CASS
Sentenza 29 aprile 2026
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/04/2026, n. 15613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15613 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA RO nato il [...] avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AT IO;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 15613 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: IO AT Data Udienza: 29/01/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Venezia ha confermato la decisione del Tribunale di Rovigo del 17/03/2022, con cui DR OR è stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione, oltre alle pene accessorie fallimentari disposte per analoga durata, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ritenuta la circostanza della rilevante gravità del danno, nella sua qualità di legale rappresentante della società PARANÀ S.p.a., in liquidazione e fallita in data 1 ottobre 2008. La condotta accertata riguarda la distrazione di beni societari per un valore complessivo di euro 526.340. 2. Avverso la citata sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi di censura. 2.1. Con il primo denuncia violazione di legge e nullità dell'avviso ex art. 415- bis cod. proc. pen. eccepita all'udienza del 19.12.2018 dinanzi al Tribunale di Rovigo. Il ricorrente rappresenta che: - quale indagato residente all'estero, ha ricevuto rituale comunicazione ai sensi dell'art. 169, comma 1, cod. proc. pen., dalla Procura della Repubblica di Rovigo, con cui, tra l'altro, lo si invitava ad eleggere domicilio nel territorio italiano;
- dopo tale comunicazione ha inviato elezione di domicilio in data 22/02/2018, pervenuta all'ufficio di Procura il 16/03/2018; - in data 15/03/2018, lo stesso ufficio requirente ha notificato l'avviso ex art. 415-bis a mezzo pec presso il difensore. Tale situazione ha determinato un mancato contatto tra il ricorrente e il suo difensore, il quale ha pensato ad un disinteresse dell'indagato al processo, vista la sua mancata elezione di domicilio senza attivare i contatti dovuti con lui, nonchè il recapito dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari a lui in sua vece, con conseguente inconsapevolezza dell'avviso da parte dello stesso ricorrente. 2.2. La seconda ragione di censura eccepisce violazione del diritto di difesa, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione alla mancata conoscenza del contenuto dell'imputazione a causa dell'omessa allegazione al decreto che dispone il giudizio degli allegati contenenti l'elenco dei beni distratti (regolarmente allegati, invece, all'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e al decreto di fissazione dell'udienza preliminare, secondo la stessa ricostruzione difensiva). Tale mancanza è stata ritenuta erroneamente sanabile dal giudice di primo grado mediante mera integrazione del capo di imputazione da parte del pubblico 2 ministero all'udienza del 11.10.2021, ma senza procedere agli avvisi dovuti ai sensi degli artt. 519 e 516 cod. proc. pen. L'eccezione circa l'illegittima omissione degli avvisi di cui al primo comma dell'art. 519 cod. proc. pen. è stata ritualmente sollevata dal difensore del ricorrente alla prima udienza utile successiva (il 17.02.2022) ed erroneamente rigettata, non tenendo conto della sentenza n. 146 del 2022 della Corte costituzionale e del collegamento di tale mancata conoscenza dell'imputazione completa alla scelta di accesso eventuale ai riti alternativi da parte dell'imputato. Il Tribunale ha considerato l'eccezione tardiva e infondata nel merito perché nell'imputazione si indicano comunque, specificamente, i beni di cui si imputa la distrazione con il valore complessivo, e l'allegato 1 mancante è solo di chiarificazione ulteriore, ma non è indispensabile per comprendere il senso dell'imputazione e nemmeno per esercitare il diritto di difesa. Anche il motivo d'appello ha contestato la scelta di rigettare l'eccezione fatta dal Tribunale invocando la nullità del decreto di citazione a giudizio perché incompleto dell'allegato 1 e generico nell'imputazione, e dunque non chiara e non precisa. 