Sentenza 29 gennaio 2008
Massime • 1
Qualora per difetto di conoscenza dell'effettiva ed attuale posizione esecutiva del condannato l'indulto sia stato applicato, sia pure in sede esecutiva, in misura inferiore a quella consentita, è possibile disporne l'applicazione in misura maggiore rispetto al precedente computo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/01/2008, n. 7133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7133 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 29/01/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 220
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 025044/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
ON IL, N. IL 25/05/1946;
avverso ORDINANZA del 04/05/2007 GIP TRIBUNALE di CHIETI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIRONI EMILIO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Cedrangolo per il rigetto. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ordinanza in epigrafe ha rigettato l'istanza di NI MA per l'applicazione dell'indulto di cui alla L. n. 241 del 2006 alla residua pena di cui a sentenza G.u.p. Trib. Chieti 6.7.2005, parzialmente riformata da C.A. L'Aquila 10.3.2006 e divenuta irrevocabile il 13.2.2007, dando atto che con provvedimento del 7.3.2007 la pena di cui alla citata sentenza era stata condonata in misura di 2 anni e 27 giorni, avendo il Tribunale di Grosseto già applicato alla NI il medesimo provvedimento di indulto in misura di 11 mesi e 3 giorni di reclusione con riferimento a sentenza C.A. Firenze 9.2.2005, e non avendo detto tribunale considerato, all'atto di tale decisione, che con precedente provvedimento del 21.6.2006 lo steso ufficio aveva applicato alla condannata la disciplina della continuazione in sede esecutiva tra i reati di cui alle sentenze 24.6.1999 Trib. Grosseto e 9.2.2005 C.A. Firenze, rideterminando la pena complessiva in 1 anno, 3 mesi reclusione e 500,00 Euro di multa, e che la pena residua da scontare per detto titolo era di soli 3 mesi per cui, essendo gg. 27 già stati scontati in detenzione domiciliare, il Tribunale di Grosseto avrebbe dovuto il 7.3.2007 dichiarare condonati solo 2 mesi e 3 giorni di reclusione e, conseguentemente, applicare l'indulto all'intera pena espianda di cui alla sentenza divenuta irrevocabile il 13.2.2007.
Il G.E., pur considerando la richiesta della NI sostanzialmente fondata, ne ha ritenuto, tuttavia, l'accoglimento precluso dall'impossibilità di porre nel nulla il provvedimento, per quanto errato, con cui il Tribunale di Grosseto aveva, in data 11.9.2006, applicato l'indulto in misura di mesi 11 e gg. 3 anziché, come si sarebbe dovuto a seguito del provvedimento di applicazione della continuazione e tenuto conto della parte di pena già espiata, in misura di mesi 2 e gg. 3, ed ha precisato che avverso detto provvedimento avrebbe dovuto essere proposto ricorso per cassazione. Diversamente operando, "stante la perdurante esistenza nel mondo del giuridicamente rilevante del succitato provvedimento", il condono di cui alla L. n. 241 del 2006 verrebbe ad essere applicato in misura superiore a quella massima consentita di 3 anni.
Il difensore ha proposto ricorso avverso detto provvedimento deducendone l'illegittimità sull'assunto che, accogliendo le richiesta della NI, il G.E. non avrebbe posto nel nulla il provvedimento del Tribunale di Grosseto in data 11.9.2006, evidentemente emesso ignorando i precedenti sopra esposti, ma ne avrebbe semplicemente rettificato il tenore, risultato erroneo per difetto di conoscenza dell'esatta posizione esecutiva del condannato. Il ricorso è fondato.
Così come la giurisprudenza è consolidata nell'ammettere la possibilità di ridurre la misura del condono applicato in eccesso in sede di cognizione, ove risulti che l'errore è conseguito unicamente alla mancata conoscenza di altri analoghi provvedimenti emessi in separati contesti (v., per tutte, Cass., sez. 1, 29.10.2004, Marosi Guareschi, Ced Cass., rv. 230161), analogamente deve ammettersi la possibilità di una sua espansione ove il beneficio risulti applicato, sia pure in sede esecutiva, in misura inferiore a quella consentita per difetto di conoscenza dell'effettiva ed attuale posizione esecutiva del soggetto, tanto più che, nel caso di specie, la sentenza della corte aquilana è divenuta irrevocabile in epoca successiva all'adozione del provvedimento erroneo del Tribunale di Grosseto e che solo in data 7.3.2007 il G.u.p. del Tribunale di Chieti ha provveduto a dichiarare parzialmente condonata la relativa pena, tenendo conto del precedente provvedimento di applicazione del condono del Tribunale di Grosseto per cui, all'epoca della pronuncia di quest'ultimo, non si era ancora concretizzato un interesse della NI ad eccepirne l'erroneità. Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato per nuovo esame dell'istanza alla stregua del principio dianzi formulato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al G.i.p. Trib. Chieti per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2008