Sentenza 27 maggio 2009
Massime • 1
Qualora siano contestate più violazioni continuate della medesima disposizione di legge, l'importo al quale commisurare la somma da pagare per l'ammissione all'oblazione speciale va individuato nel triplo del massimo dell'ammenda prevista per il reato contestato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/2009, n. 24909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24909 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 27/05/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 1784
Dott. BONITO Francesco Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 6155/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE;
avverso la sentenza pronunciata in data 9 dicembre 2008 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine;
nei confronti di:
TT ER, nata a [...] l'[...];
udita la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. MONTAGNA Alfredo, che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine dichiarava non doversi procedere nei confronti di ER TT, imputata del reato di cui all'art. 659 c.p. "permanente in Cividale del Friuli dalla primavera al giugno 2006", per intervenuta oblazione.
Spiegava che l'imputata, ammessa all'oblazione, aveva effettuato il versamento della somma di Euro 154,50, oltre le spese del procedimento.
2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Trieste, chiedendone l'annullamento.
Rileva che effettivamente, come previsto dall'art. 162 bis c.p., l'imputata aveva versato una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa (Euro 309,00), oltre le spese del procedimento. Tuttavia, la somma da versare avrebbe dovuto essere superiore perché all'imputata era stata contestata una pluralità di reati, benché nel capo di imputazione fosse stato fatto un improprio riferimento alla "permanenza" del reato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Il capo d'imputazione descrive, seppur in modo impreciso, una pluralità di episodi di "disturbo delle occupazioni o del riposo", integranti autonomi reati commessi a far tempo dalla primavera del 2006.
Non poteva, pertanto, non tenersene conto al momento di determinare la somma necessaria per addivenire all'oblazione, ai sensi dell'art.162 bis c.p., della contravvenzione (che, in caso di riconoscimento della continuazione, implica di aumentare del triplo il massimo dell'ammenda stabilita per la singola contravvenzione e di dividere, per pervenire alla metà del massimo, la somma risultante per due:
cfr. Cass. 1, 25 novembre 2004, Loro, RV 230156).
4. La decisione impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2009