2.3. Il terzo motivo di ricorso eccepisce nullità della sentenza con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche derivato dalla considerazione della rilevante gravità del danno arrecato, collegata alla distrazione dei beni il cui elenco non era stato allegato all'imputazione e sul quale, dunque, il ricorrente non ha potuto adeguatamente difendersi. Si denuncia comunque manifesta illogicità della motivazione di diniego delle attenuanti generiche, vista la loro funzione di adeguamento della sanzione al disvalore in concreto del fatto e mancata considerazione degli elementi favorevoli al ricorrente specificamente indicati nell'atto di appello (collaborazione processuale, incensuratezza). 3. Il Sostituto Procuratore Generale, Francesca Ceroni, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso con requisitoria scritta. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria ex art. 611 cod. proc. pen. con cui, opponendosi alle conclusioni del PG, evidenzia che, quanto al primo motivo di ricorso, la nullità dedotta è assoluta e può essere rilevata in qualsiasi momento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 3 2. Il primo motivo di censura è inammissibile. La difesa propone una critica poco perspicua, fondata su un presupposto che si contraddice, vale a dire che l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. sia stato erroneamente notificato dall'ufficio di Procura al difensore all'epoca nominato all'imputato residente all'estero, ai sensi dell'art. 169, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., e non al domicilio eletto, che, tuttavia, sarebbe divenuto noto allo stesso ufficio soltanto il giorno successivo a quello della notifica stessa. Del tutto illogico, poi, argomentare che il difensore dell'allora indagato non abbia preso contatti con lui perché ignaro della sua elezione di domicilio, non potendo la mancanza di tale atto essere discriminante in senso negativo rispetto al dovere difensivo di contattare il proprio cliente. Infine, non si adduce quale sia la nullità generatasi, ai fini del processo, poiché non si contesta in alcun modo la regolarità della vocatio in ius. Il motivo di ricorso, pertanto, appare perplesso ed esplorativo, chiamando in causa il Collegio sull'individuazione di una nullità assoluta della sentenza, che deriverebbe dal difetto di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. In ogni caso, la nullità della citazione a giudizio per omessa notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, che implica una lesione del diritto di difesa, è inquadrabile tra le nullità "generali a regime intermedio" e può essere pertanto eccepita fino alla deliberazione della sentenza di primo grado (cfr., tra le molte, Sez. 4, n. 42481 del 03/10/2024, Abilone, Rv. 287211; Sez. 2, n. 46763 del 27/09/2018, Esposito, Rv. 274475 - 01). Nel caso di specie, pur dando per provato che il ricorrente abbia proposto l'eccezione relativa in sede di udienza preliminare, come assume nel ricorso, tale eccezione non è stata più ripresa nel corso del giudizio di primo grado, tanto che neppure il ricorrente ne fa parola e, soprattutto, non ne fa oggetto di motivo di appello (Sez. 4, n. 20377 del 02/02/2021, Ogumuneide, Rv. 281177), come avrebbe dovuto per non incorrere nella decadenza dall'eccezione che, per tale ragione, è da ritenersi comunque sanata e tardivamente eccepita con il solo ricorso per cassazione. Risulta comunque che, all'udienza del 17 febbraio 2022, la difesa del ricorrente ha eccepito solo la nullità dell'imputazione per violazione dell'art. 429, comma 2, cod. proc. pen., dando atto che l'imputato era presente quel giorno per la prima volta in udienza, così disvelando anche, peraltro, la sicura conoscenza del processo da parte sua. 4 3. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente lamenta la nullità del capo di imputazione per l'omessa rituale allegazione del documento da cui si ricava l'esatta consistenza delle distrazioni contestate. Tuttavia, la Corte di appello ha risposto a quello che sembra essere - e deve essere, pena l'inammissibilità per mancata precedente deduzione - l'analogo motivo di appello. I giudici di secondo grado hanno precisato che il pubblico ministero ha esercitato il suo diritto di integrare la contestazione, ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., ma che tale integrazione, sostanzialmente, era di natura soltanto formale, poiché all'imputato era ben nota per essere identica a quella formulatagli nell'atto di esercizio dell'azione penale, come richiesta di rinvio a giudizio. Nessun vulnus, dunque, al diritto di difesa può dirsi che sia derivato dal mero completamento formale di un capo di