Sentenza 17 ottobre 2002
Massime • 1
In tema di inottemperanza ad ordinanza di demolizione di un immobile costruito in violazione delle norme edilizie, l'acquisizione gratuita, ope legis, al patrimonio del Comune si perfeziona solo quando l'iter amministrativo sia stato completato mediante l'espletamento della procedura prevista dal quarto comma dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ( Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni,recupero e sanatoria delle opere edilizie). In particolare, decorsi 90 giorni dalla notifica all'interessato dell'ordinanza, deve essere eseguito l'accertamento formale della inottemperanza, unico titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione nel Registro immobiliare, e solo con l'avvenuta trascrizione si completa la procedura ablativa mediante l'individuazione in concreto del bene acquisito al patrimonio del Comune.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/10/2002, n. 40504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40504 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 17/10/2002
1. Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - N. 1274
3. Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 13209/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TR IA, nata ad [...] il [...];
PU IM, nato a [...] il [...];
Avverso Sentenza Tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina emessa in data 23/11/01;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Vincenzo Geraci che ha concluso per Inammissibilità del ricorso, come da requisitoria scritta del 17/05/02;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina, con sentenza emessa il 23/11/01, dichiarava non doversi procedere nei confronti di TR IA e PU IM, in ordine ai reati di cui agli artt. 20 lett. b) L. 20/02/85 n. 47 (capo a) della rubrica), 2, 4 e segg. L. 1086/71 (capo b)), perché estinti pre prescrizione. Dichiarava la perdita di efficacia del sequestro preventivo e ordinava la restituzione del manufatto al Comune di Terracina, a seguito dell'effetto acquisitivo automatico al patrimonio comunale ex L. 47/85. Avverso la citata sentenza, TR IA e PU IM proponevano ricorso per Cassazione, deducendo:
Motivo Unico: Inosservanza o, comunque, erronea applicazione della legge ed, in particolare, del comma 1^ dell'art. 323 cpp e dei commi 3^ e 4^ dell'art. 7 L. 28/02/1985 n. 47. Ai fini dell'acquisizione del manufatto abusivo al patrimonio del Comune di Terracina, non era sufficiente il solo decorso del termine concesso per la demolizione spontanea, ma era necessario che fosse completato l'iter sanzionatorio - amministrativo. In particolare era necessario: a) la notifica all'interessato dell'accertamento dell'inottemperanza, ex art. 7 comma 4^ L. 47/85, all'ordinanza di demolizione da parte dell'obbligato; b) la trascrizione nei Registri Immobiliari del titolo;
c) l'immissione in possesso da parte del Comune.
Nella fattispecie in esame non erano stati espletati i citati ulteriori adempimenti successivi alla notifica dell'ordinanza amministrativa di demolizione.
Ancora, nel caso specifico, poi, trattandosi di manufatto abusivo per parziale difformità, la demolizione non poteva avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità.
Tanto dedotto, i ricorrenti chiedevano l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al punto in esame.
Il PG della Cassazione, con requisitoria scritta del 17/05/02, chiedeva l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il Tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina, con sentenza emessa il 23/11/01 dichiarava non doversi procedere nei confronti di TR IA e PU IM in ordine alle contravvenzioni di cui agli artt. 20 lett. b) L. 47/85; 2, 4 e segg. L. 1086/71, perché estinte per prescrizione;
contestualmente dichiarava la perdita di efficacia del sequestro preventivo relativo alle opere realizzate dai citati imputati ed ordinava la restituzione del manufatto al legittimo proprietario, individuato nel sindaco del Comune di Terracina. Il giudice fondava l'individuazione del Comune di Terracina, quale proprietario dell'immobile, sul presupposto di fatto costituito dalla circostanza che era stata notificata l'ordinanza di demolizione delle opere abusive ai predetti TR e PU, che non avevano ottemperato alla stessa, poiché le opere erano ancora in sequestro. Si era, pertanto, realizzato l'effetto acquisitivo automatico al patrimonio comunale di cui alla L. 47/85. Trattasi di affermazione errata in diritto.
L'art. 7, commi 2^ 3^ e 4^ L. 47/85, prevede una disciplina articolata in varie fasi ai fini dell'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune del bene realizzato abusivamente e della relativa area di sedime.
In primo luogo, va emessa l'ordinanza, notificata ritualmente al responsabile dell'abuso, con contestuale ingiunzione alla demolizione dell'opera abusiva nel termine di gg. 90. Decorso il citato termine di gg. 90, senza che sia stata eseguita l'ordinanza di demolizione, è necessario l'accertamento formale da parte del Comune dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire. Detto accertamento, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nel Registro immobiliare (art. 7, 4^ comma L. 47/85). Solamente con l'avvenuta trascrizione del titolo si completa la procedura ablativa mediante l'individuazione in concreto del bene acquisito al patrimonio del Comune di Terracina. In altri termini il decorso del termine di 90 gg. senza che vi sia stata ottemperanza all'ordinanza di demolizione, costituisce, ex art.7, 3^ comma L. 47/85, titolo giuridico per l'acquisizione gratuita,
ope legis, al patrimonio del Comune del bene e della relativa area di sedime. Tuttavia affinché tale acquisizione si perfezioni è necessario il completamento dell'iter amministrativo mediante l'espletamento della procedura di cui al citato 4^ comma dell'art. 7 L. 47/85. (vedi sul punto: Cass. Sez. 1^ Sent. n. 581 del 23/03/94
(cc 28/01/94); Cass. Sez. 3^ Sent. n. 1870 del 29/04/91 (cc 04/04/91); Cass. Sez. 6^ Sent. n. 676 del 25/01/93 (ud 22/12/92);
Cass. Sez. 3^ Sent. n. 2816 del 08/07/95 (cc 13/07/95) PM in proced. Oviello rv 203596; Cass. Sez. 3^ Sent. n. 4262 del 24/02/98 (cc 10/12/97); Cass. Sez. 3^ Sent. n. 2948 del 18/12/98 (cc 10/11/98)). Nella fattispecie in esame, poiché non era stata completata la procedura oblativa, con individuazione in concreto ed in modo determinato del bene e dell'area di sedime acquisite al patrimonio del Comune di Terracina, non poteva essere disposta la restituzione a favore del citato Comune.
Trattasi di provvedimento illegittimo.
Va dichiarata, pertanto, la nullità della Sentenza del Tribunale di Latina - sezione distaccata di Terracina - in data 23/11/01 limitatamente all'ordine di restituzione del manufatto abusivo in favore del Comune di Terracina.
P.Q.M.
La Corte,
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta restituzione del manufatto al Comune di Terracina. Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2002