 2015, con cui il G.U.P. presso il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/2010, n. 27042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27042 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 12/05/2010
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 967
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - N. 40774/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di Si.Ja. , nato a (omesso)
;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 1^ giugno del 2009;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Procuratore generale Dott. IZZO Gioacchino, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Pelizzani Fausto, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Letto il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue. IN FATTO
La corte d'appello di Brescia, con sentenza del 1^ giugno del 2009, confermava quella resa dal tribunale di Brescia il 23 gennaio del 2003, con cui Si.Ja. era stato condannato alla pena ritenuta di giustiziatale responsabile, in concorso di circostanze attenuanti generiche e di quella della minore gravità del fatto, di abuso sessuale, consistito in ripetuti toccamenti dei glutei, in danno di Gi.Fl. mentre la stessa si trovava su un autobus della linea urbana.
Fatto avvenuto in (omesso) .
Con la medesima sentenza era confermata la condanna al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile liquidato equitativamente in Euro 2.500,00.
Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nel provvedimento impugnatola parte lesa aveva lamentato di essere stata palpeggiata sul sedere mentre viaggiava in autobus, in compagnia del fratello, da un uomo indiano che anche per strada, in precedenza, l'aveva fissata. Il giorno successivo aveva notato il medesimo individuo ad una sagra e, avendolo riconosciuto, l'aveva segnalato ai vigili urbani consentendone l'identificazione.
Sulla base delle dichiarazioni della parte offesa, ritenute coerenti ed attendibili, è stata affermata la responsabilità del prevenuto. Questi si era protestato innocente asserendo che il giorno indicato dalla vittima non si trovava sull'autobus, ma altrove, senza tuttavia dimostrare il proprio assunto.
Ricorre per cassazione l'imputato deducendo:
la violazione dei criteri di valutazione della prova per avere la corte ritenuto attendibile la parte lesa senza avere compiutamente esaminato i rilievi dell'imputato;
la violazione della norma incriminatrice per l'insussistenza del fatto perché la parte lesa, sentendosi toccata, avrebbe potuto chiedere aiuto al fratello o all'amico; in ogni caso il fatto andava qualificato come molestia;
omessa motivazione sulla liquidazione del danno.
IN DIRITTO
Il ricorso, al limite dell'ammissibilità perché si ripetono censure già disattese, è comunque infondato e va per tanto respinto. Con riferimento ai primi due motivi che, essendo strettamente connessi vanno esaminati congiuntamente, si osserva che i giudici del merito hanno indicato le ragioni per le quali la parte lesa era attendibile ed il riconoscimento non dava luogo ad incertezze. D'altra parte l'imputato, pur affermando che quel giorno si trovava altrove, non ha dimostrato il proprio assunto.
La qualificazione giuridica del fatto è corretta.
Secondo l'orientamento di questa Corte(per tutte Cass. n 7369 del 2006), in tema di violenza sessuale (art. 609 bis c.p.), la condotta sanzionata comprende qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, pur se fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato, ovvero in un coinvolgimento della sfera fisica di quest'ultimo, ponga in pericolo la libera autodeterminazione - della persona offesa nella sfera sessuale. Il toccamento non casuale dei glutei, ancorché sopra i vestiti, configura il reato contestato.
Il reato di molestia sessuale (art. 660 c.p.), è invece integrato solo in presenza di espressioni volgari a sfondo sessuale ovvero di atti di corteggiamento invasivo ed insistito diversi dall'abuso sessuale.
Se dalle espressioni verbali a sfondo sessuale si passa ai toccamenti a sfondo sessuale si realizza delitto di abuso sessuale consumato o tentato a seconda della natura del toccamento e delle circostanze del caso.
Con riferimento al terzo motivo, si rileva che la liquidazione del danno morale essendo essenzialmente equitativa non richiede una motivazione analitica.
Nella fattispecie la Corte non si è pronunciata sulla liquidazione del danno per mancanza di specifica censura.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p., Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010