Sentenza 19 dicembre 2007
Massime • 1
La causa di giustificazione speciale prevista dall'art. 384, comma primo, cod. pen., opera soltanto se il fatto-reato da scriminare si ponga in rapporto di conseguenzialità immediata ed inderogabile rispetto alla necessità di salvare sé medesimo od un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore; ciò non ricorre quando il rapporto di necessità tra il fatto commesso e la finalità di conservare i beni personali in questione sia meramente supposto, non sussistendo la certezza che il danno non possa essere evitato senza la commissione del reato da scriminare.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/12/2007, n. 47481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47481 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 19/12/2007
Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere - N. 1295
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 017877/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO NO NI N. IL 28/06/1972;
avverso la SENTENZA del 23/05/2003 della CORTE D'APPELLO di TORINO;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
Udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bandini Gianfranco;
Udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. FEBBRARO GIUSEPPE, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 23 - 26.5.2003 la Corte d'Appello di Torino, per ciò che qui ancora rileva, accogliendo per quanto di ragione l'appello di Lo IA DA (condannata in primo grado per il delitto di cui all'art. 378 c.p., per avere aiutato NE OM, autore di una rapina, ad eludere le investigazioni dell'autorità ed a sottrarsi alle ricerche, e per il delitto di cui all'art. 648 c.p., per avere ricevuto dallo NE, conoscendone l'illegittima provenienza, parte del provento della rapina, con unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione) e in conseguente parziale riforma della sentenza impugnata (GIP di Alessandria del 28.10.2002), dichiarò che le attenuanti generiche concesse alla Lo IA erano prevalenti sulla recidiva e ridusse la pena inflittale ad anni 1 di reclusione ed Euro 280,00 di multa, confermando nel resto la sentenza appellata.
2. Avverso l'anzidetta pronuncia della Corte d'Appello di Torino, Lo IA DA ha proposto in data 7.7.2003 ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza nella parte in cui aveva confermato la sua condanna per il reato di favoreggiamento personale, con rideterminazione della pena finale, e deducendo a sostegno violazione e falsa applicazione degli artt. 378 e 384 c.p. in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e). CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto che i comportamenti ascrittile (custodia del maglione indossato dallo NE al momento della rapina, invio al predetto di un messaggio telefonico e intrattenimento con il medesimo di conversazioni telefoniche ove lo informava di un accesso effettuato dalla Polizia) non avevano costituito una condotta oggettivamente favoreggiatrice, "non avendo essa arrecato, neppure potenzialmente, alcun aiuto al soggetto ricercato ne' intralciato o fuorviato le indagini di polizia";
inoltre, con riguardo al messaggio telefonico e alle telefonate, era da ritenere che essa ricorrente "non informò spontaneamente il fidanzato del sopravvenuto accesso delle forze dell'ordine, ma replicò a precise richieste di notizie precedentemente formulate dallo NE" e "si limitò a riferire di non conoscere con certezza i motivi del sopralluogo".
3.1 In ordine a quest'ultimo profilo deve rilevarsi che il motivo è inammissibile, poiché non individua mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ma piuttosto, a fronte della ricostruzione fattuale operata nella sentenza impugnata ("...la Lo IA si rendeva responsabile di una altra condotta di favoreggiamento personale, ammonendo in sostanza lo NE dallo stare alla larga dalla propria abitazione, perché la polizia lo aveva ormai identificato, con il che ebbe, obbiettivamente, ad aiutarlo a sottrarsi alle ricerche"), prospetta una diversa - e per la ricorrente più adeguata - valutazione delle risultanze processuali, proponendo una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di Cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., SU, n. 6402/1997).
3.2 Quanto al primo profilo, il motivo è manifestamente infondato, poiché:
- secondo la valutazione operata dal Giudice a quo, con argomentazione congrua e immune da aspetti di contraddittorietà e illogicità, la presa in custodia del maglione indossato dallo NE al momento della rapina (nonché del coltello dal medesimo utilizzato per commetterla) e l'avere ammonito lo stesso NE di stare alla larga dalla propria abitazione, perché la polizia lo aveva ormai identificato, integrano condotte almeno potenzialmente idonee a favorire il soggetto ricercato, "essendosi voluti far sparire decisivi indizi per risalire al colpevole" ed avendo voluto "aiutarlo a sottrarsi alle ricerche";
- il delitto di cui all'art. 378 c.p.c. è reato di pericolo, e, in quanto tale, rimane integrato da qualsiasi comportamento idoneo, sia pure in astratto, a intralciare il corso della giustizia, cosicché nessun rilievo scriminante può allegarsi alla ininfluenza concreta del comportamento del soggetto agente sull'esito delle indagini (cfr., ex plurimis, Cass, Sez. 6, n. 539/1997, Lenza e altri;
Cass., Sez. 6^, n. 24161/2006 D'Angelo e altro).
4. Con il secondo motivo la ricorrente si duole del mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 384 c.p. osservando che:
- quando la PG si introdusse nella sua abitazione aveva avvertito di essere gravata di sospetti di concorso nella rapina (stato d'animo che era stato rilevato anche nella comunicazione di reato del 2.3.2002) e aveva pertanto tentato di scongiurare il pericolo di arresto;
- prima ancora di prendere in custodia il maglione, aveva ricevuto dallo NE una parte del provento della rapina (realizzando il delitto di ricettazione) ed aveva quindi agito animata dalla volontà di evitare misure privative della libertà in suo danno, avendo avuto il timore che lo NE, se catturato, l'avrebbe chiamata in correità.
4.1 Osserva la Corte che perché possa operare la causa di giustificazione speciale prevista dall'art. 384 c.p., comma 1, (ossia la necessità di salvare sè medesimo od un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore) occorre che il fatto costituente il reato da scriminare si ponga nel suo accadimento in rapporto di conseguenzialità immediata ed inderogabile rispetto alla suddetta necessità, cosicché tale nesso non ricorre quando il rapporto di necessità tra il fatto commesso e lo scopo della conservazione dei beni in questione sia semplicemente supposto, in modo da non fornire la certezza che il danno non possa essere evitato senza la commissione del reato (cfr., Cass., Sez. 6^, n. 8632/1995, Nizzola). Nel caso che ne occupa deve rilevarsi che la possibilità di essere accusata di concorso nella rapina (delitto del resto da lei non commesso) poteva al più essere supposta dalla Lo IA e che, peraltro, neppure tale supposizione poteva sussistere al momento, antecedente alla perquisizione, in cui aveva preso in custodia il maglione indossato dallo NE al momento della rapina e il coltello dal medesimo utilizzato per commettere il crimine. Inoltre, anche in relazione alla possibilità di essere perseguita per il delitto di ricettazione, non opera la causa di giustificazione invocata, sia perché l'incriminazione per il delitto effettivamente commesso era comunque collegata alla mera supposizione che lo NE l'accusasse di tale reato, sia perché la situazione di pericolo era stata volontariamente causata dalla stessa Lo IA, con l'indebita accettazione di parte del provento della rapina (cfr. Cass., Sez. 5^, n. 8632/1995, Nizzola, cit.; Cass., Sez. 6^, n. 7823/1998, Mocerino).
4.2 Il motivo all'esame è quindi manifestamente infondato.
5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
6. Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ravvisandosi profili di colpa, della somma indicata in dispositivo a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2007