imputazione comunque completo nella sua parte essenziale, che il ricorrente non attacca, e già ampiamente noto sin dall'udienza preliminare. In ogni caso, la genericità o indeterminatezza del fatto descritto nel capo di imputazione, non eccepita né rilevata all'udienza preliminare, non comporta la nullità del decreto che dispone in giudizio qualora venga emendata dal pubblico ministero in sede predibattimentale, autonomamente o su sollecitazione del giudice, dovendo riconoscersi alla pubblica accusa il potere di modificare la contestazione senza specifici limiti temporali o di fonte conoscitiva, ferma restando la facoltà dell'imputato di ottenere un termine per contrastare l'accusa e per esercitare le prerogative difensive, incluse la richiesta di nuove prove e la remissione in termini per chiedere riti alternativi o l'oblazione (Sez. 5, n. 40093 del 11/11/2025, Ceresani, Rv. 289127 - 01) 4. Il terzo motivo di censura è infondato. Si aggredisce il trattamento sanzionatorio e, in special modo, il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non concesse sulla base di alcuni indicatori di fatto che deporrebbero per la consistente gravità della condotta distrattiva, là dove invece questa non potrebbe configurarsi come tale, proprio alla luce dei contenuti dell'allegato di cui si chiede la distrazione. E tuttavia, nella sentenza impugnata, sono spiegati bene gli indici di disvalore della condotta che hanno portato al diniego delle circostanze attenuanti generiche: l'entità del danno;
l'assenza di elementi positivi;
l'irrilevanza della condotta processuale collaborativa, visto che i documenti presentati dal ricorrente - l'elezione di domicilio presso il difensore - non rappresentano un'agevolazione al processo, ma solo l'esercizio di una facoltà riservata dalla legge all'imputato. 5 o Il Consigliere estensore Matild B accio Il Pr dente istorelli La Corte di appello si è orientata, argomentando in tal modo, secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata, per cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590 — 01; Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640 — 01; Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339-01). 5. Il ricorso, pertanto, deve essere complessivamente rigettato e al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29/01/2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere AT IO;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 15613 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: IO AT Data Udienza: 29/01/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Venezia ha confermato la decisione del Tribunale di Rovigo del 17/03/2022, con cui DR OR è stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione, oltre alle pene accessorie fallimentari disposte per analoga durata, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ritenuta la circostanza della rilevante gravità del danno, nella sua qualità di legale rappresentante della società PARANÀ S.p.a., in liquidazione e fallita in data 1 ottobre 2008. La condotta accertata riguarda la distrazione di beni societari per un valore complessivo di euro 526.340. 2. Avverso la citata sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi di censura. 2.1. Con il primo denuncia violazione di legge e nullità dell'avviso ex art. 415- bis cod. proc. pen. eccepita all'udienza del 19.12.2018 dinanzi al Tribunale di Rovigo. Il ricorrente rappresenta che: - quale indagato residente all'estero, ha ricevuto rituale comunicazione ai sensi dell'art. 169, comma 1, cod. proc. pen., dalla Procura della Repubblica di Rovigo, con cui, tra l'altro, lo si invitava ad eleggere domicilio nel territorio italiano;
- dopo tale comunicazione ha inviato elezione di domicilio in data 22/02/2018, pervenuta all'ufficio di Procura il 16/03/2018; - in data 15/03/2018, lo stesso ufficio requirente ha notificato l'avviso ex art. 415-bis a mezzo pec presso il difensore. Tale situazione ha determinato un mancato contatto tra il ricorrente e il suo difensore, il quale ha pensato ad un disinteresse dell'indagato al processo, vista la sua mancata elezione di domicilio senza attivare i contatti dovuti con lui, nonchè il recapito dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari a lui in sua vece, con conseguente inconsapevolezza dell'avviso da parte dello stesso ricorrente. 2.2. La seconda ragione di censura eccepisce violazione del diritto di difesa, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione alla mancata conoscenza del contenuto dell'imputazione a causa dell'omessa allegazione al decreto che dispone il giudizio degli allegati contenenti l'elenco dei beni distratti (regolarmente allegati, invece, all'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e al decreto di fissazione dell'udienza preliminare, secondo la stessa ricostruzione difensiva). Tale mancanza è stata ritenuta erroneamente sanabile dal giudice di primo grado mediante mera integrazione del capo di imputazione da parte del pubblico 2 ministero all'udienza del 11.10.2021, ma senza procedere agli avvisi dovuti ai sensi degli artt. 519 e 516 cod. proc. pen. L'eccezione circa l'illegittima omissione degli avvisi di cui al primo comma dell'art. 519 cod. proc. pen. è stata ritualmente sollevata dal difensore del ricorrente alla prima udienza utile successiva (il 17.02.2022) ed erroneamente rigettata, non tenendo conto della sentenza n. 146 del 2022 della Corte costituzionale e del collegamento di tale mancata conoscenza dell'imputazione completa alla scelta di accesso eventuale ai riti alternativi da parte dell'imputato. Il Tribunale ha considerato l'eccezione tardiva e infondata nel merito perché nell'imputazione si indicano comunque, specificamente, i beni di cui si imputa la distrazione con il valore complessivo, e l'allegato 1 mancante è solo di chiarificazione ulteriore, ma non è indispensabile per comprendere il senso dell'imputazione e nemmeno per esercitare il diritto di difesa. Anche il motivo d'appello ha contestato la scelta di rigettare l'eccezione fatta dal Tribunale invocando la nullità del decreto di citazione a giudizio perché incompleto dell'allegato 1 e generico nell'imputazione, e dunque non chiara e non precisa. 2.3. Il terzo motivo di ricorso eccepisce nullità della sentenza con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche derivato dalla considerazione della rilevante gravità del danno arrecato, collegata alla distrazione dei beni il cui elenco non era stato allegato all'imputazione e sul quale, dunque, il ricorrente non ha potuto adeguatamente difendersi. Si denuncia comunque manifesta illogicità della motivazione di diniego delle attenuanti generiche, vista la loro funzione di adeguamento della sanzione al disvalore in concreto del fatto e mancata considerazione degli elementi favorevoli al ricorrente specificamente indicati nell'atto di appello (collaborazione processuale, incensuratezza). 3. Il Sostituto Procuratore Generale, Francesca Ceroni, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso con requisitoria scritta. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria ex art. 611 cod. proc. pen. con cui, opponendosi alle conclusioni del PG, evidenzia che, quanto al primo motivo di ricorso, la nullità dedotta è assoluta e può essere rilevata in qualsiasi momento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 3 2. Il primo motivo di censura è inammissibile. La difesa propone una critica poco perspicua, fondata su un presupposto che si contraddice, vale a dire che l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. sia stato erroneamente notificato dall'ufficio di Procura al difensore all'epoca nominato all'imputato residente all'estero, ai sensi dell'art. 169, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., e non al domicilio eletto, che, tuttavia, sarebbe divenuto noto allo stesso ufficio soltanto il giorno successivo a quello della notifica stessa. Del tutto illogico, poi, argomentare che il difensore dell'allora indagato non abbia preso contatti con lui perché ignaro della sua elezione di domicilio, non potendo la mancanza di tale atto essere discriminante in senso negativo rispetto al dovere difensivo di contattare il proprio cliente. Infine, non si adduce quale sia la nullità generatasi, ai fini del processo, poiché non si contesta in alcun modo la regolarità della vocatio in ius. Il motivo di ricorso, pertanto, appare perplesso ed esplorativo, chiamando in causa il Collegio sull'individuazione di una nullità assoluta della sentenza, che deriverebbe dal difetto di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. In ogni caso, la nullità della citazione a giudizio per omessa notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, che implica una lesione del diritto di difesa, è inquadrabile tra le nullità "generali a regime intermedio" e può essere pertanto eccepita fino alla deliberazione della sentenza di primo grado (cfr., tra le molte, Sez. 4, n. 42481 del 03/10/2024, Abilone, Rv. 287211; Sez. 2, n. 46763 del 27/09/2018, Esposito, Rv. 274475 - 01). Nel caso di specie, pur dando per provato che il ricorrente abbia proposto l'eccezione relativa in sede di udienza preliminare, come assume nel ricorso, tale eccezione non è stata più ripresa nel corso del giudizio di primo grado, tanto che neppure il ricorrente ne fa parola e, soprattutto, non ne fa oggetto di motivo di appello (Sez. 4, n. 20377 del 02/02/2021, Ogumuneide, Rv. 281177), come avrebbe dovuto per non incorrere nella decadenza dall'eccezione che, per tale ragione, è da ritenersi comunque sanata e tardivamente eccepita con il solo ricorso per cassazione. Risulta comunque che, all'udienza del 17 febbraio 2022, la difesa del ricorrente ha eccepito solo la nullità dell'imputazione per violazione dell'art. 429, comma 2, cod. proc. pen., dando atto che l'imputato era presente quel giorno per la prima volta in udienza, così disvelando anche, peraltro, la sicura conoscenza del processo da parte sua. 4 3. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente lamenta la nullità del capo di imputazione per l'omessa rituale allegazione del documento da cui si ricava l'esatta consistenza delle distrazioni contestate. Tuttavia, la Corte di appello ha risposto a quello che sembra essere - e deve essere, pena l'inammissibilità per mancata precedente deduzione - l'analogo motivo di appello. I giudici di secondo grado hanno precisato che il pubblico ministero ha esercitato il suo diritto di integrare la contestazione, ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., ma che tale integrazione, sostanzialmente, era di natura soltanto formale, poiché all'imputato era ben nota per essere identica a quella formulatagli nell'atto di esercizio dell'azione penale, come richiesta di rinvio a giudizio. Nessun vulnus, dunque, al diritto di difesa può dirsi che sia derivato dal mero completamento formale di un capo di imputazione comunque completo nella sua parte essenziale, che il ricorrente non attacca, e già ampiamente noto sin dall'udienza preliminare. In ogni caso, la genericità o indeterminatezza del fatto descritto nel capo di imputazione, non eccepita né rilevata all'udienza preliminare, non comporta la nullità del decreto che dispone in giudizio qualora venga emendata dal pubblico ministero in sede predibattimentale, autonomamente o su sollecitazione del giudice, dovendo riconoscersi alla pubblica accusa il potere di modificare la contestazione senza specifici limiti temporali o di fonte conoscitiva, ferma restando la facoltà dell'imputato di ottenere un termine per contrastare l'accusa e per esercitare le prerogative difensive, incluse la richiesta di nuove prove e la remissione in termini per chiedere riti alternativi o l'oblazione (Sez. 5, n. 40093 del 11/11/2025, Ceresani, Rv. 289127 - 01) 4. Il terzo motivo di censura è infondato. Si aggredisce il trattamento sanzionatorio e, in special modo, il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non concesse sulla base di alcuni indicatori di fatto che deporrebbero per la consistente gravità della condotta distrattiva, là dove invece questa non potrebbe configurarsi come tale, proprio alla luce dei contenuti dell'allegato di cui si chiede la distrazione. E tuttavia, nella sentenza impugnata, sono spiegati bene gli indici di disvalore della condotta che hanno portato al diniego delle circostanze attenuanti generiche: l'entità del danno;
l'assenza di elementi positivi;
l'irrilevanza della condotta processuale collaborativa, visto che i documenti presentati dal ricorrente - l'elezione di domicilio presso il difensore - non rappresentano un'agevolazione al processo, ma solo l'esercizio di una facoltà riservata dalla legge all'imputato. 5 o Il Consigliere estensore Matild B accio Il Pr dente istorelli La Corte di appello si è orientata, argomentando in tal modo, secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata, per cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590 — 01; Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640 — 01; Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339-01). 5. Il ricorso, pertanto, deve essere complessivamente rigettato e al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29/01/2026.